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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 1976

Cassazione n. 32218/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.).

Egli deduce vizi di motivazione in tema di sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, nonché di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (temi ulteriormente sviluppati con motivi aggiunti).

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi.

2.1. Quanto al primo, l'imputato è stato sorpreso in luogo distante da quelli che era autorizzato a frequentare (luogo di lavoro e "Ser.T.") e, peraltro, in condizioni di ubriachezza molesta: dunque, in una situazione di frontale contrasto con le autorizzazioni concessegli, ragionevolmente reputata dai giudici di merito come non suscettibile di equivoci e fraintendimenti, neppure per lui.

2.2. La sentenza impugnata ha, poi, motivatamente escluso la particolare tenuità della condotta, con valutazione non palesemente irragionevole, essendo indiscutibile che la plateale violazione di una misura restrittiva commessa dall'imputato comprometta l'affidamento della collettività sull'autorità dei provvedimenti giurisdizionali e, di riflesso, sulla correttezza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, I'll

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.). Egli deduce vizi di motivazione in tema di sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, nonché di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (temi ulteriormente sviluppati con motivi aggiunti). 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi. 2.1. Quanto al primo, l'imputato è stato sorpreso in luogo distante da quelli che era autorizzato a frequentare (luogo di lavoro e "Ser.T.") e, peraltro, in condizioni di ubriachezza molesta: dunque, in una situazione di frontale contrasto con le autorizzazioni concessegli, ragionevolmente reputata dai giudici di merito come non suscettibile di equivoci e fraintendimenti, neppure per lui. 2.2. La sentenza impugnata ha, poi, motivatamente escluso la particolare tenuità della condotta, con valutazione non palesemente irragionevole, essendo indiscutibile che la plateale violazione di una misura restrittiva commessa dall'imputato comprometta l'affidamento della collettività sull'autorità dei provvedimenti giurisdizionali e, di riflesso, sulla correttezza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, I'll
Sentenza Cassazione n. 32218/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris