CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 40957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA] richiesta dalla Repubblica di Albania in relazione al mandato di cattura nazionale emesso con sentenza del 10.2.2022 dal Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] di Kukes in relazione al reato di cui all'art. 290/3 del Codice penale albanese per violazione delle regole di circolazione stradale alla quale era conseguito il decesso di una persona ed il ferimento grave di altre, commesso in data 7.1.2022 nel tunnel di Kalimash, in direzione di Tirana. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'estradando che deduce con unico motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione alla assenza in capo all'estradando di responsabilità in ordine al sinistro stradale e disparità di trattamento in ordine alla misura cautelare disposta dalla A.G. albanese. Quanto al primo aspetto, essendo assente l'influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti in capo al ricorrente, non risultano gravi indizi a carico del ricorrente tenuto conto del solo accertamento peritale che attribuisce la responsabilità al ricorrente in quanto sin dai primi accertamenti fondati sulle video registrazioni risulta che la sua autovettura è stata colpita nella parte posteriore dalla autovettura guidata dal [OSCURATO:PERSONA] a bordo della quale vi era la vittima deceduta ed essendo state coinvolte altre persone. Quanto a secondo aspetto, se il sinistro fosse avvenuto nel territorio nazionale - con pacifica corresponsabilità dei due conducenti ricavabile dagli atti - il giudice italiano non avrebbe applicato la misura cautelare in carcere, non emergendo - oltretutto - pericolo di fuga del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La questione riguardante il profilo indiziario è inammissibile. 2.1. Quanto alla gravità indiziaria - trattandosi di estradizione processuale e non esecutiva come invece osservato dai requirente -, è assente la correlata valutazione da parte della sentenza impugnata che si è limitata a rilevare la allegazione dei documenti di rito ex art. 12 [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare del provvedimento di cattura, della descrizione dei fatti attribuiti al consegnando e delle disposizioni di legge applicabili. 2.2. In materia di gravi indizi si è consolidato l'orientamento secondo il quale in tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art.705 cod. proc. pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019 Rv. 275088; v. anche analogo principio in tema d'estradizione processuale richiesta, sulla base della convenzione europea del 13 dicembre 1957 Sez. 6, n. 8609 del 22/01/2010,Maksymenko, Rv. 246173). 2.3. Tuttavia la questione afferente al profilo indiziario non solo non è stata sollevata - come è dato rilevare dalla sentenza - dal ricorrente dinanzi alla Corte dì appello, ma non poteva essere sollevata nei termini valutativi proposti né, a maggior ragione, può essere dedotto in sede di legittimità il mancato accoglimento di argomentazioni difensive secondo la inammissibile prospettiva di merito. 3. Quanto alla pretesa disparità di trattamento si tratta di deduzione inammissibile in quanto volta a censurare il provvedimento cautelare emesso dalla autorità albanese. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 dìsp