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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21192/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30146/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso nel giudizio di secondo grado dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo; - intimato- avverso la sentenza n.1883/2017 della Corte d'appello dell'Aquila, pubblicata il 19 ottobre 2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Dagli atti e dalla sentenza impugnata emerge la seguente ricostruzione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio per far dichiarare risolto, per recesso o in subordine per inadempimento del committente, il contratto di appalto a mezzo del quale si era impegnato ad eseguire una struttura in cemento armato di due fabbricati per [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizio si costituì quest'ultima assumendo, al contrario, di aver pagato acconti per una somma superiore al valore dei lavori eseguiti, non terminati e che presentavano difetti.

Il giudizio di prime cure si concluse con sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto per mutuo consenso e sulla scorta di una ATP, che aveva quantificato il valore delle opere realizzate dal Morgante, condannò la Oddi al pagamento del saldo ancora dovuto pari ad euro 19.964, oltre IVA ed interessi. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la decisione e la Corte d'appello accolse parzialmente l'appello, riducendo la somma dovuta ad euro 8.770,43 oltre IVA ed interessi, venne inoltre respinto l'ulteriore motivo d'appello relativo alla richiesta di accertamento dell'inadempimento del Morgante e di sua condanna al ristoro dei danni.

Il giudice di seconde cure escluse, infatti, attraverso un'articolata motivazione fondata sulle risultanze della CTU, la presenza dei denunciati vizi o difetti d'opera conseguenti all'errore dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori appaltati, con conseguente esclusione di danni da risarcire, le cui richieste istruttorie per l'effetto vennero respinte. 2.La prefata decisione venne impugnata per revocazione dall'odierna ricorrente, ex art. 395, n. 3, c.p.c. poiché successivamente al deposito della sentenza (in particolare dopo il 4 febbraio 2016), furono reperiti dei nuovi documenti, in particolare delle fotografie scattate dal primo consulente incaricato per l'accertamento tecnico, risalenti al 29 gennaio 2005, successive alla data di risoluzione del rapporto tra Morgante e Oddi (cessato nel dicembre 2004) che "davano conto dell'inesistenza di casseforme e delle armature per la realizzazione delle opere in cemento armato del tetto del fabbricato 13; e del fatto che alcuni ponteggi non erano stati ancora montati".

Tali foto avrebbero, quindi, fornito la prova che il montaggio dei ponteggi, di casseforme ed armature era stato realizzato dopo la conclusione del rapporto con Morgante.

La sentenza venne impugnata altresì ex art. 395 c.p.c. n. 4, sotto il profilo dell'errore di fatto, poiché alla luce delle foto di cui innanzi, comprovanti nella prospettazione della Oddi la circostanza che non fosse stato il Morgante a porre in essere quelle attività al cui pagamento era stata condannata, risultava provato quanto lei nel corso del giudizio aveva cercato di dimostrare.

Tali foto sarebbero state altresì rilevanti per la rivalutazione delle prove testimoniali acquisite nel giudizio (con particolare riferimento alle prove testimoniali).

Sempre sotto il profilo dell'errore di fatto, Oddi lamentò l'erronea supposizione del fatto che 1,Q 1a.t.p. avesse escluso che i difetti ricostruttivi avessero cagionato la diminuzione del valore dell'immobile.

Il giudice avrebbe, erroneamente, "percepito che la domanda risarcitoria della Oddi fosse limitata soltanto ai vizi e difetti esteriori della struttura in cemento armato, senza però percepire che dagli atti di causa emerge che la doglianza della Oddi non era limitata solo alla impossibilità di lasciare a faccia vista gli elementi strutturali ma vedeva anche stia conseguente diminuzione del valore dell'opera che - a causa dei difetti descritti dal C.T.U. ing. [OSCURATO:PERSONA] nella risposta al quesito n. 2 - è risultata costruita non in perfetta regola d'arte" (in part. pag. 32, 33 del ricorso per revocazione). [OSCURATO:PERSONA] lamentò che il giudice di seconde cure non avesse disposto una CTU "volta a verificare una scarsa compattezza del minimo, tra l'anima di ferro della struttura in cemento armato, ed il perimetro del manufatto" e avesse respinto la domanda risarcitoria ritenendo" che da quel difetto si volesse far derivare il solo danno di non aver potuto lasciare il manufatto "a faccia vista"...laddove il danno da lei lamentato consisteva anche nel complessivo deprezzamento dell'immobile derivante dagli anzi_—detti difetti costruttivi." Il giudice di seconde cure avrebbe quindi erroneamente percepito che la liquidazione del danno da parte del CTU fosse limitata al solo danno estetico, "confondendo il danno estetico... con il danno strutturale".

Sicché se il giudice avesse esattamente percepito l'A.T.P. avrebbe disposto un supplemento di CTU volta a verificare l'incidenza dei difetti del cemento armato sul valore dell'immobile sia per misurare il valore della resistenza del calcestruzzo.

La Corte d'appello respinse l'impugnazione per revocazione affermando che: 1) quanto all'errore revocatorio da ultimo lamentato (ossia non aver disposto la CTU e non essersi pronunciata su una domanda per errata percezione della CTU), non si trattasse di errore revocatorio bensì, al più, di un'omessa pronuncia, denunziabile solo mediante il ricorso per cassazione; 2) quanto all'errore di fatto, provato nella prospettazione della ricorrente dalle foto successivamente rinvenute, che esso fosse inammissibile.

In particolare, il giudice di seconde cure, con specifico riferimento alle nuove foto prodotte ne affermò l'irrilevanza, muovendo dal fatto che il rapporto contrattuale fosse cessato nel dicembre 2004 e che immediatamente dopo la Oddi incaricò altra ditta per il completamento dei lavori e che questa, subito dopo, eseguì il getto del c.a. del tetto del fabbricato A. Alla luce di quanto innanzi le foto, scattate il 29 gennaio 2005, ossia in un momento in cui lo stato dei luoghi era stato oggetto di rivisitazione da parte del nuovo appaltatore, davano "conto del fatto che sul fabbricato B risultano montati dei ponteggi e realizzate delle 4 7)/ casseformo:P per la realizzazione delle parti in c.a. del tetto".

Di conseguenza non era possibile stabilire chi tra i Torello ed il Morgante avesse effettuato le opere in contestazione "visibili nelle foto".

Sotto diverso profilo, la Corte d'appello le ulteriori doglianze della Oddi, tese alla revocatoria della sentenza ex art. 395, n. 4 c.p.c., escludendo che nella specie, da un lato l'errore invocato potesse costituire errore revocatorio, ma semmai "tale vizio ove sussistente" si sarebbe tradotto in un vizio di omessa pronuncia e che l'ulteriore doglianza, afferente alla prova relativa allo realizzazione delle opere, fosse inammissibile "una volta che l'esito della prova testimoniale costituiva uno (se non il principale) dei punti controversi, sul quale la sentenza revocanda si era specificatamente e diffusamente appuntata". [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con sei motivi, è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell'adunanza, la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., ed in particolare che la ricorrente avesse dedotto, in forza delle foto prodotte, l'inesistenza delle opere (quali ponteggi e armature) mentre la Corte avrebbe erroneamente supposto, diversamente, l'esistenza dei ponteggi (non valutando quindi lo stato di inesistenza delle opere). 2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., anomalia motivazionale, violazione artt. 111, comma 6, Cost., 132, n. 4 e 115 c.p.c.; error in procedendo per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2712 c.c.; assoluta mancanza sotto l'aspetto grafico della motivazione circa il contenuto dei documenti fondanti la domanda di revocazione; si denuncia il vizio di travisamento della prova.Secondo la ricorrente la sentenza nella premessa avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] con la domanda di revocazione avrebbe allegato lo status di inesistenza delle opere, attestato dalle fotografie, del 29 gennaio 2005, rinvenute in data 4.2.2016, mentre la stessa avrebbe allegato esattamente il contrario.

Da ciò scaturirebbe "un contrasto insanabile tra premessa e conclusione della sentenza e da ciò deriverebbe una sentenza apparente ed in_comprensibile".

Non si sarebbe poi considerato il valore di piena prova delle foto. 3.Con il terzo motivo (che si sviluppa da pag. 38 a pag. 40) si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio tantum devolutum quantum appellatum nonché la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.

La ricorrente denuncia la nullità sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo A della domanda di revocazione (pagg. 11-20, relativo alla domanda di decurtazione delle spese di costruzione delle armature del fabbricato B e delle spese di noleggio dei ponteggi), sotto il profilo dell'error in procedendo (subordinatamente al mancato accoglimento dei motivi I e II).

La Corte si sarebbe pronunciata (respingendola) su una domanda diversa da quella svolta dalla Oddi, ritenendo erroneamente che la • ricorrente a_vrebbe allegato lo stato di esistenza e non, come invece affermato in sentenza, di inesistenza delle opere.

Tale dato sarebbe stato introdotto d'ufficio dalla Corte interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando gli elementi dell'azione. 4.1 primi tre motivi, connessi tra loro, devono trattarsi congiuntamente e sono infondati.

La corte d'appello, nel rigettare l'appello della Oddi muove, correttamente, da quanto allegato dalla ricorrente ossia che, secondo la predetta, le foto prodotte "davano conto dell'inesistenza di casseforme e delle armature per la realizzazione delle opere in cemento armato del tetto del fabbricato B; e del fatto che alcuni ponteggi non erano stati ancora montati" e, diversamente, ritiene che da quelle foto risulti la presenza di opere.

Il giudice di seconde cure, peraltro, perviene ad un giudizio di irrilevanza del nuovo documento, indipendentemente dalle opere, ed afferma che essendo le foto effettuate successivamente alla risoluzione del rapporto con Morgante ed in costanza di quello con Torrelli, non sia possibile stabilire a chi attribuire la paternità di tali opere di talché le foto sono inidonee a sovvertire il giudizio, di qui il rigetto.

Nel dettaglio la Corte d'appello afferma che "dalle foto non è possibile stabilire se quei ponteggi e quelle casseforme siano state realizzate dal Morgante oppure dal Torelli, dopo essere stato incaricato dalla Oddi della prosecuzione dei lavori.

Tale incertezza è stata risolta dalla sentenza revocanda privilegiando la seconda tesi; e pervenendo alla relativa conclusione sulla scorta del dato testimoniale: dato che le foto non valgono a sovvertire, una volta che documentano qual era lo stato dei luoghi in un momento successivo al subentro del nuovo appaltatore.

In altre parole il fatto che la Oddi abbia inteso wAl~..'m i lavori immediatamente, invece di attendere che l'ATP documentasse l'esatto stato dei luoghi al momento dell'abbandono del cantiere da parte del Morgante rende oggi impossibile stabilire, sulla scorta delle foto, se le opere in contestazione visibili nelle foto, siano state realizzate dal Morgante oppure dal Torelli: per cui il nuovo documento non vale a sovvertire la decisione".

La Corte d'appello, quindi, muovendo proprio da quanto affermato dalla Oddi (ossia che dalle foto emergesse l'inesistenza delle opere per cui è causa), ha 1:Dre diversamente ritenuto che dalle foto emergesse la presenza di opere, quali che esse fossero, e che, comunque, il tutto fosse irrilevante perché scattate molto dopo la cessazione del rapporto tra Morgante e Oddi ed in quanto tali non decisive ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 c.p.c.

4.2. Sicché nessuna omissione è imputabile alla Corte, né conseguentemente alcun contrasto insanabile, o motivazione apparente, o ancora alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella sostanza alcuna delle violazioni denunciate nei motivi di cui innanzi.

In quest'ottica non rileva nemmeno il riferimento, contenuto nel ricorso, ad uno stralcio, peraltro parziale, della comparsa di risposta del Morgante tesa a negare il contenuto e la rilevanza delle foto, stante la tranciante considerazione della corte secondo cui le foto, in quanto successive alla cessazione del rapporto, non sono idonee a modificare gli esiti del giudizio.

Giova ribadire che per proporre l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi "decisivo" il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare (Cass.n. 29385 del 2011).

Sicché la ricorrente non si confronta, al di là di quanto rappresentato nelle foto e di quanto sostenuto nelle doglianze di cui innanzi, con la motivazione della sentenza che esclude la rilevanza dei documenti prodotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 n. 3 c.p.c, perché scattate successivamente alla cessazione del contratto di appalto intercorso tra le parti.

5. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, n. 4, c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) per "omissione di motivazione sul punto cruciale messo a fuoco nell'impugnativa (motivo D della domanda di revocazione) che è basato sull'errore di fatto inerente al travisamento del contenuto dell'ATP dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA] da cui è dipeso il mancato riconoscimento del risarcimento del danno vizi e difetti del cemento armato".

Con tale motivo la ricorrente aveva denunciato l'erronea supposizione del fatto che l'A.T.P. avesse escluso che i difetti ricostruttivi avessero cagionato la diminuzione del valore dell'immobile.

Il giudice di seconde cure avrebbe, quindi, "percepito" che la domanda della Oddi fosse limitata soltanto ai vizi e difetti esteriori delle strutture in cemento armato "senza però percepire che dagli atti di causa emerge che la doglianza della Oddi non si era limitata solo alla impossibilità di lasciare a "faccia vista" gli elementi strutturali ma verteva anche sulla conseguente diminuzione del valore dell'opera che a causa dei difetti descritti dal C.T.U. ing. [OSCURATO:PERSONA] nella risposta al quesito n.2 - è risultata costruita non in perfetta regola d'arte" (pag. 32 atto di citazione in revocazione).

Il giudice d'appello avrebbe quindi supposto, erroneamente, l'esistenza di un accertamento tecnico omnicomprensivo ed in forza di tale errore avrebbe errato nel valutare l'esatto contenuto della domanda della Oddi ed avrebbe così escluso la necessità di disporre una integrazione di CTU.

A fronte di tale doglianza, la Corte d'appello, nel giudizio di revocazione, avrebbe omesso di motivare il relativo rigetto. 6.Con il quinto motivo si denuncia l'assoluta carenza di motivazione ai fini della configurazione del vizio di omesso esame del fatto decisivo, ex art. 360, n. 1, n. 5 c.p.c.

"perché la sentenza impugnata.. è inficiata anche dal vizio di omesso esame di un fatto decisivo per la ragione che dal dato testuale della stessa non è desumibile che i giudici abbiano esaminato i fatti su cui la Oddi ha fondato la domanda di revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c....mancando qualsiasi indicazione all'errore di fatto che è stato allegato dalla ricorrente."

6.1. Le doglianze, da trattarsi congiuntamente, stante l'evidente connessione, sono infondate.

La Corte d'appello ha, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, affermato che la il vizio denunciato (richiamato ai punti

4.1.4.2. e 5.1) ex art. 395 n. 4 c.p.c. non costituisse un errore revocatorio.

Nel dettaglio, la Corte d'appello ha escluso l'errore invocato potesse costituire errore revocatorio, ma semmai "tale vizio ove sussistente" si sarebbe tradotto in un vizio di omessa pronuncia e che l'ulteriore doglianza, afferente alla prova relativa alla realizzazione delle opere, fosse inammissibile "una volta che l'esito della prova testimoniale costituiva uno (se non il principale) dei punti controversi, sul quale la sentenza revocanda si era specificatamente e diffusamente appuntata".

Sicché, indipendentemente dalle violazioni di legge denunciate, la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza che, dopo aver indicato i singoli profili di doglianza, in relazione alle censure mosse ha plasticamente e correttamente affermato che la mancata effettuazione di una CTU e la omessa pronuncia su una domanda, ove sussistente in concreto, non possono essere oggetto di revocazione ma semmai di ricorso per cassazione nonché ha escluso che nella specie sussistessero i presupposti per la revocazione della sentenza. 6.2.E' opportuno ricordare che il vizio revocatorio di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. è solo quello che si concreta in "una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato da atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali" (da ultimo Cass. n. 2236 del 2022).

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n. 16439 del 2021).

Questa Corte ha inoltre statuito in tema di ricorso per cassazione, che la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., se l'errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 19293 del 2018). 6.3.Deve da ultimo ribadirsi che i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (Cass. n. 6405 del 2018).

La Corte d'appello ha affermato, in coerenza con i principi innanzi indicati, che "la domanda di revocazione è inammissibile in relazione all'errore di fatto esposto al punto 4 che precede, una volta che l'esito della prova testimoniale costituiva uno (se non il principale) dei punti controversi, sul quale la sentenza impugnata si è specificatamente e diffusamente appuntata".

Nella specie appare quindi evidente che sotto il richiamo all'errore revocatorio, come implicitamente ritenuto dal giudice di seconde cure, si annidi in realtà una asserita errata valutazione/interpretazione delle risultanze processuali (erronee lettura ed interpretazione dell'ATP dalla quale sarebbe poi scaturita l'erronea valutazione della domanda formulata) relative, peraltro, ad un punto controverso della decisione.

Sicché le censure si risolvono in un'inammissibile richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori comprese le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo.

Tale attività com'è noto è demandata al giudice di merito ed il suo sindacato nel giudizio di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, che nella specie non ricorre. 7.Con il sesto motivo, da ultimo, si censura, in subordine, la sentenza per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 395 n. 4 c.p.c. per aver fondato la reiezione della domanda di revocazione (di cui al motivo D) su un'erronea interpretazione della stessa, pronunciando su una domanda diversa, essendosi la Oddi lamentata non dell'omessa pronuncia ma dell'erronea supposizione del fatto che l'atp avesse escluso che i difetti ricostruttivi avessero cagionato la diminuzione del valore e che questa esclusione fosse frutto di una "svista" ossia una mancata percezione dell'esistenza della domanda di appello vertente sul travisamento dell'ATP commesso dal primo giudice.

Nella specie, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 395, n. 4 c.p.c. risolvendosi l'errore procedurale nel sostituire la domanda della Oddi con una diversa e nella pretermissione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per essere stato l'errore revocatorio "trattato alla stregua della mera omissione di pronuncia ex se".

8. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza.

Sicché il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti del proprio ricorso nonché della sentenza censurata, non potendosi limitare a rinviare al ricorso per revocazione, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità atteso che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

Nella specie, la ricorrente non riporta nell'indicato motivo il contenuto del ricorso cui la domanda inerisce, non essendo all'uopo sufficiente l'allegazione della documentazione relativa ai precedenti gradi di giudizio. 8.1.Sotto altro profilo il motivo si appalesa comunque infondato.

La ricorrente a sostegno della propria censura richiama Cass. n. 11530 del 2016, ai fini della ammissibilità della doglianza senza peraltro argomentare in merito alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, inconferente nel caso in esame.

Nella fattispecie da ultimo indicata, si trattava di un ricorso per revocazione ove si denunciava l'omessa pronuncia su uno dei due motivi del ricorso, in presenza di un atto dal quale emergeva incontrastabilmente la presenza di due distinti motivi.

La sentenza da primo citata riguardava quindi la diversa ipotesi in cui il giudice, nella specie di legittimità, aveva ritenuto che la censura al ricorso fosse unica e, per l'effetto non si era pronunciata su un motivo.

Nella fattispecie al vaglio della Corte l'errore revocatorio emergeva ictu °culi dall'esame del ricorso, nessuna attività interpretativa era stata effettuata ma, diversamente, era stato erroneamente supposta l'inesistenza del secondo motivo.

Trattavasi quindi "di un errore di percezione del fatto processuale inerente la struttura del ricorso ordinario, rappresentato dalla supposizione erronea che il ricorso fosse fondato su un unico motivo, quello identificato come tale e corrispondente al primo motivo.

Supposizione incontrastabilmente contraria al contenuto del ricorso".

Nella specie, diversamente, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello, nel rigettare la domanda di revocazione, pur pronunciandosi sulla stessa, non si sarebbe pronunciato sulla "reale" domanda della Oddi (che non sarebbe stata di denuncia dell'omessa pronuncia del giudice di seconde cure, ma di omessa pronuncia derivante dal travisamento della CTU).

La ricorrente, si duole del fatto che il giudice di prime curex non avrebbe riconosciuto i danni perché avrebbe mal interpretato la CTU e questo errore, nel rigettare la domanda anche in secondo grado, sarebbe stato ripetuto dal giudice di seconde cure, e sarebbe quindi stato l'oggetto della istanza di revocazione.La ricorrente si duole dell'interpretazione data alla propria domanda da parte della Corte, alla quale è poi conseguito il rigetto.

Va quindi osservato che„ l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Cass. 31546 del 2019).

La ricorrente censura la sentenza ex art. 360, n. 1, comma 4 c.p.c. ma l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che era stata avanzata, tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione, atteso che il suddetto difetto non è logicamente verificabile prima di avere accertato l'erroneità della relativa motivazione, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale (Cass.n. 21874 del 2015).

Sicché nella specie viene in considerazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda e tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non nei limiti sopra indicati.

Deve infine rilevarsi, ad ulteriore conferma dell'infondatezza della doglianza, che la ricorrente censura la sentenza con il motivo di cui innanzi, dolendosi dell'errata pronuncia (fondata sulla erronea percezione della CTU) laddove questa Corte con sentenza n. 6349 del 2022, facente stato tra le parti, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 91 del 2016 (della cui revocazione qui si discorre) con il quale la predetta aveva denunciato, tra le altre cose, la ritenuta contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso in considerazione dal giudice circa il danno derivante dalla mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte e relativo travisamento dell'atto processuale, l'omessa motivazione sul fatto che i vizi e difetti del cemento armato fossero di natura strutturale e non meramente estetica, l'omessa motivazione sulla sussistenza dei danni conseguenti alla diminuzione del valore del fabbricato per vizi e difetti del cemento armato.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, nulla per le spese non essendosi costituito [OSCURATO:PERSONA].

Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della

I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte delicorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30146/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso nel giudizio di secondo grado dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo; - intimato- avverso la sentenza n.1883/2017 della Corte d'appello dell'Aquila, pubblicata il 19 ottobre 2017; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Dagli atti e dalla sentenza impugnata emerge la seguente ricostruzione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio per far dichiarare risolto, per recesso o in subordine per inadempimento del committente, il contratto di appalto a mezzo del quale si era impegnato ad eseguire una struttura in cemento armato di due fabbricati per [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio si costituì quest'ultima assumendo, al contrario, di aver pagato acconti per una somma superiore al valore dei lavori eseguiti, non terminati e che presentavano difetti. Il giudizio di prime cure si concluse con sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto per mutuo consenso e sulla scorta di una ATP, che aveva quantificato il valore delle opere realizzate dal Morgante, condannò la Oddi al pagamento del saldo ancora dovuto pari ad euro 19.964, oltre IVA ed interessi. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la decisione e la Corte d'appello accolse parzialmente l'appello, riducendo la somma dovuta ad euro 8.770,43 oltre IVA ed interessi, venne inoltre respinto l'ulteriore motivo d'appello relativo alla richiesta di accertamento dell'inadempimento del Morgante e di sua condanna al ristoro dei danni. Il giudice di seconde cure escluse, infatti, attraverso un'articolata motivazione fondata sulle risultanze della CTU, la presenza dei denunciati vizi o difetti d'opera conseguenti all'errore dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori appaltati, con conseguente esclusione di danni da risarcire, le cui richieste istruttorie per l'effetto vennero respinte. 2.La prefata decisione venne impugnata per revocazione dall'odierna ricorrente, ex art. 395, n. 3, c.p.c. poiché successivamente al deposito della sentenza (in particolare dopo il 4 febbraio 2016), furono reperiti dei nuovi documenti, in particolare delle fotografie scattate dal primo consulente incaricato per l'accertamento tecnico, risalenti al 29 gennaio 2005, successive alla data di risoluzione del rapporto tra Morgante e Oddi (cessato nel dicembre 2004) che "davano conto dell'inesistenza di casseforme e delle armature per la realizzazione delle opere in cemento armato del tetto del fabbricato 13; e del fatto che alcuni ponteggi non erano stati ancora montati". Tali foto avrebbero, quindi, fornito la prova che il montaggio dei ponteggi, di casseforme ed armature era stato realizzato dopo la conclusione del rapporto con Morgante. La sentenza venne impugnata altresì ex art. 395 c.p.c. n. 4, sotto il profilo dell'errore di fatto, poiché alla luce delle foto di cui innanzi, comprovanti nella prospettazione della Oddi la circostanza che non fosse stato il Morgante a porre in essere quelle attività al cui pagamento era stata condannata, risultava provato quanto lei nel corso del giudizio aveva cercato di dimostrare. Tali foto sarebbero state altresì rilevanti per la rivalutazione delle prove testimoniali acquisite nel giudizio (con particolare riferimento alle prove testimoniali). Sempre sotto il profilo dell'errore di fatto, Oddi lamentò l'erronea supposizione del fatto che 1,Q 1a.t.p. avesse escluso che i difetti ricostruttivi avessero cagionato la diminuzione del valore dell'immobile. Il giudice avrebbe, erroneamente, "percepito che la domanda risarcitoria della Oddi fosse limitata soltanto ai vizi e difetti esteriori della struttura in cemento armato, senza però percepire che dagli atti di causa emerge che la doglianza della Oddi non era limitata solo alla impossibilità di lasciare a faccia vista gli elementi strutturali ma vedeva anche stia conseguente diminuzione del valore dell'opera che - a causa dei difetti descritti dal C.T.U. ing. [OSCURATO:PERSONA] nella risposta al quesito n. 2 - è risultata costruita non in perfetta regola d'arte" (in part. pag. 32, 33 del ricorso per revocazione). [OSCURATO:PERSONA] lamentò che il giudice di seconde cure non avesse disposto una CTU "volta a verificare una scarsa compattezza del minimo, tra l'anima di ferro della struttura in cemento armato, ed il perimetro del manufatto" e avesse respinto la domanda risarcitoria ritenendo" che da quel difetto si volesse far derivare il solo danno di non aver potuto lasciare il manufatto "a faccia vista"...laddove il danno da lei lamentato consisteva anche nel complessivo deprezzamento dell'immobile derivante dagli anzi_—detti difetti costruttivi." Il giudice di seconde cure avrebbe quindi erroneamente percepito che la liquidazione del danno da parte del CTU fosse limitata al solo danno estetico, "confondendo il danno estetico... con il danno strutturale". Sicché se il giudice avesse esattamente percepito l'A.T.P. avrebbe disposto un supplemento di CTU volta a verificare l'incidenza dei difetti del cemento armato sul valore dell'immobile sia per misurare il valore della resistenza del calcestruzzo. La Corte d'appello respinse l'impugnazione per revocazione affermando che: 1) quanto all'errore revocatorio da ultimo lamentato (ossia non aver disposto la CTU e non essersi pronunciata su una domanda per errata percezione della CTU), non si trattasse di errore revocatorio bensì, al più, di un'omessa pronuncia, denunziabile solo mediante il ricorso per cassazione; 2) quanto all'errore di fatto, provato nella prospettazione della ricorrente dalle foto successivamente rinvenute, che esso fosse inammissibile. In particolare, il giudice di seconde cure, con specifico riferimento alle nuove foto prodotte ne affermò l'irrilevanza, muovendo dal fatto che il rapporto contrattuale fosse cessato nel dicembre 2004 e che immediatamente dopo la Oddi incaricò altra ditta per il completamento dei lavori e che questa, subito dopo, eseguì il getto del c.a. del tetto del fabbricato A. Alla luce di quanto innanzi le foto, scattate il 29 gennaio 2005, ossia in un momento in cui lo stato dei luoghi era stato oggetto di rivisitazione da parte del nuovo appaltatore, davano "conto del fatto che sul fabbricato B risultano montati dei ponteggi e realizzate delle 4 7)/ casseformo:P per la realizzazione delle parti in c.a. del tetto". Di conseguenza non era possibile stabilire chi tra i Torello ed il Morgante avesse effettuato le opere in contestazione "visibili nelle foto". Sotto diverso profilo, la Corte d'appello le ulteriori doglianze della Oddi, tese alla revocatoria della sentenza ex art. 395, n. 4 c.p.c., escludendo che nella specie, da un lato l'errore invocato potesse costituire errore revocatorio, ma semmai "tale vizio ove sussistente" si sarebbe tradotto in un vizio di omessa pronuncia e che l'ulteriore doglianza, afferente alla prova relativa allo realizzazione delle opere, fosse inammissibile "una volta che l'esito della prova testimoniale costituiva uno (se non il principale) dei punti controversi, sul quale la sentenza revocanda si era specificatamente e diffusamente appuntata". [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con sei motivi, è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell'adunanza, la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., ed in particolare che la ricorrente avesse dedotto, in forza delle foto prodotte, l'inesistenza delle opere (quali ponteggi e armature) mentre la Corte avrebbe erroneamente supposto, diversamente, l'esistenza dei ponteggi (non valutando quindi lo stato di inesistenza delle opere). 2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., anomalia motivazionale, violazione artt. 111, comma 6, Cost., 132, n. 4 e 115 c.p.c.; error in procedendo per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2712 c.c.; assoluta mancanza sotto l'aspetto grafico della motivazione circa il contenuto dei documenti fondanti la domanda di revocazione; si denuncia il vizio di travisamento della prova.Secondo la ricorrente la sentenza nella premessa avrebbe affermato che [OSCURATO:PERSONA] con la domanda di revocazione avrebbe allegato lo status di inesistenza delle opere, attestato dalle fotografie, del 29 gennaio 2005, rinvenute in data 4.2.2016, mentre la stessa avrebbe allegato esattamente il contrario. Da ciò scaturirebbe "un contrasto insanabile tra premessa e conclusione della sentenza e da ciò deriverebbe una sentenza apparente ed in_comprensibile". Non si sarebbe poi considerato il valore di piena prova delle foto. 3.Con il terzo motivo (che si sviluppa da pag. 38 a pag. 40) si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio tantum devolutum quantum appellatum nonché la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. La ricorrente denuncia la nullità sentenza nella parte in cui ha rigettato il motivo A della domanda di revocazione (pagg. 11-20, relativo alla domanda di decurtazione delle spese di costruzione delle armature del fabbricato B e delle spese di noleggio dei ponteggi), sotto il profilo dell'error in procedendo (subordinatamente al mancato accoglimento dei motivi I e II). La Corte si sarebbe pronunciata (respingendola) su una domanda diversa da quella svolta dalla Oddi, ritenendo erroneamente che la • ricorrente a_vrebbe allegato lo stato di esistenza e non, come invece affermato in sentenza, di inesistenza delle opere. Tale dato sarebbe stato introdotto d'ufficio dalla Corte interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando gli elementi dell'azione. 4.1 primi tre motivi, connessi tra loro, devono trattarsi congiuntamente e sono infondati. La corte d'appello, nel rigettare l'appello della Oddi muove, correttamente, da quanto allegato dalla ricorrente ossia che, secondo la predetta, le foto prodotte "davano conto dell'inesistenza di casseforme e delle armature per la realizzazione delle opere in cemento armato del tetto del fabbricato B; e del fatto che alcuni ponteggi non erano stati ancora montati" e, diversamente, ritiene che da quelle foto risulti la presenza di opere. Il giudice di seconde cure, peraltro, perviene ad un giudizio di irrilevanza del nuovo documento, indipendentemente dalle opere, ed afferma che essendo le foto effettuate successivamente alla risoluzione del rapporto con Morgante ed in costanza di quello con Torrelli, non sia possibile stabilire a chi attribuire la paternità di tali opere di talché le foto sono inidonee a sovvertire il giudizio, di qui il rigetto. Nel dettaglio la Corte d'appello afferma che "dalle foto non è possibile stabilire se quei ponteggi e quelle casseforme siano state realizzate dal Morgante oppure dal Torelli, dopo essere stato incaricato dalla Oddi della prosecuzione dei lavori. Tale incertezza è stata risolta dalla sentenza revocanda privilegiando la seconda tesi; e pervenendo alla relativa conclusione sulla scorta del dato testimoniale: dato che le foto non valgono a sovvertire, una volta che documentano qual era lo stato dei luoghi in un momento successivo al subentro del nuovo appaltatore. In altre parole il fatto che la Oddi abbia inteso wAl~..'m i lavori immediatamente, invece di attendere che l'ATP documentasse l'esatto stato dei luoghi al momento dell'abbandono del cantiere da parte del Morgante rende oggi impossibile stabilire, sulla scorta delle foto, se le opere in contestazione visibili nelle foto, siano state realizzate dal Morgante oppure dal Torelli: per cui il nuovo documento non vale a sovvertire la decisione". La Corte d'appello, quindi, muovendo proprio da quanto affermato dalla Oddi (ossia che dalle foto emergesse l'inesistenza delle opere per cui è causa), ha 1:Dre diversamente ritenuto che dalle foto emergesse la presenza di opere, quali che esse fossero, e che, comunque, il tutto fosse irrilevante perché scattate molto dopo la cessazione del rapporto tra Morgante e Oddi ed in quanto tali non decisive ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 c.p.c. 4.2. Sicché nessuna omissione è imputabile alla Corte, né conseguentemente alcun contrasto insanabile, o motivazione apparente, o ancora alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nella sostanza alcuna delle violazioni denunciate nei motivi di cui innanzi. In quest'ottica non rileva nemmeno il riferimento, contenuto nel ricorso, ad uno stralcio, peraltro parziale, della comparsa di risposta del Morgante tesa a negare il contenuto e la rilevanza delle foto, stante la tranciante considerazione della corte secondo cui le foto, in quanto successive alla cessazione del rapporto, non sono idonee a modificare gli esiti del giudizio. Giova ribadire che per proporre l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi "decisivo" il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare (Cass.n. 29385 del 2011). Sicché la ricorrente non si confronta, al di là di quanto rappresentato nelle foto e di quanto sostenuto nelle doglianze di cui innanzi, con la motivazione della sentenza che esclude la rilevanza dei documenti prodotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 n. 3 c.p.c, perché scattate successivamente alla cessazione del contratto di appalto intercorso tra le parti. 5. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, n. 4, c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) per "omissione di motivazione sul punto cruciale messo a fuoco nell'impugnativa (motivo D della domanda di revocazione) che è basato sull'errore di fatto inerente al travisamento del contenuto dell'ATP dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA] da cui è dipeso il mancato riconoscimento del risarcimento del danno vizi e difetti del cemento armato". Con tale motivo la ricorrente aveva denunciato l'erronea supposizione del fatto che l'A.T.P. avesse escluso che i difetti ricostruttivi avessero cagionato la diminuzione del valore dell'immobile. Il giudice di seconde cure avrebbe, quindi, "percepito" che la domanda della Oddi fosse limitata soltanto ai vizi e difetti esteriori delle strutture in cemento armato "senza però percepire che dagli atti di causa emerge che la doglianza della Oddi non si era limitata solo alla impossibilità di lasciare a "faccia vista" gli elementi strutturali ma verteva anche sulla conseguente diminuzione del valore dell'opera che a causa dei difetti descritti dal C.T.U. ing. [OSCURATO:PERSONA] nella risposta al quesito n.2 - è risultata costruita non in perfetta regola d'arte" (pag. 32 atto di citazione in revocazione). Il giudice d'appello avrebbe quindi supposto, erroneamente, l'esistenza di un accertamento tecnico omnicomprensivo ed in forza di tale errore avrebbe errato nel valutare l'esatto contenuto della domanda della Oddi ed avrebbe così escluso la necessità di disporre una integrazione di CTU. A fronte di tale doglianza, la Corte d'appello, nel giudizio di revocazione, avrebbe omesso di motivare il relativo rigetto. 6.Con il quinto motivo si denuncia l'assoluta carenza di motivazione ai fini della configurazione del vizio di omesso esame del fatto decisivo, ex art. 360, n. 1, n. 5 c.p.c. "perché la sentenza impugnata.. è inficiata anche dal vizio di omesso esame di un fatto decisivo per la ragione che dal dato testuale della stessa non è desumibile che i giudici abbiano esaminato i fatti su cui la Oddi ha fondato la domanda di revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c....mancando qualsiasi indicazione all'errore di fatto che è stato allegato dalla ricorrente." 6.1. Le doglianze, da trattarsi congiuntamente, stante l'evidente connessione, sono infondate. La Corte d'appello ha, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, affermato che la il vizio denunciato (richiamato ai punti 4.1.4.2. e 5.1) ex art. 395 n. 4 c.p.c. non costituisse un errore revocatorio. Nel dettaglio, la Corte d'appello ha escluso l'errore invocato potesse costituire errore revocatorio, ma semmai "tale vizio ove sussistente" si sarebbe tradotto in un vizio di omessa pronuncia e che l'ulteriore doglianza, afferente alla prova relativa alla realizzazione delle opere, fosse inammissibile "una volta che l'esito della prova testimoniale costituiva uno (se non il principale) dei punti controversi, sul quale la sentenza revocanda si era specificatamente e diffusamente appuntata". Sicché, indipendentemente dalle violazioni di legge denunciate, la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza che, dopo aver indicato i singoli profili di doglianza, in relazione alle censure mosse ha plasticamente e correttamente affermato che la mancata effettuazione di una CTU e la omessa pronuncia su una domanda, ove sussistente in concreto, non possono essere oggetto di revocazione ma semmai di ricorso per cassazione nonché ha escluso che nella specie sussistessero i presupposti per la revocazione della sentenza. 6.2.E' opportuno ricordare che il vizio revocatorio di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. è solo quello che si concreta in "una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato da atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali" (da ultimo Cass. n. 2236 del 2022). L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n. 16439 del 2021). Questa Corte ha inoltre statuito in tema di ricorso per cassazione, che la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l'errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., se l'errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti (Cass. n. 19293 del 2018). 6.3.Deve da ultimo ribadirsi che i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (Cass. n. 6405 del 2018). La Corte d'appello ha affermato, in coerenza con i principi innanzi indicati, che "la domanda di revocazione è inammissibile in relazione all'errore di fatto esposto al punto 4 che precede, una volta che l'esito della prova testimoniale costituiva uno (se non il principale) dei punti controversi, sul quale la sentenza impugnata si è specificatamente e diffusamente appuntata". Nella specie appare quindi evidente che sotto il richiamo all'errore revocatorio, come implicitamente ritenuto dal giudice di seconde cure, si annidi in realtà una asserita errata valutazione/interpretazione delle risultanze processuali (erronee lettura ed interpretazione dell'ATP dalla quale sarebbe poi scaturita l'erronea valutazione della domanda formulata) relative, peraltro, ad un punto controverso della decisione. Sicché le censure si risolvono in un'inammissibile richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori comprese le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo. Tale attività com'è noto è demandata al giudice di merito ed il suo sindacato nel giudizio di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, che nella specie non ricorre. 7.Con il sesto motivo, da ultimo, si censura, in subordine, la sentenza per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 395 n. 4 c.p.c. per aver fondato la reiezione della domanda di revocazione (di cui al motivo D) su un'erronea interpretazione della stessa, pronunciando su una domanda diversa, essendosi la Oddi lamentata non dell'omessa pronuncia ma dell'erronea supposizione del fatto che l'atp avesse escluso che i difetti ricostruttivi avessero cagionato la diminuzione del valore e che questa esclusione fosse frutto di una "svista" ossia una mancata percezione dell'esistenza della domanda di appello vertente sul travisamento dell'ATP commesso dal primo giudice. Nella specie, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 395, n. 4 c.p.c. risolvendosi l'errore procedurale nel sostituire la domanda della Oddi con una diversa e nella pretermissione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. per essere stato l'errore revocatorio "trattato alla stregua della mera omissione di pronuncia ex se". 8. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza. Sicché il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti del proprio ricorso nonché della sentenza censurata, non potendosi limitare a rinviare al ricorso per revocazione, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità atteso che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Nella specie, la ricorrente non riporta nell'indicato motivo il contenuto del ricorso cui la domanda inerisce, non essendo all'uopo sufficiente l'allegazione della documentazione relativa ai precedenti gradi di giudizio. 8.1.Sotto altro profilo il motivo si appalesa comunque infondato. La ricorrente a sostegno della propria censura richiama Cass. n. 11530 del 2016, ai fini della ammissibilità della doglianza senza peraltro argomentare in merito alla fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, inconferente nel caso in esame. Nella fattispecie da ultimo indicata, si trattava di un ricorso per revocazione ove si denunciava l'omessa pronuncia su uno dei due motivi del ricorso, in presenza di un atto dal quale emergeva incontrastabilmente la presenza di due distinti motivi. La sentenza da primo citata riguardava quindi la diversa ipotesi in cui il giudice, nella specie di legittimità, aveva ritenuto che la censura al ricorso fosse unica e, per l'effetto non si era pronunciata su un motivo. Nella fattispecie al vaglio della Corte l'errore revocatorio emergeva ictu °culi dall'esame del ricorso, nessuna attività interpretativa era stata effettuata ma, diversamente, era stato erroneamente supposta l'inesistenza del secondo motivo. Trattavasi quindi "di un errore di percezione del fatto processuale inerente la struttura del ricorso ordinario, rappresentato dalla supposizione erronea che il ricorso fosse fondato su un unico motivo, quello identificato come tale e corrispondente al primo motivo. Supposizione incontrastabilmente contraria al contenuto del ricorso". Nella specie, diversamente, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello, nel rigettare la domanda di revocazione, pur pronunciandosi sulla stessa, non si sarebbe pronunciato sulla "reale" domanda della Oddi (che non sarebbe stata di denuncia dell'omessa pronuncia del giudice di seconde cure, ma di omessa pronuncia derivante dal travisamento della CTU). La ricorrente, si duole del fatto che il giudice di prime curex non avrebbe riconosciuto i danni perché avrebbe mal interpretato la CTU e questo errore, nel rigettare la domanda anche in secondo grado, sarebbe stato ripetuto dal giudice di seconde cure, e sarebbe quindi stato l'oggetto della istanza di revocazione.La ricorrente si duole dell'interpretazione data alla propria domanda da parte della Corte, alla quale è poi conseguito il rigetto. Va quindi osservato che„ l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Cass. 31546 del 2019). La ricorrente censura la sentenza ex art. 360, n. 1, comma 4 c.p.c. ma l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che era stata avanzata, tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione, atteso che il suddetto difetto non è logicamente verificabile prima di avere accertato l'erroneità della relativa motivazione, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale (Cass.n. 21874 del 2015). Sicché nella specie viene in considerazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda e tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non nei limiti sopra indicati. Deve infine rilevarsi, ad ulteriore conferma dell'infondatezza della doglianza, che la ricorrente censura la sentenza con il motivo di cui innanzi, dolendosi dell'errata pronuncia (fondata sulla erronea percezione della CTU) laddove questa Corte con sentenza n. 6349 del 2022, facente stato tra le parti, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 91 del 2016 (della cui revocazione qui si discorre) con il quale la predetta aveva denunciato, tra le altre cose, la ritenuta contraddittorietà tra il dato esistente in atti e quello preso in considerazione dal giudice circa il danno derivante dalla mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte e relativo travisamento dell'atto processuale, l'omessa motivazione sul fatto che i vizi e difetti del cemento armato fossero di natura strutturale e non meramente estetica, l'omessa motivazione sulla sussistenza dei danni conseguenti alla diminuzione del valore del fabbricato per vizi e difetti del cemento armato. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, nulla per le spese non essendosi costituito [OSCURATO:PERSONA]. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte delicorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co
Sentenza Cassazione n. 21192/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris