CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è riproduttvo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché questa non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009 Rv. 243977); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'131 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché nella specie ricorrono più aggravanti ex art. 625 cod. pen., sicchè la pena edittale massima è superiore a cinque anni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso