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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19469/2026

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ato a PALERMO il 31/05/1990 avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 maggio 2022, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 610 cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è generico oltre che manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di violenza privata la condotta di chi, alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata (Sez. 5, n. 5211 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280334 - 01); -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta omessa e inadeguata motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., non è ammissibile in sede di legittimità in quanto generico oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto; - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, riguardante l'errata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed è pertanto non specifico; - [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'errata valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., risulta manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen., quanto alla misura della pena è inerente al trattamento punitivo, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad unanuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851).

La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza per la quale è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).

Nella specie, la sentenza è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a PALERMO il 31/05/1990 avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 maggio 2022, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 610 cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è generico oltre che manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di violenza privata la condotta di chi, alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata (Sez. 5, n. 5211 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280334 - 01); -[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta omessa e inadeguata motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., non è ammissibile in sede di legittimità in quanto generico oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto; - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, riguardante l'errata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed è pertanto non specifico; - [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'errata valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., risulta manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen., quanto alla misura della pena è inerente al trattamento punitivo, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad unanuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851). La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza per la quale è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Nella specie, la sentenza è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19469/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris