CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 24530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Velletri in data 16/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; vista l'istanza del difensore che ha chiesto la trattazione in camera di consiglio partecipata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Gip del Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 263 co. 5 c.p.p., avverso il decreto del PM col quale era stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di restituzione del bene immobile sito in Velletri via C.da [OSCURATO:PERSONA] n. 23 avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto "l'immobile era stato restituito all'avente diritto : Comune di Velletri".2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale eccepisce violazione di legge processuale ( art. 606 lett. c) c.p.p.) in relazione agli artt. 263 e 321 c.p.p. e vizio di motivazione. Deduce il ricorrente che nonostante l'intervenuta acquisizione dell'immobile al Comune di Velletri e l'emissione dell'ordinanza di sgombero da parte del citato ente, il ricorrente aveva continuato a godere del bene pertanto il P.M. non avrebbe potuto alterare detta situazione possessoria e disporre la restituzione dell'immobile al Comune di Velletri, con la conseguenza che il provvedimento del P.M., contrariamente a quanto affermato dal GIP, andava censurato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito la vicenda che ha riguardato i beni immobili per cui è processo, evidenziando come gli stessi non fossero stati mai sottoposti a vincolo ablativo, avendo il GIP rigettato la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M. in relazione al reato di invasione al fine di occupazione dei terreni e quindi, correttamente, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata inammissibile. 2.Quanto alla restituzione degli immobili al Comune di Velletri di cui il ricorrente si duole prospettando la titolarità di una situazione possessoria giuridicamente tutelabile, il motivo è destituito di fondamento.0 A fronte della pacificamente accertata titolarità del bene in capo al Comune di Velletri che l'ha acquisito in forza di determina dirigenziale ex art. 31 d.p.r.380/01, il ricorrente risulta destinatario di ordinanza di sgombero emessa in data 4/8/2016, cui lo stesso non ha ottemperato. 3. In punto di diritto osserva il collegio che secondo l'art. 262 commi 1 e 4 c.p.p., la restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va fatta a favore di "chi ne abbia diritto", sicché è necessaria la prova rigorosa di un "diritto" legittimo e giuridicamente apprezzabile su di esse, non potendosi configurare una sorta di favor possessionis che prescinda da una prova positiva dell'effettivo ius possidendi, che dev'essere offerta da colui che chiede la restituzione (Cass., Sez. Un., 27/9/1995, Serafino, rv. 202268; Sez. Un., 3/7/1996, [OSCURATO:PERSONA], rv. 205705). Come affermano alcune pronunce di questa Corte (Sez. 5, 22 settembre 2006, n. 35370, Pierini, Rv. 235205, Sez. 2, 6 luglio 2005, n. 26462, [OSCURATO:PERSONA], Rv. n. 231960) la restituzione a favore del mero possessore è, invero, sempre subordinata alla condizione che non sia stata accertata la "illiceità dell'acquisto" ovvero che "manchi la prova dell'altruità delle cose" circostanze queste che, nel caso di specie, risultano senza dubbio acclarate. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la statuizione del provvedimento impugnato che dichiarato inammissibile l'opposizione è da ritenere, quindi, immune da censure. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della ca