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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 270/2022

ECLI:EU:T:2022:226
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0335_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Consiglio (Cause T‑335/18, T‑338/18 e T‑327/19) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Misure adottate nei confronti di persone responsabili di distrazione di fondi pubblici e di persone ed entità associate – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali – Mantenimento del nome dei ricorrenti nell’elenco – Diritti della difesa – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali o di una decisione giudiziaria di un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2011/172/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/466, (PESC) 2019/468 e (PESC) 2020/418; regolamenti del Consiglio nn. 270/2011, 2018/465, 2019/459 e 2020/416] (v. punti 51-56, 171-173)

2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto – Obblighi del Consiglio – Comunicazione all’interessato degli elementi a suo carico e diritto di essere ascoltato – Diritto di accesso al fascicolo [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione del Consiglio 2011/172/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/466, (PESC) 2019/468 e (PESC) 2020/418; regolamenti del Consiglio nn. 270/2011, 2018/465, 2019/459 e 2020/416] (v. punti 57-59)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Egitto – Tutela giurisdizionale effettiva – Portata del controllo [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2011/172/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/466, (PESC) 2019/468 e (PESC) 2020/418; regolamenti del Consiglio nn. 270/2011, 2018/465, 2019/459 e 2020/416] (v. punti 60-62, 175)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali o di una decisione giudiziaria di un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole – Obbligo di verifica incombente al Consiglio [Decisione del Consiglio 2011/172/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/466, (PESC) 2019/468 e (PESC) 2020/418; regolamenti del Consiglio nn. 270/2011, 2018/465, 2019/459 e 2020/416] (v. punti 63, 105, 107-109, 113, 144-147, 160)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base ad un procedimento giurisdizionale condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici – Presupposti – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo in capo all’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti a carico delle persone o delle entità interessate – Obbligo incombente al Consiglio di verifica del rispetto di tali diritti – Violazione [Decisione del Consiglio 2011/172/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/466, (PESC) 2019/468 e (PESC) 2020/418; regolamenti del Consiglio nn. 270/2011, 2018/465, 2019/459 e 2020/416] (v. punti 121-131, 135, 136, 148, 151, 161, 165, 168, 169, 177)

6. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive dovute alla situazione in Egitto – Annullamento degli atti impugnati che non comporta la soppressione del nominativo del ricorrente dall’elenco controverso – Decisione successiva che ha sostituito detto elenco – Mantenimento degli effetti degli atti annullati fino allo scadere del termine d’impugnazione o fino al rigetto di quest’ultima – Insussistenza [Art. 264, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60; decisione del Consiglio 2011/172/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/466, (PESC) 2019/468 e (PESC) 2020/418; regolamenti del Consiglio nn. 270/2011, 2018/465, 2019/459 e 2020/416] (v. punto 179) Dispositivo 1) Le cause T‑335/18, T‑338/18 e T‑327/19 sono riunite ai fini della sentenza. 2) La decisione (PESC) 2018/466 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, la decisione (PESC) 2019/468 del Consiglio, del 21 marzo 2019, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto, e la decisione (PESC) 2020/418 del Consiglio, del 19 marzo 2020, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto, sono annullate nella parte in cui riguardano i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3) La decisione 2019/468 e la decisione 2020/418 sono annullate nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/459 del Consiglio, del 21 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/416 del Consiglio, del 19 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, sono annullati nella parte in cui riguardano i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5) Il regolamento di esecuzione 2019/459 e il regolamento di esecuzione 2020/416 sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 6) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dalle sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) GU C 259 del 23.7.2018 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0335_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Consiglio (Cause T‑335/18, T‑338/18 e T‑327/19) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Misure adottate nei confronti di persone responsabili di distrazione di fondi pubblici e di persone ed entità associate – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali – Mantenimento del nome dei ricorrenti nell’elenco – Diritti della difesa – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali o di una decisione giudiziaria di un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2011/172/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/466, (PESC) 2019/468 e (PESC) 2020/418; regolamenti del Consiglio nn. 270/2011, 2018/465, 2019/459 e 2020/416] (v. punti 51-56, 171-173) 2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto – Obblighi del Consiglio – Comunicazione all’interessato degli elementi a suo carico e diritto di essere ascoltato – Diritto di accesso al fascicolo [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione del Consiglio 2011/172/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/466, (PESC) 2019/468 e (PESC) 2020/418; regolamenti del Consiglio nn. 270/2011, 2018/465, 2019/459 e 2020/416] (v. punti 57-59) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Egitto – Tutela giurisdizionale effettiva – Portata del controllo [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2011/172/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/466, (PESC) 2019/468 e (PESC) 2020/418; regolamenti del Consiglio nn. 270/2011, 2018/465, 2019/459 e 2020/416] (v. punti 60-62, 175) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali o di una decisione giudiziaria di un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole – Obbligo di verifica incombente al Consiglio [Decisione del Consiglio 2011/172/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/466, (PESC) 2019/468 e (PESC) 2020/418; regolamenti del Consiglio nn. 270/2011, 2018/465, 2019/459 e 2020/416] (v. punti 63, 105, 107-109, 113, 144-147, 160) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base ad un procedimento giurisdizionale condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici – Presupposti – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo in capo all’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti a carico delle persone o delle entità interessate – Obbligo incombente al Consiglio di verifica del rispetto di tali diritti – Violazione [Decisione del Consiglio 2011/172/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/466, (PESC) 2019/468 e (PESC) 2020/418; regolamenti del Consiglio nn. 270/2011, 2018/465, 2019/459 e 2020/416] (v. punti 121-131, 135, 136, 148, 151, 161, 165, 168, 169, 177) 6. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive dovute alla situazione in Egitto – Annullamento degli atti impugnati che non comporta la soppressione del nominativo del ricorrente dall’elenco controverso – Decisione successiva che ha sostituito detto elenco – Mantenimento degli effetti degli atti annullati fino allo scadere del termine d’impugnazione o fino al rigetto di quest’ultima – Insussistenza [Art. 264, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60; decisione del Consiglio 2011/172/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2018/466, (PESC) 2019/468 e (PESC) 2020/418; regolamenti del Consiglio nn. 270/2011, 2018/465, 2019/459 e 2020/416] (v. punto 179) Dispositivo 1) Le cause T‑335/18, T‑338/18 e T‑327/19 sono riunite ai fini della sentenza. 2) La decisione (PESC) 2018/466 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, la decisione (PESC) 2019/468 del Consiglio, del 21 marzo 2019, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto, e la decisione (PESC) 2020/418 del Consiglio, del 19 marzo 2020, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto, sono annullate nella parte in cui riguardano i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3) La decisione 2019/468 e la decisione 2020/418 sono annullate nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/459 del Consiglio, del 21 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/416 del Consiglio, del 19 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, sono annullati nella parte in cui riguardano i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5) Il regolamento di esecuzione 2019/459 e il regolamento di esecuzione 2020/416 sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 6) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dalle sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) GU C 259 del 23.7.2018 .
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