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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24124/2026

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o tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- resistenti con mandato -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 1458/2021 della CORTE D'APPELLOdi BARI, depositata il 20/09/2021 R.G.N. 1627/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera dNui mero registro generale 8831/2022Numero sezionale 2797/2026consiglio del 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

SALVATONuRmEero di raccolta generale 24124/2026CASCIARO.

Data pubblicazione 27/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] espone di avere partecipato al concorso ordinario perdirigenti scolastici indetto con D.D.G. 22 novembre 2004, risultando idoneo nellaRegione Puglia per i posti del II settore formativo.Deduce che, per l’anno scolastico 2008/2009, si avvaleva della facoltàprevista dall’art. 24-quinquies del D.L. n. 248 del 2007, convertito nella L. n. 31del 2008, chiedendo la nomina in altra regione e diverso settore formativo.Assume che, con nota MIUR del 29 luglio 2008, veniva pubblicato l’elencodei docenti destinatari degli incarichi dirigenziali, nel quale egli risultavautilmente collocato per la Regione Piemonte, nel contingente di posti relativo alI settore formativo.Riferisce che la pubblicazione veniva (nondimeno) sospesa il 30 luglio 2008e, il giorno successivo, sostituita da nuovo elenco, dal quale il suo nominativoera escluso, in quanto l’amministrazione aveva attribuito priorità a idonei delconcorso “riservato” bandito nel 2006.Rileva di aver impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, che dichiarava ildifetto di giurisdizione con sentenza n. 8499/2012, con rinvio al giudiceordinario.Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, giudice del lavoro, chiedeval’accertamento del diritto alla nomina per l’a.s. 2008/2009 e le conseguenzeeconomiche, ivi comprese le differenze retributive quantificate in euro22.753,14.2.

Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 4282/2019.Chiaradia proponeva appello avverso tale decisione.3.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1458/2021, rigettava ilgravame e compensava le spese.La Corte territoriale rilevava, in via preliminare, che la controversia avevaesclusiva valenza risarcitoria, essendo pacifico che il ricorrente fosse statosuccessivamente immesso in ruolo con decorrenza 1° settembreN u2m0er0o r9eg,i strsoi gcecnehraéle 8831/2022Numero sezionale 2797/2026residuava solo il profilo relativo all’anno scolastico 2008/2009.Numero di raccolta generale 24124/2026Nel merito, ricostruiva il quadro normativo di riferimento, richiamDaanta dpuobb lilc’aazirotn.e 27/07/202624-quinquies del D.L. n. 248 del 2007 e la disciplina dettata dalla legge n. 296 del2006, evidenziando la finalità di riequilibrio territoriale e settoriale nella coperturadei posti dirigenziali.Riteneva che, pur permanendo la distinzione tra le graduatorie, l’idoneo chechieda l’accesso a posti di diverso settore o regione debba essere inserito in codaalla graduatoria di destinazione, secondo l’ordine di punteggio, non potendoconservare il vantaggio derivante dalla graduatoria originaria.Aggiungeva che una diversa interpretazione avrebbe determinato loscavalcamento degli idonei appartenenti alla graduatoria di accesso.Reputava, infine, non decisiva la dedotta disomogeneità dei punteggi tra lediverse graduatorie, osservando che la collocazione “in coda” costituiva il criteriodirimente; sulla base di tali considerazioni, rigettava l’appello.4.

Contro la sentenza il Chiaradia propone ricorso per cassazione affidato a unsolo motivo, assistito da memoria.

Il MIUR non ha svolto attività difensiva ed hasolo depositato atto di costituzione con il quale ha chiesto di poter partecipareall’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 24-quinquies del D.L.n. 248 del 2007, conv. nella L. n. 31 del 2008, nonché dell’art. 1, commi 605, lett.c), e 619, della L. n. 296 del 2006, censurando l’interpretazione accolta dalla Corteterritoriale in ordine ai criteri di nomina nella fase intersettoriale e interregionalerelativa all’a.s. 2008/2009.Deduce che la disposizione di cui all’art. 24-quinquies cit. consente lospostamento in altra regione o settore esclusivamente nell’ambito della medesimatipologia concorsuale, con conseguente inserimento in coda alla graduatoria delmedesimo concorso nella regione di destinazione.Ne deriva, secondo il ricorrente, che non è consentito l’inNusmeerroi mregeisntrot goe nenraelel l8a8 31/2022Numero sezionale 2797/2026graduatoria relativa a un concorso diverso da quello di provenienza.Numero di raccolta generale 24124/2026Assume che la Corte d’appello ha individuato erroneamente la gDraata dpuubablitcoazrioinae 2d7i/0 7/2026riferimento e ha omesso di considerare che la questione riguardava la prioritàtra code di graduatorie distinte, e non l’ordine interno a una medesimagraduatoria.Deduce che il richiamo ai commi 605 e 619 dell’art. 1 della L. n. 296 del2006 comporta l’applicazione del criterio di priorità fondato sull’ordine diindizione dei concorsi, con prevalenza del concorso ordinario su quello c.d.riservato.A sostegno della propria tesi il ricorrente richiama:– la circolare MIUR n. 40/2007 e successive indicazioni amministrative;– il parere dell’Avvocatura dello Stato del 25 giugno 2009;– un precedente cautelare del Tribunale di Napoli del 10 marzo 2010, valorizzatoquale indice della finalità di esaurimento prioritario delle graduatorie piùrisalenti.Conclude che l’elenco del 31 luglio 2008 sarebbe illegittimo nella parte in cuiha privilegiato idonei del concorso riservato rispetto agli “ordinaristi”, conconseguente lesione del proprio diritto alla nomina e al ristoro delle differenzeretributive.2.

Il motivo è fondato.L’art. 24-quinquies del D.L. n. 248 del 2007 (conv. nella L. n. 31 del 2008),nel consentire agli aspiranti utilmente inclusi nelle graduatorie dei concorsiindicati (ordinario 2004 e riservato 2006) di chiedere la nomina su posti vacantiin diverso settore formativo e/o in altra regione, subordina espressamente talepossibilità alla condizione che la nomina avvenga “nell’ambito della medesimatipologia concorsuale” cui essi hanno partecipato, “previo inserimento alla finedella relativa graduatoria”, disponendo altresì che le graduatorie sianotrasformate “in graduatorie ad esaurimento”.Ne deriva che la disciplina positiva, pur introducendo un meccanismoderogatorio volto a superare settorialità e regionalità, non contempla unsuperamento della tipologia concorsuale, la quale è invece assunta quale criteriostrutturale per regolare lo scorrimento e l’inserimento nelle gNruamderou raegtiostrroi ege nedraile 8831/2022Numero sezionale 2797/2026destinazione.Numero di raccolta generale 24124/2026In tale quadro, assume rilievo la disciplina applicativa richiamata Daatan pcuhbbelic azdioanel 27/07/2026ricorrente, giacché la nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot.AOODGPER.11439 dell’8 luglio 2008, nel dare indicazioni per l’a.s. 2008/2009,richiama i riferimenti normativi (tra cui L. n. 296/2006 e art. 24-quinquies della L.n. 31/2008) e precisa che l’intersettorialità e l’interregionalità operano “semprenell’ordine” definito dalla C.M. n. 40/2007, enunciando un criterio sequenziale chevalorizza l’ordine delle operazioni e delle precedenze per le nomine.La presenza, nella fonte applicativa del medesimo anno scolastico, di unrichiamo espresso all’ «ordine» delle operazioni costituisce, sul piano sistematico,un indice interpretativo che rafforza la lettura dell’art. 24-quinquies come normache supera settorialità e regionalità ma non legittima commistioni tali da rendereindifferente la tipologia concorsuale, espressamente menzionata dal legislatore.La Corte d’appello di Bari, dopo aver dato atto che la controversia residua sulpiano risarcitorio per l’a.s. 2008/2009, ha ritenuto, in sostanza, che l’aspirante chechieda di essere nominato in diverso settore e/o altra regione “non possa pretenderedi mantenere il privilegio” della graduatoria originaria e debba soggiacere alla regoladell’inserimento “alla fine della relativa graduatoria” secondo l’ordine di punteggio,prospettando così – nella ricostruzione motivazionale – un assetto in cui laprovenienza concorsuale risulta neutralizzata, con l’effetto di rendere recessivo ilvincolo legislativo della “medesima tipologia concorsuale”.In tal modo, la motivazione della sentenza impugnata non si confrontaadeguatamente con il dato testuale dell’art. 24-quinquies nella parte in cuicondiziona espressamente la nomina all’ambito della tipologia concorsuale diprovenienza, né chiarisce in che modo l’inserimento “alla fine della relativagraduatoria” possa essere inteso prescindendo dal vincolo della medesima tipologiaconcorsuale, che costituisce, invece, elemento tipizzante della fattispecie legale;parimenti, la sentenza impugnata prescinde dalla disciplina dell'art. 1 L. n. 296 del2006, che dà priorità al completamento delle nomine di cui al comma 619, ossia lenomine sui posti previsti dal bando di concorso ordinario, ai fini della nomina deiNumero registro generale 8831/2022candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali dellaN umperroo seczeiodnauler 2a79 7/2026Numero di raccolta generale 24124/2026riservata (commi 605-619).Data pubblicazione 27/07/2026In altri termini, nella graduatoria dei vincitori ordinari I settore, non potevanoessere inclusi i “riservisti” provenienti da altre regioni, senza che, in contrario,potesse assumere alcun rilievo la circostanza che gli stessi non avesseromodificato il settore ma solo l’opzione per la regione.Ne consegue che la Corte territoriale, nel ricostruire la “logica” delladisciplina, ha adottato un criterio interpretativo che finisce per attribuire allanorma un effetto (interconcorsualità o comunque indifferenza del concorso diprovenienza) non ricavabile dal testo, che invece impone di mantenere fermo ilriferimento alla tipologia concorsuale.3.

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione,affinché riesamini la domanda risarcitoria alla luce dell’interpretazione dell’art.24-quinquies conforme al dato testuale e al contesto applicativo dell’a.s.2008/2009, e provveda sulle conseguenze, anche in ordine all’eventualequantificazione del danno dedotto e agli accessori, nei limiti del devoluto.Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 4giugno 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 8831/2022Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 24124/2026Data pubblicazione 27/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- resistenti con mandato -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 1458/2021 della CORTE D'APPELLOdi BARI, depositata il 20/09/2021 R.G.N. 1627/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera dNui mero registro generale 8831/2022Numero sezionale 2797/2026consiglio del 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. SALVATONuRmEero di raccolta generale 24124/2026CASCIARO. Data pubblicazione 27/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] espone di avere partecipato al concorso ordinario perdirigenti scolastici indetto con D.D.G. 22 novembre 2004, risultando idoneo nellaRegione Puglia per i posti del II settore formativo.Deduce che, per l’anno scolastico 2008/2009, si avvaleva della facoltàprevista dall’art. 24-quinquies del D.L. n. 248 del 2007, convertito nella L. n. 31del 2008, chiedendo la nomina in altra regione e diverso settore formativo.Assume che, con nota MIUR del 29 luglio 2008, veniva pubblicato l’elencodei docenti destinatari degli incarichi dirigenziali, nel quale egli risultavautilmente collocato per la Regione Piemonte, nel contingente di posti relativo alI settore formativo.Riferisce che la pubblicazione veniva (nondimeno) sospesa il 30 luglio 2008e, il giorno successivo, sostituita da nuovo elenco, dal quale il suo nominativoera escluso, in quanto l’amministrazione aveva attribuito priorità a idonei delconcorso “riservato” bandito nel 2006.Rileva di aver impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, che dichiarava ildifetto di giurisdizione con sentenza n. 8499/2012, con rinvio al giudiceordinario.Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, giudice del lavoro, chiedeval’accertamento del diritto alla nomina per l’a.s. 2008/2009 e le conseguenzeeconomiche, ivi comprese le differenze retributive quantificate in euro22.753,14.2. Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 4282/2019.Chiaradia proponeva appello avverso tale decisione.3. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1458/2021, rigettava ilgravame e compensava le spese.La Corte territoriale rilevava, in via preliminare, che la controversia avevaesclusiva valenza risarcitoria, essendo pacifico che il ricorrente fosse statosuccessivamente immesso in ruolo con decorrenza 1° settembreN u2m0er0o r9eg,i strsoi gcecnehraéle 8831/2022Numero sezionale 2797/2026residuava solo il profilo relativo all’anno scolastico 2008/2009.Numero di raccolta generale 24124/2026Nel merito, ricostruiva il quadro normativo di riferimento, richiamDaanta dpuobb lilc’aazirotn.e 27/07/202624-quinquies del D.L. n. 248 del 2007 e la disciplina dettata dalla legge n. 296 del2006, evidenziando la finalità di riequilibrio territoriale e settoriale nella coperturadei posti dirigenziali.Riteneva che, pur permanendo la distinzione tra le graduatorie, l’idoneo chechieda l’accesso a posti di diverso settore o regione debba essere inserito in codaalla graduatoria di destinazione, secondo l’ordine di punteggio, non potendoconservare il vantaggio derivante dalla graduatoria originaria.Aggiungeva che una diversa interpretazione avrebbe determinato loscavalcamento degli idonei appartenenti alla graduatoria di accesso.Reputava, infine, non decisiva la dedotta disomogeneità dei punteggi tra lediverse graduatorie, osservando che la collocazione “in coda” costituiva il criteriodirimente; sulla base di tali considerazioni, rigettava l’appello.4. Contro la sentenza il Chiaradia propone ricorso per cassazione affidato a unsolo motivo, assistito da memoria. Il MIUR non ha svolto attività difensiva ed hasolo depositato atto di costituzione con il quale ha chiesto di poter partecipareall’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 24-quinquies del D.L.n. 248 del 2007, conv. nella L. n. 31 del 2008, nonché dell’art. 1, commi 605, lett.c), e 619, della L. n. 296 del 2006, censurando l’interpretazione accolta dalla Corteterritoriale in ordine ai criteri di nomina nella fase intersettoriale e interregionalerelativa all’a.s. 2008/2009.Deduce che la disposizione di cui all’art. 24-quinquies cit. consente lospostamento in altra regione o settore esclusivamente nell’ambito della medesimatipologia concorsuale, con conseguente inserimento in coda alla graduatoria delmedesimo concorso nella regione di destinazione.Ne deriva, secondo il ricorrente, che non è consentito l’inNusmeerroi mregeisntrot goe nenraelel l8a8 31/2022Numero sezionale 2797/2026graduatoria relativa a un concorso diverso da quello di provenienza.Numero di raccolta generale 24124/2026Assume che la Corte d’appello ha individuato erroneamente la gDraata dpuubablitcoazrioinae 2d7i/0 7/2026riferimento e ha omesso di considerare che la questione riguardava la prioritàtra code di graduatorie distinte, e non l’ordine interno a una medesimagraduatoria.Deduce che il richiamo ai commi 605 e 619 dell’art. 1 della L. n. 296 del2006 comporta l’applicazione del criterio di priorità fondato sull’ordine diindizione dei concorsi, con prevalenza del concorso ordinario su quello c.d.riservato.A sostegno della propria tesi il ricorrente richiama:– la circolare MIUR n. 40/2007 e successive indicazioni amministrative;– il parere dell’Avvocatura dello Stato del 25 giugno 2009;– un precedente cautelare del Tribunale di Napoli del 10 marzo 2010, valorizzatoquale indice della finalità di esaurimento prioritario delle graduatorie piùrisalenti.Conclude che l’elenco del 31 luglio 2008 sarebbe illegittimo nella parte in cuiha privilegiato idonei del concorso riservato rispetto agli “ordinaristi”, conconseguente lesione del proprio diritto alla nomina e al ristoro delle differenzeretributive.2. Il motivo è fondato.L’art. 24-quinquies del D.L. n. 248 del 2007 (conv. nella L. n. 31 del 2008),nel consentire agli aspiranti utilmente inclusi nelle graduatorie dei concorsiindicati (ordinario 2004 e riservato 2006) di chiedere la nomina su posti vacantiin diverso settore formativo e/o in altra regione, subordina espressamente talepossibilità alla condizione che la nomina avvenga “nell’ambito della medesimatipologia concorsuale” cui essi hanno partecipato, “previo inserimento alla finedella relativa graduatoria”, disponendo altresì che le graduatorie sianotrasformate “in graduatorie ad esaurimento”.Ne deriva che la disciplina positiva, pur introducendo un meccanismoderogatorio volto a superare settorialità e regionalità, non contempla unsuperamento della tipologia concorsuale, la quale è invece assunta quale criteriostrutturale per regolare lo scorrimento e l’inserimento nelle gNruamderou raegtiostrroi ege nedraile 8831/2022Numero sezionale 2797/2026destinazione.Numero di raccolta generale 24124/2026In tale quadro, assume rilievo la disciplina applicativa richiamata Daatan pcuhbbelic azdioanel 27/07/2026ricorrente, giacché la nota della Direzione Generale per il personale scolastico prot.AOODGPER.11439 dell’8 luglio 2008, nel dare indicazioni per l’a.s. 2008/2009,richiama i riferimenti normativi (tra cui L. n. 296/2006 e art. 24-quinquies della L.n. 31/2008) e precisa che l’intersettorialità e l’interregionalità operano “semprenell’ordine” definito dalla C.M. n. 40/2007, enunciando un criterio sequenziale chevalorizza l’ordine delle operazioni e delle precedenze per le nomine.La presenza, nella fonte applicativa del medesimo anno scolastico, di unrichiamo espresso all’ «ordine» delle operazioni costituisce, sul piano sistematico,un indice interpretativo che rafforza la lettura dell’art. 24-quinquies come normache supera settorialità e regionalità ma non legittima commistioni tali da rendereindifferente la tipologia concorsuale, espressamente menzionata dal legislatore.La Corte d’appello di Bari, dopo aver dato atto che la controversia residua sulpiano risarcitorio per l’a.s. 2008/2009, ha ritenuto, in sostanza, che l’aspirante chechieda di essere nominato in diverso settore e/o altra regione “non possa pretenderedi mantenere il privilegio” della graduatoria originaria e debba soggiacere alla regoladell’inserimento “alla fine della relativa graduatoria” secondo l’ordine di punteggio,prospettando così – nella ricostruzione motivazionale – un assetto in cui laprovenienza concorsuale risulta neutralizzata, con l’effetto di rendere recessivo ilvincolo legislativo della “medesima tipologia concorsuale”.In tal modo, la motivazione della sentenza impugnata non si confrontaadeguatamente con il dato testuale dell’art. 24-quinquies nella parte in cuicondiziona espressamente la nomina all’ambito della tipologia concorsuale diprovenienza, né chiarisce in che modo l’inserimento “alla fine della relativagraduatoria” possa essere inteso prescindendo dal vincolo della medesima tipologiaconcorsuale, che costituisce, invece, elemento tipizzante della fattispecie legale;parimenti, la sentenza impugnata prescinde dalla disciplina dell'art. 1 L. n. 296 del2006, che dà priorità al completamento delle nomine di cui al comma 619, ossia lenomine sui posti previsti dal bando di concorso ordinario, ai fini della nomina deiNumero registro generale 8831/2022candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali dellaN umperroo seczeiodnauler 2a79 7/2026Numero di raccolta generale 24124/2026riservata (commi 605-619).Data pubblicazione 27/07/2026In altri termini, nella graduatoria dei vincitori ordinari I settore, non potevanoessere inclusi i “riservisti” provenienti da altre regioni, senza che, in contrario,potesse assumere alcun rilievo la circostanza che gli stessi non avesseromodificato il settore ma solo l’opzione per la regione.Ne consegue che la Corte territoriale, nel ricostruire la “logica” delladisciplina, ha adottato un criterio interpretativo che finisce per attribuire allanorma un effetto (interconcorsualità o comunque indifferenza del concorso diprovenienza) non ricavabile dal testo, che invece impone di mantenere fermo ilriferimento alla tipologia concorsuale.3. L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione,affinché riesamini la domanda risarcitoria alla luce dell’interpretazione dell’art.24-quinquies conforme al dato testuale e al contesto applicativo dell’a.s.2008/2009, e provveda sulle conseguenze, anche in ordine all’eventualequantificazione del danno dedotto e agli accessori, nei limiti del devoluto.Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 4giugno 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 8831/2022Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 24124/2026Data pubblicazione 27/07/2026
Sentenza Cassazione n. 24124/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris