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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 agosto 1954

Cassazione n. 22577/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1954 avverso la sentenza del 27/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ad [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati contestatigli.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato deducendo l'illegalità della pena applicata in ragione della ritenuta sussistenza della contestata recidiva, invece insussistente in ragione del fatto che il reato oggetto della condanna pregiudicante era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p. già prima della pronunzia della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla

I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

Conseguentemente è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma i presupposti del giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato, la cui configurazione ha peraltro costituito oggetto del negozio processuale stipulato dall'imputato (ex multis Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).

In tal senso va infatti ricordato come, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, c.p., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).

Ed è appena il caso di evidenziare come, nel caso di specie, non solo la pena applicata non eccede alcuno dei limiti che ne conformano la legalità, ma altresì come le attenuanti generiche riconosciute all'imputato sono state ritenute prevalenti sulla recidiva, talché quest'ultima non ha influito sulla determinazione della pena finale, che, come già ricordato, è stato l'imputato a concordare con la parte pubblica.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1954 avverso la sentenza del 27/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ad [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati contestatigli. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato deducendo l'illegalità della pena applicata in ragione della ritenuta sussistenza della contestata recidiva, invece insussistente in ragione del fatto che il reato oggetto della condanna pregiudicante era stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p. già prima della pronunzia della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata. Conseguentemente è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma i presupposti del giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato, la cui configurazione ha peraltro costituito oggetto del negozio processuale stipulato dall'imputato (ex multis Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509). In tal senso va infatti ricordato come, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, c.p., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). Ed è appena il caso di evidenziare come, nel caso di specie, non solo la pena applicata non eccede alcuno dei limiti che ne conformano la legalità, ma altresì come le attenuanti generiche riconosciute all'imputato sono state ritenute prevalenti sulla recidiva, talché quest'ultima non ha influito sulla determinazione della pena finale, che, come già ricordato, è stato l'imputato a concordare con la parte pubblica. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 22577/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris