CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23057/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], disapplicata la recidiva ed esclusa la contestata aggravante, responsabile del reato di furto a lui ascritto, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, adducendo censure concernenti l'art. 131-bis ed il diniego di specifiche circostanze attenuanti. Successivamente, il difensore ha depositato motivi nuovi, allegando documentazione attestante la remissione di querela da parte della persona offesa e l'accettazione della stessa da parte del prevenuto. 3. Si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rimettere la querela nei confronti del prevenuto, e che quest'ultima ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - pacificamente procedibile a querela di parte - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 maggio 2024 (7 [OSCURATO:PERSONA] . liere estensore [OSCURATO:PERSONA].