CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 13790/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] che, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse; a seguito di trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza, che ha confermato il se- questro probatorio disposto in relazione al delitto di tentativo di estorsione. 2. Con nota pervenuta nelle more della trattazione del ricorso, il difensore munito di procura speciale ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, atteso che i beni in sequestro erano stati nel frattempo sosti- tuiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse all'im- pugnazione. 2. Per come anticipato in premessa, infatti, il ricorrente ha dichiarato che i beni in sequestro gli sono stati restituiti, così che aveva ottenuto il risultato per il cui conseguimento era stato presentato l'odierno ricorso per cassazione. A tale riguardo, va osservato che, una volta conseguito il risultato per cui era stata proposto il ricorso, non vi è più alcun interesse ad impugnare che, così come richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di am- missibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia ido- nea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esi- stente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sen- tenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspira- zione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedi- mento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del prov- vedimento impugnato- un vantaggio concreto. Nel caso di specie il ricorrente ha già ottenuto il soddisfacimento dell'inte- resse concreto per cui aveva proposto impugnazione. Da qui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. 3. Il ricorrente va esentato dalla condanna alle spese del giudizio, in quanto l'inammissibilità è stata provocata dalla sopravvenuta restituzione dei beni in se- questro, con conseguente decadimento dell'interesse a coltivare un'impugnazione 2 Alni•-N. ..o al fine di sortire un risultato che già si è realizzato altrimenti e considerato che - per come già evidenziato- l'impugnazione non è stata ulteriormente coltivata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]