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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 luglio 1968

Cassazione n. 16678/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria, con motivi aggiunti, depositata dai difensori dei ricorrenti, i quali hanno concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, in relazione al capo A).[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia del Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Foggia che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio colposo stradale e di falso per induzione.

I fatti risalgono alla notte del 26 gennaio 2022.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l'imputato, alla guida di un'Audi A4 munita di targa prova intestata al padre, [OSCURATO:PERSONA], percorreva via Matteotti in Foggia e, giunto all'intersezione con via Urbano, collideva con una [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], la quale riportava lesioni craniche con esito mortale.

All'imputato era contestata una condotta di guida connotata da eccesso di velocità (stimata in 90 km/h a fronte del limite di 50 km/h) e dalla violazione delle regole di prudenza e precedenza (artt. 140, 141, 142 e 145 cod. strada); egli, dopo il sinistro, si allontanava, senza fornire le proprie generalità agli agenti.

Il giudice di primo grado affermava la responsabilità dell'imputato per entrambi i reati; la Corte di appello ha confermato questo esito, riformando la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riconoscimento in misura maggiore dell'attenuante del concorso di colpa della vittima, ravvisato nella condotta di immissione nell'intersezione senza dare la precedenza e senza procedere a velocità prossima all'arresto, in condizioni di visibilità non ottimali, e con conseguente rideterminazione della pena.

Di conseguenza, ha ridotto la pena base a quattro anni di reclusione (prima della diminuzione per il rito), rideterminandola poi in anni due e mesi otto; ha inoltre rilevato che, anche aderendo alla stima più favorevole prospettata dalla difesa (73-75 km/h), la condotta di guida si sarebbe comunque collocata ben oltre il limite previsto per il tratto di strada interessato dal sinistro.

Inoltre, per quanto di specifico interesse in questa sede, ha confermato, nel resto, la decisione impugnata, anche in relazione alla condanna al risarcimento danni, in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di provvisionali immediatamente esecutive.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente padre, madre e fratello della vittima, parti civili nel giudizio di merito, propongono ricorso per cassazione ai soli effetti civili avverso la sentenza d'appello, limitatamente al capo a) dell'imputazione, che concerne l'omicidio colposo stradale e le conseguenti statuizioni risarcitorie. 2I ricorrenti affidano l'impugnazione a due motivi, ai quali hanno successivamente fatto seguito motivi aggiunti, come di seguito sinteticamente esposti.

2.1. Con la prima censura lamentano la nullità ai sensi degli artt. 604 e 572 cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

Deducono che la sentenza d'appello, depositata il 14 maggio 2025, è stata notificata alla Procura Generale il giorno successivo ma alle parti civili solo il 21 luglio 2025, quando era ormai decorso il termine accordato alla parte pubblica per impugnare.

La notifica tardiva, nel senso precisato, avrebbe illegittimamente impedito l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 572 cod.proc.pen. di presentare istanza al Procuratore Generale affinché impugnasse la sentenza.

Sostengono che la nullità riguarda l'intervento e l'assistenza delle persone offese e delle parti civili, diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, che non possono essere vanificati da un evento casuale come il ritardo nella notifica.

Chiedono pertanto l'annullamento della sentenza per consentire alla Procura Generale di esaminare nel merito la richiesta di impugnazione.

2.2. Con il secondo motivo deducono l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto e incrementato la misura del concorso di colpa della vittima.

I ricorrenti articolano un'ampia censura alla perizia del consulente tecnico della Procura, ing.

Monfreda, sulla quale si sono fondate entrambe le sentenze di merito.

Sostengono che il giudice di primo grado abbia recepito acriticamente le conclusioni del consulente senza verificarne il percorso logico.

La Corte d'appello ha ereditato questo errore, confermando un'impostazione viziata da motivazione apparente.

Contestano, in particolar modo, i criteri utilizzati dal consulente per determinare la velocità dell'Audi.

I ricorrenti evidenziano che lo stesso ing.

Monfreda, nella relazione depositata, dichiarava .espressamente di aver scelto parametri e coefficienti ispirati al favor rei, anziché basarsi su dati scientifici oggettivi.

Osservano che il principio del favor rei costituisce un criterio giuridico riservato al giudice nella valutazione della prova e nella decisione, non un metodo scientifico utilizzabile dal perito nella ricostruzione dei fatti.

Il consulente avrebbe quindi surrogato il giudice nelle sue funzioni, compiendo scelte non scientifiche. 3Lamentano che entrambi i giudici di merito abbiano omesso qualsiasi vaglio critico su questo percorso metodologico viziato, limitandosi ad accogliere le conclusioni senza motivare sulla loro validità scientifica.

Analogamente, criticano la ricostruzione della velocità di [OSCURATO:PERSONA], determinata in 20 km/h sulla base di mere ipotesi.

Il consulente avrebbe riconosciuto (pagina 53 della relazione) che, sempre in virtù del favor rei, aveva considerato il momento di avvistamento solo quando la [OSCURATO:PERSONA] iniziava a sporgere rispetto alla Lancia Y parcheggiata, sebbene anche il solo fascio luminoso avrebbe dovuto allertare [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti denunciano che questa ricostruzione errata ha compromesso i loro diritti risarcitori.

L'incremento dell'attenuante della corresponsabilità della vittima, operato dalla Corte d'appello, si fonda su parametri scientificamente inattendibili e determina un'illegittima riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cod.civ.

Evidenziano inoltre circostanze ignorate. [OSCURATO:PERSONA] era neopatentato, guidava un veicolo di potenza superiore a quanto consentito dalla sua anzianità di patente, utilizzava una targa prova nominativa intestata al padre in orario serale, violava l'art. 143 cod. strada, procedendo rasente al lato sinistro della carreggiata, elementi che configurerebbero addirittura il dolo eventuale.

Richiamano la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile deve applicare il criterio probatorio del "più probabile che non" anziché quello dell'al di là di ogni ragionevole dubbio".

Sostengono che la motivazione, fondata su parametri non scientifici, integra il vizio di travisamento della prova che si trasfonde in motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge.

Concludono chiedendo l'annullamento parziale della sentenza impugnata limitatamente al capo a), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo esame della responsabilità concorrente della vittima e delle conseguenze risarcitorie.

3. È stata depositata requisitoria scritta dal Procuratore generale, tl quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria depositata il 3 febbraio 2026, la difesa dei ricorrenti ha proposto motivi aggiunti, deducendo che non sarebbero stati acquisiti gli esiti dell'analisi della centralina elettronica dell'Audi A4, né richiesti con le modalità di cui all'art. 359, comma 1, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 604 e 572 cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., osservando che la sentenza di appello, depositata il 14 maggio 2025, è stata notificata alla Procura Generale il giorno successivo, mentre la comunicazione dell'avviso di deposito alle parti civili è intervenuta soltanto il 21 luglio 2025, quando il termine per proporre impugnazione per il P.G. era ormai decorso e la sentenza già passata in giudicato nelle statuizioni penali.

La tempistica delle notifiche, secondo la prospettazione dei ricorrenti, avrebbe illegittimamente impedito l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 572 cod. proc. pen. di presentare istanza motivata al Procuratore Generale affinché proponesse impugnazione a ogni effetto penale.

I ricorrenti invocano, a sostegno della dedotta nullità, la lesione dei diritti di intervento e assistenza delle persone offese e delle parti civili, costituzionalmente garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, prospettando altresì l'illegittimità costituzionale della disciplina vigente ove dovesse ritenersi che la decadenza dall'esercizio della facoltà in parola possa dipendere da circostanze sottratte al controllo delle parti private.

Il motivo è manifestamente infondato.

Occorre osservare come l'oggettiva impossibilità, per le parti civili, di presentare tempestivamente l'istanza ex art. 572 cod. proc. pen. non integra alcuna nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Questa disposizione sanziona con la nullità di ordine generale l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, del difensore, della parte civile e delle altre parti private nei casi in cui è prevista la loro citazione o il loro intervento.

Ove si consideri che la facoltà disciplinata dall'art. 572 cod. proc. pen. non attiene all'intervento o all'assistenza della parte civile nel procedimento, bensì ad un potere di mera sollecitazione dell'iniziativa impugnatoria dell'organo requirente - potere che non vincola in alcun modo il pubblico ministero -, risulta, con evidenza, che la - sua inosservanza, quand'anche determinata dalla postergata comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, non è idonea a configurare alcuna delle ipotesi di nullità tipizzate dal legislatore.

In altri termini, l'istanza ex art. 572 cod. proc. pen. non è assimilabile ad un atto di intervento o di assistenza nel procedimento, nel significato che tali espressioni assumono nella sistematica delle nullità di ordine generale.

Si tratta, di converso, di un'attività che si colloca nella sfera dei rapporti tra la parte privata ')D 5e l'organo dell'accusa, e che si esaurisce in una sollecitazione priva di efficacia vincolante.

Sotto altro, ma connesso profilo, va osservato come le parti civili, nel caso di specie, non siano rimaste prive di tutela.

Il sistema processuale, infatti, riconosce alla parte civile il potere di impugnare autonomamente la sentenza ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. e, dopo la novella introdotta con il comma 1 bis dell'art. 573 cod. proc. mediante trasferimento della cognizione alla sezione civile della Corte di Cassazione.

Questa facoltà è stata effettivamente esercitata dai ricorrenti, i quali hanno proposto il presente ricorso per cassazione ai soli effetti civili.

Ne consegue che il diritto di difesa e il diritto di azione in giudizio, tutelati dagli artt. 24 e 3 della Costituzione, risultano compiutamente salvaguardati dall'ordinamento, il quale predispone in capo alla parte civile uno strumento diretto e autonomo di impugnazione per far valere le proprie ragioni risarcitorie, indipendentemente dall'iniziativa del pubblico ministero.

Entro tale prospettiva, non appare ravvisabile alcun profilo di illegittimità costituzionale della disciplina vigente.

Si condivide pienamente l'orientamento già espresso da questa Corte, che ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la parte civile sia posta a conoscenza./ al fine di sollecitarne l'esercizio del potere di impugnazione, della data in cui l'avviso di deposito della sentenza viene comunicato al procuratore generale, atteso che la scelta del legislatore di imporre ai soggetti privati, interessati all'impugnazione ai fini penali, un onere di vigilanza, e di non prevedere pertanto un termine per la comunicazione alla parte civile della data dell'avviso al procuratore generale di deposito della sentenza, ragionevolmente discende dal principio che la titolarità della pretesa punitiva compete esclusivamente allo Stato (Sez. 6, n. 3791 del 13/10/2000, Rv. 217487 - 01).

Per tali ragioni, l'eccezione preliminare relativa alla dedotta nullità ex artt. 604 e 572 cod.proc.pen. deve essere dichiarata manifestamente infondata.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

2.1. La doglianza, benché formalmente prospettata come violazione di legge e vizio di motivazione, mira sostanzialmente a sollecitare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e, in via conseguenziale, una diversa modulazione del concorso di colpa della persona offesa. 6Al riguardo occorre osservare che, in tema di impugnazioni, é inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della costituita parte civile, volto ad ottenere, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, una diversa determinazione della misura percentuale del ritenuto concorso di colpa, essendo suscettibile di acquisire efficacia di giudicato nel processo civile il solo accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto, che attiene al nucleo oggettivo del reato nella sua realtà fenomenica (Sez. 4, n.6278 del 30/01/2025, Rv. 287613 - 02).

Allo stesso modo, non si ravvisa interesse a ricorrere per cassazione contro la decisione con la quale i giudici di merito hanno determinato l'entità delle provvisionali.

Come noto, infatti, il provvedimento col quale, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, il giudice di merito assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non può essere impugnato per cassazione non essendo, per sua natura, suscettibile di passare in giudicato ed essendo «destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez.

U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722).

2.2. Con riferimento alla dinamica del sinistro, giova ricordare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01).

Nondimeno, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, poiché dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 1, n.46566 del 21/02/2017, Rv,271227-01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto una risposta argomentata alle critiche difensive e non si è limitata ad un recepimento acritico delle conclusioni del consulente del pubblico ministero.La Corte di appello ha valorizzato, con argomentazione coerente, l'inosservanza da parte della vittima dell'obbligo di dare la precedenza all'intersezione, di cui all'art. 145 cod. strada, nonché l'avvicinamento all'intersezione senza osservare una velocità prossima all'arresto e l'inosservanza del surplus di prudenza imposto dalla ridotta visibilità, in rapporto alle prescrizioni di cui agli artt. 140 e 141 cod. strada.

Le censure - che insistono su profili meramente estimativi e su ulteriori circostanze asseritamente trascurate - non valgono a scalfire la ratio decidendi che, con motivazione non manifestamente illogica, ha tenuto in considerazione l'eccedenza di velocità comunque elevata rispetto al limite di 50 km/h e le modalità di approccio all'intersezione da parte dell'imputato.

I giudici di appello hanno dato conto dei criteri seguiti dall'ing.

Monfreda per stimare in 90 km/h la velocità dell'Audi - considerando, tra l'altro, la traiettoria delle auto coinvolte nel sinistro, dopo l'urto, e le velocità residue desumibili dagli urti successivi - e si sono confrontati con l'impostazione alternativa proposta dal consulente della difesa (ing.

Cuomo), che, attraverso un differente coefficiente di aderenza, era pervenuto ad una stima di 73-75 km/h.

La Corte territoriale ha inoltre considerato, nel quadro complessivo, le osservazioni provenienti dalle consulenze delle parti civili e, all'esito della comparazione, ha illustrato le ragioni della preferenza accordata alla ricostruzione ritenuta più persuasiva.

Non colgono nel segno, perché aspecifiche, le censure imperniate sull'affermazione - riportata nel ricorso - secondo cui il consulente del pubblico ministero avrebbe utilizzato parametri ispirati al favor rei, in quanto tali non prettamente scientifici., In realtà, la scelta di coefficienti ritenuti più cautelativi, in presenza di inevitabili margini di approssimazione, non equivale, di per sé, all'applicazione di un criterio non scientifico, ma costituisce espressione di un criterio prudenziale.

Analogamente, le doglianze sulla velocità attribuita alla vittima e sulle condizioni di visibilità si risolvono nella contrapposizione di ipotesi ricostruttive alternative (diverso momento di avvistamento, diversa percezione del fascio luminoso, diversa velocità della [OSCURATO:PERSONA]), senza dimostrare la decisività dei dati invocati rispetto al nucleo essenziale della motivazione, che individua la corresponsabilità della persona offesa nella inosservanza dell'obbligo di precedenza in corrispondenza della intersezione e nell'omessa adozione del surplus di prudenza imposto dalle condizioni concrete.

Deve, conclusivamente, ribadirsi che la censura afferente alla dinamica del sinistro, non supera la soglia dell'ammissibilità, risolvendosi nella richiesta di una 8rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione che di certo non risulta manifestamente illogica. 2.3 Quanto al richiamo al criterio del "più probabile che non", è indiscusso che, quando l'impugnazione è proposta ai soli effetti civili e la cognizione del giudice penale residua esclusivamente sulla domanda risarcitoria, l'accertamento della responsabilità civile debba osservare lo standard probatorio della probabilità prevalente, e non già secondo la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", che governa l'affermazione di responsabilità penale.

Tuttavia, nel caso in esame, i ricorrenti, incorrendo in aspecificità del profilo di censura, non indicano alcun preciso passaggio della motivazione in cui la Corte di appello abbia applicato la regola dell -oltre il ragionevole dubbio" per escludere, a sfavore della vittima, elementi rilevanti ai fini risarcitori.

Né può condurre a un diverso esito la mera prospettazione di ipotesi ricostruttive alternative, senza spiegare - secondo un ragionamento coerente con il parametro del "più probabile che non" - perché tali ipotesi sarebbero, appunto, prevalenti rispetto a quella accolta in sentenza.

3. Il motivo aggiunto è inammissibile.

Si contesta l'omessa considerazione dei dati ipoteticamente ricavabili dalla centralina del veicolo in uso all'imputato, per i quali è stata tentata, senza esito, l'estrazione.

La censura, così come proposta, è del tutto aspecifica, atteso che non è prospettata la concreta incidenza del dato sull'esito della decisione.

In sostanza, la difesa rappresenta che, in assenza dell'acquisizione dei dati dalla centralina, la ricostruzione tecnica della dinamica sarebbe rimasta priva di un passaggio ulteriore, verosimilmente importante, ma, al contempo, ammette che non si versa in un caso di impossibilità di decidere, rimettendo ogni valutazione al prudente apprezzamento del giudicante.

Il motivo, evidentemente, non rappresenta profili di censura alla decisione impugnata e, in quanto tale, è inammissibile.

4. •La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi esclude l'applicazione dell'art.573, comma 1-bis, cod.proc.pen., che consente la trasmissione degli atti alla sezione civile della Corte di cassazione soltanto in presenza di un ricorso ammissibile proposto ai soli effetti civili.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 9Ricorrono altresì i presupposti per la condanna al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro tremila per ciascun ricorrente, non emergendo ragioni per ritenere che l'inammissibilità sia dipesa da causa non imputabile.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria, con motivi aggiunti, depositata dai difensori dei ricorrenti, i quali hanno concluso per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, in relazione al capo A).[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia del Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Foggia che, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omicidio colposo stradale e di falso per induzione. I fatti risalgono alla notte del 26 gennaio 2022. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l'imputato, alla guida di un'Audi A4 munita di targa prova intestata al padre, [OSCURATO:PERSONA], percorreva via Matteotti in Foggia e, giunto all'intersezione con via Urbano, collideva con una [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], la quale riportava lesioni craniche con esito mortale. All'imputato era contestata una condotta di guida connotata da eccesso di velocità (stimata in 90 km/h a fronte del limite di 50 km/h) e dalla violazione delle regole di prudenza e precedenza (artt. 140, 141, 142 e 145 cod. strada); egli, dopo il sinistro, si allontanava, senza fornire le proprie generalità agli agenti. Il giudice di primo grado affermava la responsabilità dell'imputato per entrambi i reati; la Corte di appello ha confermato questo esito, riformando la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riconoscimento in misura maggiore dell'attenuante del concorso di colpa della vittima, ravvisato nella condotta di immissione nell'intersezione senza dare la precedenza e senza procedere a velocità prossima all'arresto, in condizioni di visibilità non ottimali, e con conseguente rideterminazione della pena. Di conseguenza, ha ridotto la pena base a quattro anni di reclusione (prima della diminuzione per il rito), rideterminandola poi in anni due e mesi otto; ha inoltre rilevato che, anche aderendo alla stima più favorevole prospettata dalla difesa (73-75 km/h), la condotta di guida si sarebbe comunque collocata ben oltre il limite previsto per il tratto di strada interessato dal sinistro. Inoltre, per quanto di specifico interesse in questa sede, ha confermato, nel resto, la decisione impugnata, anche in relazione alla condanna al risarcimento danni, in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di provvisionali immediatamente esecutive. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente padre, madre e fratello della vittima, parti civili nel giudizio di merito, propongono ricorso per cassazione ai soli effetti civili avverso la sentenza d'appello, limitatamente al capo a) dell'imputazione, che concerne l'omicidio colposo stradale e le conseguenti statuizioni risarcitorie. 2I ricorrenti affidano l'impugnazione a due motivi, ai quali hanno successivamente fatto seguito motivi aggiunti, come di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Con la prima censura lamentano la nullità ai sensi degli artt. 604 e 572 cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. Deducono che la sentenza d'appello, depositata il 14 maggio 2025, è stata notificata alla Procura Generale il giorno successivo ma alle parti civili solo il 21 luglio 2025, quando era ormai decorso il termine accordato alla parte pubblica per impugnare. La notifica tardiva, nel senso precisato, avrebbe illegittimamente impedito l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 572 cod.proc.pen. di presentare istanza al Procuratore Generale affinché impugnasse la sentenza. Sostengono che la nullità riguarda l'intervento e l'assistenza delle persone offese e delle parti civili, diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, che non possono essere vanificati da un evento casuale come il ritardo nella notifica. Chiedono pertanto l'annullamento della sentenza per consentire alla Procura Generale di esaminare nel merito la richiesta di impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo deducono l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto e incrementato la misura del concorso di colpa della vittima. I ricorrenti articolano un'ampia censura alla perizia del consulente tecnico della Procura, ing. Monfreda, sulla quale si sono fondate entrambe le sentenze di merito. Sostengono che il giudice di primo grado abbia recepito acriticamente le conclusioni del consulente senza verificarne il percorso logico. La Corte d'appello ha ereditato questo errore, confermando un'impostazione viziata da motivazione apparente. Contestano, in particolar modo, i criteri utilizzati dal consulente per determinare la velocità dell'Audi. I ricorrenti evidenziano che lo stesso ing. Monfreda, nella relazione depositata, dichiarava .espressamente di aver scelto parametri e coefficienti ispirati al favor rei, anziché basarsi su dati scientifici oggettivi. Osservano che il principio del favor rei costituisce un criterio giuridico riservato al giudice nella valutazione della prova e nella decisione, non un metodo scientifico utilizzabile dal perito nella ricostruzione dei fatti. Il consulente avrebbe quindi surrogato il giudice nelle sue funzioni, compiendo scelte non scientifiche. 3Lamentano che entrambi i giudici di merito abbiano omesso qualsiasi vaglio critico su questo percorso metodologico viziato, limitandosi ad accogliere le conclusioni senza motivare sulla loro validità scientifica. Analogamente, criticano la ricostruzione della velocità di [OSCURATO:PERSONA], determinata in 20 km/h sulla base di mere ipotesi. Il consulente avrebbe riconosciuto (pagina 53 della relazione) che, sempre in virtù del favor rei, aveva considerato il momento di avvistamento solo quando la [OSCURATO:PERSONA] iniziava a sporgere rispetto alla Lancia Y parcheggiata, sebbene anche il solo fascio luminoso avrebbe dovuto allertare [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti denunciano che questa ricostruzione errata ha compromesso i loro diritti risarcitori. L'incremento dell'attenuante della corresponsabilità della vittima, operato dalla Corte d'appello, si fonda su parametri scientificamente inattendibili e determina un'illegittima riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cod.civ. Evidenziano inoltre circostanze ignorate. [OSCURATO:PERSONA] era neopatentato, guidava un veicolo di potenza superiore a quanto consentito dalla sua anzianità di patente, utilizzava una targa prova nominativa intestata al padre in orario serale, violava l'art. 143 cod. strada, procedendo rasente al lato sinistro della carreggiata, elementi che configurerebbero addirittura il dolo eventuale. Richiamano la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile deve applicare il criterio probatorio del "più probabile che non" anziché quello dell'al di là di ogni ragionevole dubbio". Sostengono che la motivazione, fondata su parametri non scientifici, integra il vizio di travisamento della prova che si trasfonde in motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge. Concludono chiedendo l'annullamento parziale della sentenza impugnata limitatamente al capo a), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo esame della responsabilità concorrente della vittima e delle conseguenze risarcitorie. 3. È stata depositata requisitoria scritta dal Procuratore generale, tl quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria depositata il 3 febbraio 2026, la difesa dei ricorrenti ha proposto motivi aggiunti, deducendo che non sarebbero stati acquisiti gli esiti dell'analisi della centralina elettronica dell'Audi A4, né richiesti con le modalità di cui all'art. 359, comma 1, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 604 e 572 cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., osservando che la sentenza di appello, depositata il 14 maggio 2025, è stata notificata alla Procura Generale il giorno successivo, mentre la comunicazione dell'avviso di deposito alle parti civili è intervenuta soltanto il 21 luglio 2025, quando il termine per proporre impugnazione per il P.G. era ormai decorso e la sentenza già passata in giudicato nelle statuizioni penali. La tempistica delle notifiche, secondo la prospettazione dei ricorrenti, avrebbe illegittimamente impedito l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 572 cod. proc. pen. di presentare istanza motivata al Procuratore Generale affinché proponesse impugnazione a ogni effetto penale. I ricorrenti invocano, a sostegno della dedotta nullità, la lesione dei diritti di intervento e assistenza delle persone offese e delle parti civili, costituzionalmente garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, prospettando altresì l'illegittimità costituzionale della disciplina vigente ove dovesse ritenersi che la decadenza dall'esercizio della facoltà in parola possa dipendere da circostanze sottratte al controllo delle parti private. Il motivo è manifestamente infondato. Occorre osservare come l'oggettiva impossibilità, per le parti civili, di presentare tempestivamente l'istanza ex art. 572 cod. proc. pen. non integra alcuna nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Questa disposizione sanziona con la nullità di ordine generale l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, del difensore, della parte civile e delle altre parti private nei casi in cui è prevista la loro citazione o il loro intervento. Ove si consideri che la facoltà disciplinata dall'art. 572 cod. proc. pen. non attiene all'intervento o all'assistenza della parte civile nel procedimento, bensì ad un potere di mera sollecitazione dell'iniziativa impugnatoria dell'organo requirente - potere che non vincola in alcun modo il pubblico ministero -, risulta, con evidenza, che la - sua inosservanza, quand'anche determinata dalla postergata comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, non è idonea a configurare alcuna delle ipotesi di nullità tipizzate dal legislatore. In altri termini, l'istanza ex art. 572 cod. proc. pen. non è assimilabile ad un atto di intervento o di assistenza nel procedimento, nel significato che tali espressioni assumono nella sistematica delle nullità di ordine generale. Si tratta, di converso, di un'attività che si colloca nella sfera dei rapporti tra la parte privata ')D 5e l'organo dell'accusa, e che si esaurisce in una sollecitazione priva di efficacia vincolante. Sotto altro, ma connesso profilo, va osservato come le parti civili, nel caso di specie, non siano rimaste prive di tutela. Il sistema processuale, infatti, riconosce alla parte civile il potere di impugnare autonomamente la sentenza ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. e, dopo la novella introdotta con il comma 1 bis dell'art. 573 cod. proc. mediante trasferimento della cognizione alla sezione civile della Corte di Cassazione. Questa facoltà è stata effettivamente esercitata dai ricorrenti, i quali hanno proposto il presente ricorso per cassazione ai soli effetti civili. Ne consegue che il diritto di difesa e il diritto di azione in giudizio, tutelati dagli artt. 24 e 3 della Costituzione, risultano compiutamente salvaguardati dall'ordinamento, il quale predispone in capo alla parte civile uno strumento diretto e autonomo di impugnazione per far valere le proprie ragioni risarcitorie, indipendentemente dall'iniziativa del pubblico ministero. Entro tale prospettiva, non appare ravvisabile alcun profilo di illegittimità costituzionale della disciplina vigente. Si condivide pienamente l'orientamento già espresso da questa Corte, che ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la parte civile sia posta a conoscenza./ al fine di sollecitarne l'esercizio del potere di impugnazione, della data in cui l'avviso di deposito della sentenza viene comunicato al procuratore generale, atteso che la scelta del legislatore di imporre ai soggetti privati, interessati all'impugnazione ai fini penali, un onere di vigilanza, e di non prevedere pertanto un termine per la comunicazione alla parte civile della data dell'avviso al procuratore generale di deposito della sentenza, ragionevolmente discende dal principio che la titolarità della pretesa punitiva compete esclusivamente allo Stato (Sez. 6, n. 3791 del 13/10/2000, Rv. 217487 - 01). Per tali ragioni, l'eccezione preliminare relativa alla dedotta nullità ex artt. 604 e 572 cod.proc.pen. deve essere dichiarata manifestamente infondata. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1. La doglianza, benché formalmente prospettata come violazione di legge e vizio di motivazione, mira sostanzialmente a sollecitare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e, in via conseguenziale, una diversa modulazione del concorso di colpa della persona offesa. 6Al riguardo occorre osservare che, in tema di impugnazioni, é inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della costituita parte civile, volto ad ottenere, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, una diversa determinazione della misura percentuale del ritenuto concorso di colpa, essendo suscettibile di acquisire efficacia di giudicato nel processo civile il solo accertamento della ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto, che attiene al nucleo oggettivo del reato nella sua realtà fenomenica (Sez. 4, n.6278 del 30/01/2025, Rv. 287613 - 02). Allo stesso modo, non si ravvisa interesse a ricorrere per cassazione contro la decisione con la quale i giudici di merito hanno determinato l'entità delle provvisionali. Come noto, infatti, il provvedimento col quale, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, il giudice di merito assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non può essere impugnato per cassazione non essendo, per sua natura, suscettibile di passare in giudicato ed essendo «destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722). 2.2. Con riferimento alla dinamica del sinistro, giova ricordare che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). Nondimeno, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, poiché dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 1, n.46566 del 21/02/2017, Rv,271227-01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto una risposta argomentata alle critiche difensive e non si è limitata ad un recepimento acritico delle conclusioni del consulente del pubblico ministero.La Corte di appello ha valorizzato, con argomentazione coerente, l'inosservanza da parte della vittima dell'obbligo di dare la precedenza all'intersezione, di cui all'art. 145 cod. strada, nonché l'avvicinamento all'intersezione senza osservare una velocità prossima all'arresto e l'inosservanza del surplus di prudenza imposto dalla ridotta visibilità, in rapporto alle prescrizioni di cui agli artt. 140 e 141 cod. strada. Le censure - che insistono su profili meramente estimativi e su ulteriori circostanze asseritamente trascurate - non valgono a scalfire la ratio decidendi che, con motivazione non manifestamente illogica, ha tenuto in considerazione l'eccedenza di velocità comunque elevata rispetto al limite di 50 km/h e le modalità di approccio all'intersezione da parte dell'imputato. I giudici di appello hanno dato conto dei criteri seguiti dall'ing. Monfreda per stimare in 90 km/h la velocità dell'Audi - considerando, tra l'altro, la traiettoria delle auto coinvolte nel sinistro, dopo l'urto, e le velocità residue desumibili dagli urti successivi - e si sono confrontati con l'impostazione alternativa proposta dal consulente della difesa (ing. Cuomo), che, attraverso un differente coefficiente di aderenza, era pervenuto ad una stima di 73-75 km/h. La Corte territoriale ha inoltre considerato, nel quadro complessivo, le osservazioni provenienti dalle consulenze delle parti civili e, all'esito della comparazione, ha illustrato le ragioni della preferenza accordata alla ricostruzione ritenuta più persuasiva. Non colgono nel segno, perché aspecifiche, le censure imperniate sull'affermazione - riportata nel ricorso - secondo cui il consulente del pubblico ministero avrebbe utilizzato parametri ispirati al favor rei, in quanto tali non prettamente scientifici., In realtà, la scelta di coefficienti ritenuti più cautelativi, in presenza di inevitabili margini di approssimazione, non equivale, di per sé, all'applicazione di un criterio non scientifico, ma costituisce espressione di un criterio prudenziale. Analogamente, le doglianze sulla velocità attribuita alla vittima e sulle condizioni di visibilità si risolvono nella contrapposizione di ipotesi ricostruttive alternative (diverso momento di avvistamento, diversa percezione del fascio luminoso, diversa velocità della [OSCURATO:PERSONA]), senza dimostrare la decisività dei dati invocati rispetto al nucleo essenziale della motivazione, che individua la corresponsabilità della persona offesa nella inosservanza dell'obbligo di precedenza in corrispondenza della intersezione e nell'omessa adozione del surplus di prudenza imposto dalle condizioni concrete. Deve, conclusivamente, ribadirsi che la censura afferente alla dinamica del sinistro, non supera la soglia dell'ammissibilità, risolvendosi nella richiesta di una 8rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione che di certo non risulta manifestamente illogica. 2.3 Quanto al richiamo al criterio del "più probabile che non", è indiscusso che, quando l'impugnazione è proposta ai soli effetti civili e la cognizione del giudice penale residua esclusivamente sulla domanda risarcitoria, l'accertamento della responsabilità civile debba osservare lo standard probatorio della probabilità prevalente, e non già secondo la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", che governa l'affermazione di responsabilità penale. Tuttavia, nel caso in esame, i ricorrenti, incorrendo in aspecificità del profilo di censura, non indicano alcun preciso passaggio della motivazione in cui la Corte di appello abbia applicato la regola dell -oltre il ragionevole dubbio" per escludere, a sfavore della vittima, elementi rilevanti ai fini risarcitori. Né può condurre a un diverso esito la mera prospettazione di ipotesi ricostruttive alternative, senza spiegare - secondo un ragionamento coerente con il parametro del "più probabile che non" - perché tali ipotesi sarebbero, appunto, prevalenti rispetto a quella accolta in sentenza. 3. Il motivo aggiunto è inammissibile. Si contesta l'omessa considerazione dei dati ipoteticamente ricavabili dalla centralina del veicolo in uso all'imputato, per i quali è stata tentata, senza esito, l'estrazione. La censura, così come proposta, è del tutto aspecifica, atteso che non è prospettata la concreta incidenza del dato sull'esito della decisione. In sostanza, la difesa rappresenta che, in assenza dell'acquisizione dei dati dalla centralina, la ricostruzione tecnica della dinamica sarebbe rimasta priva di un passaggio ulteriore, verosimilmente importante, ma, al contempo, ammette che non si versa in un caso di impossibilità di decidere, rimettendo ogni valutazione al prudente apprezzamento del giudicante. Il motivo, evidentemente, non rappresenta profili di censura alla decisione impugnata e, in quanto tale, è inammissibile. 4. •La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi esclude l'applicazione dell'art.573, comma 1-bis, cod.proc.pen., che consente la trasmissione degli atti alla sezione civile della Corte di cassazione soltanto in presenza di un ricorso ammissibile proposto ai soli effetti civili. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 9Ricorrono altresì i presupposti per la condanna al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro tremila per ciascun ricorrente, non emergendo ragioni per ritenere che l'inammissibilità sia dipesa da causa non imputabile. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16678/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris