CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13989/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si palesano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità per evasione ed alla sussistenza del dolo relativo (v. pag. 2-3 sent.) nonché all'esclusa ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consigl ere estensore [OSCURATO:PERSONA] do i