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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09968/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/03/2021 dalla Corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in verifica, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con declaratoria di inammissibilità nel resto; preso atto delle conclusioni e della nota spese depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile; ascoltate le conclusioni formulate dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 12 marzo 2021 con la quale la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Sciacca che, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto continuato in abitazione, aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 2 e 5, cod. pen., e al delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.

Igs. 21 novembre 2007, n. 231, nella forma continuata, e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 590,00 di multa, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento, entro il termine di trenta giorni, del risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del reato, senza considerare, per un verso, che l'ingresso dell'imputato all'interno dell'abitazione della vittima era avvenuto senza alcuna effrazione e, per altro verso, che i prelievi di denaro, effettuati dal Casapu mediante le carte bancomat intestate alla vittima, erano stati autorizzati da quest'ultima, in quanto dovuti a titolo di retribuzione per il lavoro svolto, e che i dissidi sorti tra i due, dopo i prelievi, erano dovuti alla pretesa della vittima di pagare al ricorrente un importo inferiore a quello dovuto e prelevato. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione all'art. 165 cod. pen., lamenta che i giudici di appello hanno confermato la condizione di subordinazione del beneficio della sospensione della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio in favore della costituita parte civile, rinvenendo la prognosi di inadempimento del Casapu nella condizione di bracciante agricolo «stagionale irregolare». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.

2. Quanto al primo motivo, che è privo di pregio, giova premettere che, nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 6 , n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv.223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta, posto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato fonda sugli stessi elementi valutati dal giudice di prime cure.

3. I giudici di appello, riprendendo, di fatto, la motivazione addotta dal giudice di primo grado, hanno dato riscontro al proprio argomentare, indicando le emergenze istruttorie poste a fondamento della decisione assunta, con le quali il ricorrente non si confronta, per un verso, limitandosi a una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici, che, pertanto, va respinta per la sua totale inconsistenza, e, per altro verso, sviluppando censure attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione in verifica.

4. Fondato è il secondo motivo.

Dal corpo motivazionale delle pronunce di merito risulta che il beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato è stato subordinato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, entro il termine di giorni trenta.

Con specifico motivo il ricorrente, nell'atto di appello, aveva articolato analoga censura, evidenziando l'assenza, nella sentenza di primo grado, di un motivato apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della decisione sul punto.

La Corte territoriale, invero, senza tener conto delle indicazioni della difesa in merito alla capacità economica dell'imputato, percettore di reddito di cittadinanza e di aiuti economici da parte del comune di residenza, ha confermato la decisione assunta in primo grado sul presupposto di un plausibile inadempimento del ricorrente, bracciante agricolo «stagionale irregolare».

5. In merito alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, nella giurisprudenza di legittimità, si agitano linee interpretative differenti.

Secondo un primo orientamento, che può dirsi prevalente per il numero di pronunce più recenti che lo compongono, non sussiste l'obbligo di accertare le condizioni economiche del condannato da parte del giudice il quale subordini la sospensione al risarcimento del danno, tranne che non si versi in ipotesi nelle quali emergano situazioni che facciano dubitare della capacità economica di adempiere, ovvero nelle quali siano forniti dalla parte interessata elementi che inducano a ritenere una tale incapacità economica (Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 - 01; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, Orsi, Rv. 281510 - 01; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407 - 01; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648 - 01; Sez. 5, n. 40480 dei 24/06/2019, P., Rv. 278381 - 02; Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Peron, Rv. 277604 - 01; Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017 Pastorelli, Rv. 271179-01; Sez. 6, n. 52730 del 28/09/2017, S., Rv. 271731 - 01).

In altre pronunce - che, tuttavia, riguardano fattispecie in cui non era stata neppure dedotta un'ipotesi concreta di indigenza del condannato o di sua impossibilità ad adempiere all'obbligo impostogli per usufruire del beneficio -, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio dell'insussistenza, in ogni caso, di un obbligo di verifica delle condizioni economiche dell'imputato.

Tale linea ermeneutica è fondata anche sul presupposto che dall'inadempimento incolpevole dell'obbligazione risarcitoria non possa derivare alcun grave e irreparabile danno per l'imputato, in quanto tale inosservanza non determina la revoca automatica della statuizione relativa alla sospensione condizionale ed il soggetto interessato, in sede di esecuzione, può allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento, della quale il giudice è tenuto valutare l'attendibilità e la rilevanza (Sez. 2, n. 26221 del 11/6/2015, Dannmico, Rv. 264013; Sez. 3, n. 38345 del 25/6/2013, Corsano, Rv. 256385; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, dep. 2009, Calandra, Rv. 242177; Sez. 6, n. 3450 del 5/2/1998, Cusunnano, Rv. 210088).

Secondo una terza linea interpretativa, che fa leva sulla necessità di preferire un'interpretazione costituzionalmente orientata sul tema, in relazione all'art. 3 Cost., l'obbligo di accertamento delle condizioni economiche sussiste comunque in capo al giudice che intenda subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, il quale dovrebbe verificare sempre se l'imputato abbia la concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (Sez. 5, n. 21557 del 2/2/2015, Solazzo, Rv. 263675; Sez. 5, n. 4527 del 03/11/2010, dep. 2011, Rizk, Rv. 249248).

Lo stesso Giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen., nella parte in cui consente di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha sottolineato che spetta comunque al giudice la valutazione, caratterizzata da un apprezzamento motivato, pur se discrezionale, della capacità economica del condannato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (Corte cost., sent. n. 49 del 1975).

Più di recente, Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, ha evidenziato in motivazione che, nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena sia subordinato - all'adempimento del risarcimento del danno, l'obbligo del giudice della cognizione di procedere, secondo le evidenze disponibili, all'accertamento delle condizioni economiche dell'imputato risponde alla necessità di evitare, attraverso una tale preventiva valutazione, sia pure sommaria, «che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso condannato in ragione delle sue condizioni economiche, ancor più quando vi sia già un accenno di prova dell'incapacità dell'imputato di adempiere all'obbligazione risarcitoria, con la conseguenza che il dovere di scandagliare le effettive possibilità del condannato di fruire del beneficio della sospensione condizionale subordinandolo ad un obbligo risarcitorio che egli possa realmente assolvere è coerente con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art.3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27 Cost.».

4. Ciò detto, nella sentenza impugnata, i giudici di appello hanno omesso di dare una risposta tarata sul motivo formulato nell'atto di appello, con il quale la difesa aveva censurato l'assenza, nella sentenza di primo grado, di qualsiasi indicazione delle ragioni poste a fondamento della decisione sul punto, limitandosi a dar conto della natura non stabile dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, senza neanche spiegare perché l'asserita percezione, da parte del medesimo, del reddito di cittadinanza, nonché di ulteriori aiuti economici da parte del comune di residenza, non fosse sufficiente a garantire ex se l'adempimento dell'onere risarcitorio, peraltro di non elevata entità.

5. La corte territoriale, alla luce della censura formulata nell'atto di appello e delle asserite condizioni economiche del ricorrente, avrebbe dovuto motivare sul punto e non limitarsi a offrire una risposta non adeguata.

6. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte territoriale competente.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/03/2021 dalla Corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in verifica, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con declaratoria di inammissibilità nel resto; preso atto delle conclusioni e della nota spese depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile; ascoltate le conclusioni formulate dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 12 marzo 2021 con la quale la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Sciacca che, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto continuato in abitazione, aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 2 e 5, cod. pen., e al delitto di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. 21 novembre 2007, n. 231, nella forma continuata, e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 590,00 di multa, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento, entro il termine di trenta giorni, del risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del reato, senza considerare, per un verso, che l'ingresso dell'imputato all'interno dell'abitazione della vittima era avvenuto senza alcuna effrazione e, per altro verso, che i prelievi di denaro, effettuati dal Casapu mediante le carte bancomat intestate alla vittima, erano stati autorizzati da quest'ultima, in quanto dovuti a titolo di retribuzione per il lavoro svolto, e che i dissidi sorti tra i due, dopo i prelievi, erano dovuti alla pretesa della vittima di pagare al ricorrente un importo inferiore a quello dovuto e prelevato. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione della norma penale in relazione all'art. 165 cod. pen., lamenta che i giudici di appello hanno confermato la condizione di subordinazione del beneficio della sospensione della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio in favore della costituita parte civile, rinvenendo la prognosi di inadempimento del Casapu nella condizione di bracciante agricolo «stagionale irregolare». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati. 2. Quanto al primo motivo, che è privo di pregio, giova premettere che, nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 6 , n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv.223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta, posto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato fonda sugli stessi elementi valutati dal giudice di prime cure. 3. I giudici di appello, riprendendo, di fatto, la motivazione addotta dal giudice di primo grado, hanno dato riscontro al proprio argomentare, indicando le emergenze istruttorie poste a fondamento della decisione assunta, con le quali il ricorrente non si confronta, per un verso, limitandosi a una sterile critica ai criteri di valutazione utilizzati dai giudici, che, pertanto, va respinta per la sua totale inconsistenza, e, per altro verso, sviluppando censure attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali, estranea al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione in verifica. 4. Fondato è il secondo motivo. Dal corpo motivazionale delle pronunce di merito risulta che il beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato è stato subordinato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, entro il termine di giorni trenta. Con specifico motivo il ricorrente, nell'atto di appello, aveva articolato analoga censura, evidenziando l'assenza, nella sentenza di primo grado, di un motivato apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della decisione sul punto. La Corte territoriale, invero, senza tener conto delle indicazioni della difesa in merito alla capacità economica dell'imputato, percettore di reddito di cittadinanza e di aiuti economici da parte del comune di residenza, ha confermato la decisione assunta in primo grado sul presupposto di un plausibile inadempimento del ricorrente, bracciante agricolo «stagionale irregolare». 5. In merito alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, nella giurisprudenza di legittimità, si agitano linee interpretative differenti. Secondo un primo orientamento, che può dirsi prevalente per il numero di pronunce più recenti che lo compongono, non sussiste l'obbligo di accertare le condizioni economiche del condannato da parte del giudice il quale subordini la sospensione al risarcimento del danno, tranne che non si versi in ipotesi nelle quali emergano situazioni che facciano dubitare della capacità economica di adempiere, ovvero nelle quali siano forniti dalla parte interessata elementi che inducano a ritenere una tale incapacità economica (Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 - 01; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, Orsi, Rv. 281510 - 01; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407 - 01; Sez. 2, n. 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648 - 01; Sez. 5, n. 40480 dei 24/06/2019, P., Rv. 278381 - 02; Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Peron, Rv. 277604 - 01; Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017 Pastorelli, Rv. 271179-01; Sez. 6, n. 52730 del 28/09/2017, S., Rv. 271731 - 01). In altre pronunce - che, tuttavia, riguardano fattispecie in cui non era stata neppure dedotta un'ipotesi concreta di indigenza del condannato o di sua impossibilità ad adempiere all'obbligo impostogli per usufruire del beneficio -, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio dell'insussistenza, in ogni caso, di un obbligo di verifica delle condizioni economiche dell'imputato. Tale linea ermeneutica è fondata anche sul presupposto che dall'inadempimento incolpevole dell'obbligazione risarcitoria non possa derivare alcun grave e irreparabile danno per l'imputato, in quanto tale inosservanza non determina la revoca automatica della statuizione relativa alla sospensione condizionale ed il soggetto interessato, in sede di esecuzione, può allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento, della quale il giudice è tenuto valutare l'attendibilità e la rilevanza (Sez. 2, n. 26221 del 11/6/2015, Dannmico, Rv. 264013; Sez. 3, n. 38345 del 25/6/2013, Corsano, Rv. 256385; Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, dep. 2009, Calandra, Rv. 242177; Sez. 6, n. 3450 del 5/2/1998, Cusunnano, Rv. 210088). Secondo una terza linea interpretativa, che fa leva sulla necessità di preferire un'interpretazione costituzionalmente orientata sul tema, in relazione all'art. 3 Cost., l'obbligo di accertamento delle condizioni economiche sussiste comunque in capo al giudice che intenda subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, il quale dovrebbe verificare sempre se l'imputato abbia la concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (Sez. 5, n. 21557 del 2/2/2015, Solazzo, Rv. 263675; Sez. 5, n. 4527 del 03/11/2010, dep. 2011, Rizk, Rv. 249248). Lo stesso Giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 cod. pen., nella parte in cui consente di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha sottolineato che spetta comunque al giudice la valutazione, caratterizzata da un apprezzamento motivato, pur se discrezionale, della capacità economica del condannato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (Corte cost., sent. n. 49 del 1975). Più di recente, Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, ha evidenziato in motivazione che, nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena sia subordinato - all'adempimento del risarcimento del danno, l'obbligo del giudice della cognizione di procedere, secondo le evidenze disponibili, all'accertamento delle condizioni economiche dell'imputato risponde alla necessità di evitare, attraverso una tale preventiva valutazione, sia pure sommaria, «che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso condannato in ragione delle sue condizioni economiche, ancor più quando vi sia già un accenno di prova dell'incapacità dell'imputato di adempiere all'obbligazione risarcitoria, con la conseguenza che il dovere di scandagliare le effettive possibilità del condannato di fruire del beneficio della sospensione condizionale subordinandolo ad un obbligo risarcitorio che egli possa realmente assolvere è coerente con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art.3 Cost. e con la funzione rieducativa della pena prevista dall'art. 27 Cost.». 4. Ciò detto, nella sentenza impugnata, i giudici di appello hanno omesso di dare una risposta tarata sul motivo formulato nell'atto di appello, con il quale la difesa aveva censurato l'assenza, nella sentenza di primo grado, di qualsiasi indicazione delle ragioni poste a fondamento della decisione sul punto, limitandosi a dar conto della natura non stabile dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, senza neanche spiegare perché l'asserita percezione, da parte del medesimo, del reddito di cittadinanza, nonché di ulteriori aiuti economici da parte del comune di residenza, non fosse sufficiente a garantire ex se l'adempimento dell'onere risarcitorio, peraltro di non elevata entità. 5. La corte territoriale, alla luce della censura formulata nell'atto di appello e delle asserite condizioni economiche del ricorrente, avrebbe dovuto motivare sul punto e non limitarsi a offrire una risposta non adeguata. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte territoriale competente. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo
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