Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19933/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio lette le conclusioni del difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di cui all'articolo 73, comma 5 T.U.

Stup., per avere detenuto a fine di cessione illecita a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo marijuana, tenuta presso la sua abita2ione, nonché per aver ceduto a terzi sostanza stupefacente di tipo imprecisato del valore di 170 euro, e pertanto condannato alla pena ritenuta equa.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Rina, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con un primo unitario motivo lamenta il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 73 T.U.

Stup. in relazione al giudizio di condanna per la contestata cessione di sostanza stupefacente.

In primo luogo, la motivazione formulata dalla Corte di appello finisce per porre in capo all'imputato l'onore di dare prova della provenienza dei 170 C rinvenuti al medesimo; in secondo luogo, ritiene apoditticamente implausibile la giustificazione fornita al riguardo dal Rina, che sin dall'udienza di convalida dichiarò che la somma di denaro in questione era in parte provento di un lavoro fatto presso l'officina di tale Gerardo e in parte di provenienza paterna.

Inoltre, la motivazione è contraddittoria perché la Corte d'appello sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto ai fini della determinazione della pena dell'ipotesi di cessione; ma ciò ha affermato sulla base unicamente della carenza di uno specifico e puntuale richiamo alla continuazione interna nell'ambito della motivazione del primo giudice, contraddicendo i numerosi richiami che il Tribunale ha operato a condotte di cessione; e dovendosi comunque rilevare che vi è stata determinazione unitaria della pena senza specificazione delle singole voci di calcolo.

Ciò determina, peraltro, anche una sostanziale assenza di motivazione rispetto alla doglianza difensiva formulata al riguardo.

2.2. Con un secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio della motivazione a riguardo del confermato giudizio di sussistenza della recidiva reiterata contestata all'imputato.

A fronte della puntuale doglianza difensiva formulata con l'atto di appello, la Corte distrettuale ha affermato che non può essere esclusa la recidiva per i numerosi precedenti penali riportati dal Rina, conducenti a una prognosi attuale di pericolosità sociale.

La violazione dell'art. 99 è integrata per il fatto che è stata ritenuta la recidiva reiterata nonostante il Rina non abbia commesso un delitto essendo già recidivo.

Infatti, a suo carico sono state emesse una sentenza di applicazione di pena irrevocabile il 19 dicembre 2001, per la quale è intervenuta estinzione del reato e di ogni altro effetto penale a far data dal 19 dicembre 2006; una sentenza di condanna per reato contravvenzionale; una sentenza di condanna irrevocabile il 28 dicembre 2012 per reato depenalizzato nel 2016; una sentenza di condanna per reato contravvenzionale.

Il vizio di motivazione viene rinvenuto laddove la Corte non si è pronunciata sulla sussistenza dei presupposti legittimanti la contestazione della recidiva reiterata e laddove, limitandosi a richiamare il numero dei precedenti penali riportati dal Rina, ha omesso una valutazione complessiva onde accertare se, in concreto, la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Sussiste il vizio di motivazione lamentato dal ricorrente, poiché gli argomenti utilizzati per superare il rilievo difensivo sono, l'uno, apparente e quindi manchevole e, l'altro, manifestamente illogico.

In tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100).

Peraltro è ravvisabile una motivazione apparente anche allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Rv. 265322).

Nel caso di specie, l'affermazione secondo la quale il Rina non avrebbe dato giustificazione 'plausibile' del possesso di 170 euro è priva di qualsivoglia ancoraggio a un quadro fattuale che permetta di valutare il corretto uso del criterio della plausibilità.

L'enunciato utilizzato dalla Corte di appello si risolve quindi in una formula apodittica; il che rende meramente apparente la motivazione, che è tale quando non offre realmente dimostrazione del percorso logico giuridico tracciato dal giudice per pervenire al proprio convincimento.

1.2. L'affermazione della Corte di appello secondo la quale la condotta di cessione a terzi di droga per un valore di 170 euro non sarebbe stata tenuta in considerazione dal Tribunale nella determinazione della pena è manifestamente illogica perché esibisce un argomento del tutto eccentrico rispetto alla questione posta con l'appello.

Il quale mirava ad una pronuncia di assoluzione per l'insussistenza del reato e non ad una adeguata determinazione della pena.

La Corte di appello sembra non considerare che ogni contestazione deve trovare corrispondenza nel dispositivo della sentenza; sicchè può dirsi che il reato non è stato ritenuto se vi è formula assolutoria, non se non vi è porzione di pena riferibile ad esso.

Ma ancor più rilevante è che la Corte territoriale ha affermato che per la contestata cessione illecita non sia stata inflitta una pena, notpostante il primo giudice si sia limitato ad indicare una pena finale (mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa, all'esito dell'applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato) che non offre tale indicazione.

Infatti, il Rina è stato riconosciuto colpevole di una pluralità di reati di cui all'art. 73, co. 5 d.p.r. n. 309/90, avvinti dal nesso di continuazione (così la contestazione e coerente ad essa il dispositivo).

Sicchè la pena minima, una volta valutate equivalenti le concorrenti circostanze eterogenee, è pari a sei mesi di reclusione ed euro 1.032 di multa, sui quali apportare la riduzione del terzo prevista per il rito celebrato nell'occasione.

La pena inflitta è quindi ben compatibile con un aumento a titolo di continuazione, che il Tribunale, errando, non ha indicato distintamente e specificamente motivato (cfr. Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269).

1.3. Quanto al secondo motivo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'insegnare che, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti pénali anche ai fini della recidiva (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282515; conforme, tra le altre, Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Rv. 266119).

Già questo solo dato evidenzia che manca il presupposto della recidiva che permetterebbe, in ragione del reato per cui è processo, di dichiarare integrata la recidiva reiterata.

Al riguardo, questa Corte reputa che il ricorrente abbia soddisfatto il principio di autosufficienza del ricorso indicando che l'atto rilevante è il proprio certificato penale.

La precisazione si impone, a fronte dell'interpretazione offerta da Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, rv. 270071, secondo la quale "In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione", ove applicato, come fatto dalla Sez. 2, in fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'assenza di precedenti condanne per estorsione, non allegava il certificato del casellario giudiziale, né indicava per quali altri fatti era già stato condannato.

Infatti, a mente dell'art. 590 cod. proc. pen. il giudice impugnato trasmette a quello dell'impugnazione anche 'gli atti del procedimento', tra i quali vi è necessariamente il certificato generale del casellario giudiziario [cfr. art. 431, co. 1 lett. g) cod. proc. pen.]; sicchè è sufficiente l'indicazione dell'atto già a disposizione della Corte di cassazione e le iscrizioni che si intendono far valere per assolvere all'onere di autosufficienza.

A ciò deve aggiungersi che l'avvenuta abolitio criminis non permette di tener conto del reato oggetto del più recente procedimento ai fini della recidiva; che, pertanto, non sussiste neppure nella sua forma basica.

2. In conclusione, La sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, limitatamente alla affermazione di responsabilità del Rina per il reato di cessione a terzi di droga per un valore di 170 euro, per nuovo giudizio sul punto, ed annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la recidiva reiterata.

Statuizione che va eliminata da questa Corte.

A tanto consegue, la necessità di una rideternninazione del trattamento sanzionatorio ad opera della corte distrettuale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta recidiva reiterata, statuizione che elimina.

Annulla la medesima sentenza limitatamente alla statuizione in merito alla cessione a terzi di droga per un valore di centosettanta euro e per la rideterminazione della pena e rinvia sui suddetti punti ad altra sezione della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio lette le conclusioni del difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Monza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di cui all'articolo 73, comma 5 T.U. Stup., per avere detenuto a fine di cessione illecita a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo marijuana, tenuta presso la sua abita2ione, nonché per aver ceduto a terzi sostanza stupefacente di tipo imprecisato del valore di 170 euro, e pertanto condannato alla pena ritenuta equa. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Rina, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con un primo unitario motivo lamenta il vizio della motivazione e la violazione dell'art. 73 T.U. Stup. in relazione al giudizio di condanna per la contestata cessione di sostanza stupefacente. In primo luogo, la motivazione formulata dalla Corte di appello finisce per porre in capo all'imputato l'onore di dare prova della provenienza dei 170 C rinvenuti al medesimo; in secondo luogo, ritiene apoditticamente implausibile la giustificazione fornita al riguardo dal Rina, che sin dall'udienza di convalida dichiarò che la somma di denaro in questione era in parte provento di un lavoro fatto presso l'officina di tale Gerardo e in parte di provenienza paterna. Inoltre, la motivazione è contraddittoria perché la Corte d'appello sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto ai fini della determinazione della pena dell'ipotesi di cessione; ma ciò ha affermato sulla base unicamente della carenza di uno specifico e puntuale richiamo alla continuazione interna nell'ambito della motivazione del primo giudice, contraddicendo i numerosi richiami che il Tribunale ha operato a condotte di cessione; e dovendosi comunque rilevare che vi è stata determinazione unitaria della pena senza specificazione delle singole voci di calcolo. Ciò determina, peraltro, anche una sostanziale assenza di motivazione rispetto alla doglianza difensiva formulata al riguardo. 2.2. Con un secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e vizio della motivazione a riguardo del confermato giudizio di sussistenza della recidiva reiterata contestata all'imputato. A fronte della puntuale doglianza difensiva formulata con l'atto di appello, la Corte distrettuale ha affermato che non può essere esclusa la recidiva per i numerosi precedenti penali riportati dal Rina, conducenti a una prognosi attuale di pericolosità sociale. La violazione dell'art. 99 è integrata per il fatto che è stata ritenuta la recidiva reiterata nonostante il Rina non abbia commesso un delitto essendo già recidivo. Infatti, a suo carico sono state emesse una sentenza di applicazione di pena irrevocabile il 19 dicembre 2001, per la quale è intervenuta estinzione del reato e di ogni altro effetto penale a far data dal 19 dicembre 2006; una sentenza di condanna per reato contravvenzionale; una sentenza di condanna irrevocabile il 28 dicembre 2012 per reato depenalizzato nel 2016; una sentenza di condanna per reato contravvenzionale. Il vizio di motivazione viene rinvenuto laddove la Corte non si è pronunciata sulla sussistenza dei presupposti legittimanti la contestazione della recidiva reiterata e laddove, limitandosi a richiamare il numero dei precedenti penali riportati dal Rina, ha omesso una valutazione complessiva onde accertare se, in concreto, la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Sussiste il vizio di motivazione lamentato dal ricorrente, poiché gli argomenti utilizzati per superare il rilievo difensivo sono, l'uno, apparente e quindi manchevole e, l'altro, manifestamente illogico. In tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100). Peraltro è ravvisabile una motivazione apparente anche allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Rv. 265322). Nel caso di specie, l'affermazione secondo la quale il Rina non avrebbe dato giustificazione 'plausibile' del possesso di 170 euro è priva di qualsivoglia ancoraggio a un quadro fattuale che permetta di valutare il corretto uso del criterio della plausibilità. L'enunciato utilizzato dalla Corte di appello si risolve quindi in una formula apodittica; il che rende meramente apparente la motivazione, che è tale quando non offre realmente dimostrazione del percorso logico giuridico tracciato dal giudice per pervenire al proprio convincimento. 1.2. L'affermazione della Corte di appello secondo la quale la condotta di cessione a terzi di droga per un valore di 170 euro non sarebbe stata tenuta in considerazione dal Tribunale nella determinazione della pena è manifestamente illogica perché esibisce un argomento del tutto eccentrico rispetto alla questione posta con l'appello. Il quale mirava ad una pronuncia di assoluzione per l'insussistenza del reato e non ad una adeguata determinazione della pena. La Corte di appello sembra non considerare che ogni contestazione deve trovare corrispondenza nel dispositivo della sentenza; sicchè può dirsi che il reato non è stato ritenuto se vi è formula assolutoria, non se non vi è porzione di pena riferibile ad esso. Ma ancor più rilevante è che la Corte territoriale ha affermato che per la contestata cessione illecita non sia stata inflitta una pena, notpostante il primo giudice si sia limitato ad indicare una pena finale (mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa, all'esito dell'applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato) che non offre tale indicazione. Infatti, il Rina è stato riconosciuto colpevole di una pluralità di reati di cui all'art. 73, co. 5 d.p.r. n. 309/90, avvinti dal nesso di continuazione (così la contestazione e coerente ad essa il dispositivo). Sicchè la pena minima, una volta valutate equivalenti le concorrenti circostanze eterogenee, è pari a sei mesi di reclusione ed euro 1.032 di multa, sui quali apportare la riduzione del terzo prevista per il rito celebrato nell'occasione. La pena inflitta è quindi ben compatibile con un aumento a titolo di continuazione, che il Tribunale, errando, non ha indicato distintamente e specificamente motivato (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). 1.3. Quanto al secondo motivo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'insegnare che, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti pénali anche ai fini della recidiva (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282515; conforme, tra le altre, Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Rv. 266119). Già questo solo dato evidenzia che manca il presupposto della recidiva che permetterebbe, in ragione del reato per cui è processo, di dichiarare integrata la recidiva reiterata. Al riguardo, questa Corte reputa che il ricorrente abbia soddisfatto il principio di autosufficienza del ricorso indicando che l'atto rilevante è il proprio certificato penale. La precisazione si impone, a fronte dell'interpretazione offerta da Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, rv. 270071, secondo la quale "In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione", ove applicato, come fatto dalla Sez. 2, in fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'assenza di precedenti condanne per estorsione, non allegava il certificato del casellario giudiziale, né indicava per quali altri fatti era già stato condannato. Infatti, a mente dell'art. 590 cod. proc. pen. il giudice impugnato trasmette a quello dell'impugnazione anche 'gli atti del procedimento', tra i quali vi è necessariamente il certificato generale del casellario giudiziario [cfr. art. 431, co. 1 lett. g) cod. proc. pen.]; sicchè è sufficiente l'indicazione dell'atto già a disposizione della Corte di cassazione e le iscrizioni che si intendono far valere per assolvere all'onere di autosufficienza. A ciò deve aggiungersi che l'avvenuta abolitio criminis non permette di tener conto del reato oggetto del più recente procedimento ai fini della recidiva; che, pertanto, non sussiste neppure nella sua forma basica. 2. In conclusione, La sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, limitatamente alla affermazione di responsabilità del Rina per il reato di cessione a terzi di droga per un valore di 170 euro, per nuovo giudizio sul punto, ed annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la recidiva reiterata. Statuizione che va eliminata da questa Corte. A tanto consegue, la necessità di una rideternninazione del trattamento sanzionatorio ad opera della corte distrettuale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta recidiva reiterata, statuizione che elimina. Annulla la medesima sentenza limitatamente alla statuizione in merito alla cessione a terzi di droga per un valore di centosettanta euro e per la rideterminazione della pena e rinvia sui suddetti punti ad altra sezione della
Sentenza Cassazione n. 19933/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris