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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13961/2023

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unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 3021-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, via G. Belli n. 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatoe difeso - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA]-RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3100/27/2014della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 24novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso d’accertamento con cui, relativamente IVA –Operazioni soggettivamente inesistenti RGN 3021/2015 Consigliere rel.

Federici all’anno d’imposta 2003, fu rideterminata l’Iva e l’ Irap dovuta, oltre che comminata la sanzione amministrativa.

Poiché l’accertamento riguardava l’A.R.

Elettronica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso d’accertamento attinse, per quanto qui d’interesse, oltre che l’amministratore e socio Matarrese, anche [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandante.

All’atto impositivo seguì anche la notifica della cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 15, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

L’attività accertativa aveva trovato origine nella contestazione della partecipazione della società ad operazion i soggettivamente inesistenti , mediante lo schema della frode carosello, nella quale la società filtro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultavainterposta tra il reale cedente e la cessionaria società in accomandita.

L’avviso d’accertamento e la cartella erariale furono impugnati dalla società incorporante e i soci dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 271/35/2012 rigettò i ricorsi riuniti.

L’appello proposto dal solo Ascione fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la pronuncia n. 3100/27/2014, ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale, poi ché le condotte fiscali contestate comportavano l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha ritenuto che l’atto impositivo fosse stato emesso tempestivamente, in ragione del raddoppio dei termini per l’ esercizio del potere d’accertamento, secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ratione temporis vigente.

Ha ritenuto solidalmente obbligati i soci della società in accomandita, a cui erano imputabili le contestazioni sullecondotte evasiv e riconducibil i alle operazioni soggettivamente inesistenti.

Ha riconosciuto che non fosse stata data prova dell’incolpevole affidamento della società e dei soci e dell’incolpevole partecipazione al meccanismo fraudolento della frode carosello,reputando insufficiente la mera illustrazione della regolarità contabile-amministrativa della società.

Ha ritenuto legittima l’emissione e la notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, ratione temporis vigente (maggio 2011).

Ha ritenuto peraltro rituale la notificazione della cartella, ancorché priva di relata, perché eseguita a mezzo di raccomandata r.r. tramite il servizio postale.RGN 3021/2015 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a cinque motivi, cui ha resistito l ’Agenzia delle entrate con controricorso.

Nell’adunanza camerale del 24 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che Con il primo motivo il ricorrente denuncia:«Art. 360 n. 3 c.p.c.

Erronea e falsa interpretazione di legge in relazione alla nullità dell’avviso di accertamento notificato al ricorrente e nella fattispecie: totale assenza di prova degli addebiti formulati e conseguente nullità dell’atto opposto».

Deve premettersi che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . c iv ., dev'essere dedotto, a pena d ella sua inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc . c iv ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione(Cass., 29 novembre 2016, n. 24298; 5 agosto 2020, n. 16700).

D’altronde altrettanto correttamente si è affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti(Cass., 28 novembre 2014, n. 25332;6 marzo 2019, n. 6519).

Nel caso di specie dalla lettura del pur ampio motivo non è dato evincere la critica specifica mossa alla motivazione della sentenza impugnata, e ancora più oscura è l’individuazione delle norme la cui interpretazione si RGN 3021/2015 Consigliere rel.

Federici ritiene erroneamente elaborata dalla pronuncia.

Con il motivo, al contrario, il ricorrente riprende le difese già articolate nei precedenti gradi di merito, come agevolmente riscontrabile nelle pagine dedicate alla narrazione (ed elencazione) dei motivi di ricorso avverso l’avviso d’accertamento (sino a pag. 24).

Nel rappresentare quelle che sostiene i presupposti per riconoscere il coinvolgimento della società nel meccanismo fraudolento della frode carosello, al pari delle pregresse difese dinanzi alle commissioni tributarie territoriali, richiama elementi di fatto (l’elenco delle fatture), descrive in generale il fenomeno della frode carosello e le sue conseguenze, fa richiamo alla sussistenza di un accordo simulatorio e al principio dell’abuso del diritto, menziona il d.lgs. n. 16 del 2012.

Tutto ciò esula del tutto dal ragionamento seguito in motivazione dalla commissione regionale che ha perimetrato i presupposti della frode carosello e individuato quale tipo di prova il contribuente è onerato ad allegare per dimostrare la sua estraneità al meccanismo frodatorio, con un ragionamento peraltro coerente con gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità in materia(Cass., 20 aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre 2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369)Rispetto alle argomentazioni utilizzate nella sentenza impugnata il motivo si rivela pertanto del tutto generico e inammissibile.

Con il secondo motivo si duole dell’«360 n. 5 c.p.c. omesso esame su un punto determinante per la controversia in relazione alla nullità della sentenza di primo grado per mancanza di elemento essenziale».

Il ricorrente sostiene che la decisione non ha chiarito-e sotto tale profilo sarebbe dunque priva di motivazione- le ragioni per le quali l’Ascione sia stato ritenuto responsabile delle contestazioni fiscali, atteso che le difense articolate non erano uguali per tutte le parti.

Il motivo è inammissibile perché denuncia, sotto il profilo delvizio di motivazione, un vizio della sentenza, collocabile nell’alveo dei vizi processuali, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Atal fine si è affermato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, cod. p roc . c iv ., o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c od . p roc . c iv ., in quanto siffatte RGN 3021/2015 Consigliere rel.

Federici censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto.

Essa va invece fatta valereattraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo,in violazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360, n. 4, cod.proc. c iv . , la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello.

Pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità del motivo(cfr Cass., 13 ottobre 2022, n. 29952).

Peraltro il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo riportato quali specifiche ragioni erano state addotte nell’appello a difesa dell’odierno ricorrentee in cosa sarebbe consistita l’omissione del giudice regionale.

Il motivo, così come articolato , riproduce infatt i quasi pedissequamente quanto già elaborato con il motivo d’appello, senza alcun elemento da cui desumere cosa la commissione territoriale abbia trascurato nella sua motivazione di rigetto.

Con il terzo motivo l’Ascione lamenta:«Art. 360 n. 5, c.p.c.: omessa od insufficiente discussione su una questione determinante per la controversia in relazione alla erronea e falsa interpretazione ed applicazione di legge quanto alla procedura seguita dall’Ente per il tentativo di accertamento per adesione ex D.Lgs 218/97 e conseguente nullità dell’atto opposto».

Si denuncia nello specifico che all’istanza di adesione sarebbe seguito un rifiuto privo di motivazione da parte della Amministrazione finanziaria.

A parte l’inammissibilità del motivo,perché anche questo erroneamente ricondotto nell’alveo del vizio di motivazione, in ogni caso, per mera completezza, è lo stesso ricorrente a riportare un passaggio della motivazione dell’ufficio (pag. 17), che,nel confermare la legittimità dell’atto impositivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], di cui l’Ascione era incontestatamente socio, così come era socio della società in accomandita semplice operante nell’anno d’imposta verificato, aveva respintola richiesta di definizione per adesione.RGN 3021/2015 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo lamenta:«Art. 360 n. 5 c.p.c. omessa discussione in relazione alla carenza di legittimazione passiva tributaria del ricorrente e conseguente nullità dell’atto opposto».

Va premesso alla sentenza impugnata, pubblicata l’11 giugno 2014, trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.

Con la nuova formulazione del n. 5 lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia.

Peraltro, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass., 29/10/2018, n. 27415).

Ebbene, risulta intanto incomprensibile il significato del richiamo alla posizione del ricorrente quale socio accomandante della A.R.

Elettronica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sino al 2006, quando alla predetta società successe la [OSCURATO:SOCIETA]per fusione per incorporazione, rispetto alla quale -sembra di capire-l’Ascione ritiene di non aver mutato la sua qualità di “socio accomandante”.

In ogni caso il giudice regionale ha riconosciuto espressamente la correttezza della notificazione dell’atto impositivo alla società risultante, a seguito delle varie operazioni di fusione, quale successore della Elettronica di [OSCURATO:PERSONA], nonché ai soci obbligati solidalmente.

Rispetto a tali dati il quarto motivo è formulato con una difesa che richiama norme del codice civile (2504 bis, 2501 quater) e principi di diritto, che nulla hanno a che vedere con il “fatto storico”, la cui sola omissione può ancora rientrare nel perimetro della nuova formulazione del vizio di motivazione, così che il motivo è inammissibile.

Per mera completezza, l’invocare la posizione di socio accomandante - tutta da riscontrare per le numerose fusioni che rispetto all’anno d’imposta contestato si sono succedute nelle obbligazioni fiscali della società in accomandita-, non esclude del tutto le sue responsabilità ed in ogni caso è questione che afferisce alla fase esecutiva, non già a quella relativa RGN 3021/2015 Consigliere rel.

Federici all’accertamento del debito fiscale, dovendosi fare applicazione del principio secondo cui in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l'interesse dei creditori sociali, come l'Agenzia delle Entrate,ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti, come ad esempioutili extracontabili, che, ancorchénon ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci(Cass., 12 settembre 2022, n. 26758).

Con il quinto motivo il ricorrente invoca l’«Art. 360 n. 5 c.p.c.: omessa discussione circa la totale assenza di prova sugli addebiti formulati e conseguente nullità dell’atto opposto».

Il motivo è inammissibile per le ragioni già esplicitate relativamente al quarto motivo, tanto più che esso riproduce sostanzialmente il percorso argomentativo già seguito con il primo motivo.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile , condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella misura di € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 3021-2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, via G. Belli n. 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentatoe difeso - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA]-RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3100/27/2014della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 24novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso d’accertamento con cui, relativamente IVA –Operazioni soggettivamente inesistenti RGN 3021/2015 Consigliere rel. Federici all’anno d’imposta 2003, fu rideterminata l’Iva e l’ Irap dovuta, oltre che comminata la sanzione amministrativa. Poiché l’accertamento riguardava l’A.R. Elettronica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso d’accertamento attinse, per quanto qui d’interesse, oltre che l’amministratore e socio Matarrese, anche [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandante. All’atto impositivo seguì anche la notifica della cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 15, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L’attività accertativa aveva trovato origine nella contestazione della partecipazione della società ad operazion i soggettivamente inesistenti , mediante lo schema della frode carosello, nella quale la società filtro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultavainterposta tra il reale cedente e la cessionaria società in accomandita. L’avviso d’accertamento e la cartella erariale furono impugnati dalla società incorporante e i soci dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 271/35/2012 rigettò i ricorsi riuniti. L’appello proposto dal solo Ascione fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la pronuncia n. 3100/27/2014, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale, poi ché le condotte fiscali contestate comportavano l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha ritenuto che l’atto impositivo fosse stato emesso tempestivamente, in ragione del raddoppio dei termini per l’ esercizio del potere d’accertamento, secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ratione temporis vigente. Ha ritenuto solidalmente obbligati i soci della società in accomandita, a cui erano imputabili le contestazioni sullecondotte evasiv e riconducibil i alle operazioni soggettivamente inesistenti. Ha riconosciuto che non fosse stata data prova dell’incolpevole affidamento della società e dei soci e dell’incolpevole partecipazione al meccanismo fraudolento della frode carosello,reputando insufficiente la mera illustrazione della regolarità contabile-amministrativa della società. Ha ritenuto legittima l’emissione e la notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, ratione temporis vigente (maggio 2011). Ha ritenuto peraltro rituale la notificazione della cartella, ancorché priva di relata, perché eseguita a mezzo di raccomandata r.r. tramite il servizio postale.RGN 3021/2015 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha censurato la sentenza e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a cinque motivi, cui ha resistito l ’Agenzia delle entrate con controricorso. Nell’adunanza camerale del 24 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo il ricorrente denuncia:«Art. 360 n. 3 c.p.c. Erronea e falsa interpretazione di legge in relazione alla nullità dell’avviso di accertamento notificato al ricorrente e nella fattispecie: totale assenza di prova degli addebiti formulati e conseguente nullità dell’atto opposto». Deve premettersi che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . c iv ., dev'essere dedotto, a pena d ella sua inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc . c iv ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione(Cass., 29 novembre 2016, n. 24298; 5 agosto 2020, n. 16700). D’altronde altrettanto correttamente si è affermato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti(Cass., 28 novembre 2014, n. 25332;6 marzo 2019, n. 6519). Nel caso di specie dalla lettura del pur ampio motivo non è dato evincere la critica specifica mossa alla motivazione della sentenza impugnata, e ancora più oscura è l’individuazione delle norme la cui interpretazione si RGN 3021/2015 Consigliere rel. Federici ritiene erroneamente elaborata dalla pronuncia. Con il motivo, al contrario, il ricorrente riprende le difese già articolate nei precedenti gradi di merito, come agevolmente riscontrabile nelle pagine dedicate alla narrazione (ed elencazione) dei motivi di ricorso avverso l’avviso d’accertamento (sino a pag. 24). Nel rappresentare quelle che sostiene i presupposti per riconoscere il coinvolgimento della società nel meccanismo fraudolento della frode carosello, al pari delle pregresse difese dinanzi alle commissioni tributarie territoriali, richiama elementi di fatto (l’elenco delle fatture), descrive in generale il fenomeno della frode carosello e le sue conseguenze, fa richiamo alla sussistenza di un accordo simulatorio e al principio dell’abuso del diritto, menziona il d.lgs. n. 16 del 2012. Tutto ciò esula del tutto dal ragionamento seguito in motivazione dalla commissione regionale che ha perimetrato i presupposti della frode carosello e individuato quale tipo di prova il contribuente è onerato ad allegare per dimostrare la sua estraneità al meccanismo frodatorio, con un ragionamento peraltro coerente con gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità in materia(Cass., 20 aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre 2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369)Rispetto alle argomentazioni utilizzate nella sentenza impugnata il motivo si rivela pertanto del tutto generico e inammissibile. Con il secondo motivo si duole dell’«360 n. 5 c.p.c. omesso esame su un punto determinante per la controversia in relazione alla nullità della sentenza di primo grado per mancanza di elemento essenziale». Il ricorrente sostiene che la decisione non ha chiarito-e sotto tale profilo sarebbe dunque priva di motivazione- le ragioni per le quali l’Ascione sia stato ritenuto responsabile delle contestazioni fiscali, atteso che le difense articolate non erano uguali per tutte le parti. Il motivo è inammissibile perché denuncia, sotto il profilo delvizio di motivazione, un vizio della sentenza, collocabile nell’alveo dei vizi processuali, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Atal fine si è affermato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, cod. p roc . c iv ., o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c od . p roc . c iv ., in quanto siffatte RGN 3021/2015 Consigliere rel. Federici censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto. Essa va invece fatta valereattraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo,in violazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360, n. 4, cod.proc. c iv . , la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello. Pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità del motivo(cfr Cass., 13 ottobre 2022, n. 29952). Peraltro il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo riportato quali specifiche ragioni erano state addotte nell’appello a difesa dell’odierno ricorrentee in cosa sarebbe consistita l’omissione del giudice regionale. Il motivo, così come articolato , riproduce infatt i quasi pedissequamente quanto già elaborato con il motivo d’appello, senza alcun elemento da cui desumere cosa la commissione territoriale abbia trascurato nella sua motivazione di rigetto. Con il terzo motivo l’Ascione lamenta:«Art. 360 n. 5, c.p.c.: omessa od insufficiente discussione su una questione determinante per la controversia in relazione alla erronea e falsa interpretazione ed applicazione di legge quanto alla procedura seguita dall’Ente per il tentativo di accertamento per adesione ex D.Lgs 218/97 e conseguente nullità dell’atto opposto». Si denuncia nello specifico che all’istanza di adesione sarebbe seguito un rifiuto privo di motivazione da parte della Amministrazione finanziaria. A parte l’inammissibilità del motivo,perché anche questo erroneamente ricondotto nell’alveo del vizio di motivazione, in ogni caso, per mera completezza, è lo stesso ricorrente a riportare un passaggio della motivazione dell’ufficio (pag. 17), che,nel confermare la legittimità dell’atto impositivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], di cui l’Ascione era incontestatamente socio, così come era socio della società in accomandita semplice operante nell’anno d’imposta verificato, aveva respintola richiesta di definizione per adesione.RGN 3021/2015 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo lamenta:«Art. 360 n. 5 c.p.c. omessa discussione in relazione alla carenza di legittimazione passiva tributaria del ricorrente e conseguente nullità dell’atto opposto». Va premesso alla sentenza impugnata, pubblicata l’11 giugno 2014, trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134. Con la nuova formulazione del n. 5 lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Peraltro, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass., 29/10/2018, n. 27415). Ebbene, risulta intanto incomprensibile il significato del richiamo alla posizione del ricorrente quale socio accomandante della A.R. Elettronica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sino al 2006, quando alla predetta società successe la [OSCURATO:SOCIETA]per fusione per incorporazione, rispetto alla quale -sembra di capire-l’Ascione ritiene di non aver mutato la sua qualità di “socio accomandante”. In ogni caso il giudice regionale ha riconosciuto espressamente la correttezza della notificazione dell’atto impositivo alla società risultante, a seguito delle varie operazioni di fusione, quale successore della Elettronica di [OSCURATO:PERSONA], nonché ai soci obbligati solidalmente. Rispetto a tali dati il quarto motivo è formulato con una difesa che richiama norme del codice civile (2504 bis, 2501 quater) e principi di diritto, che nulla hanno a che vedere con il “fatto storico”, la cui sola omissione può ancora rientrare nel perimetro della nuova formulazione del vizio di motivazione, così che il motivo è inammissibile. Per mera completezza, l’invocare la posizione di socio accomandante - tutta da riscontrare per le numerose fusioni che rispetto all’anno d’imposta contestato si sono succedute nelle obbligazioni fiscali della società in accomandita-, non esclude del tutto le sue responsabilità ed in ogni caso è questione che afferisce alla fase esecutiva, non già a quella relativa RGN 3021/2015 Consigliere rel. Federici all’accertamento del debito fiscale, dovendosi fare applicazione del principio secondo cui in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l'interesse dei creditori sociali, come l'Agenzia delle Entrate,ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti, come ad esempioutili extracontabili, che, ancorchénon ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci(Cass., 12 settembre 2022, n. 26758). Con il quinto motivo il ricorrente invoca l’«Art. 360 n. 5 c.p.c.: omessa discussione circa la totale assenza di prova sugli addebiti formulati e conseguente nullità dell’atto opposto». Il motivo è inammissibile per le ragioni già esplicitate relativamente al quarto motivo, tanto più che esso riproduce sostanzialmente il percorso argomentativo già seguito con il primo motivo. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile , condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella misura di € 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
Sentenza Cassazione n. 13961/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris