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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45006/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 26 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in data 18 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti escluso il beneficio, gravando già sul prevenuto una precedente condanna per delitto a pena detentiva che determina il superamento dei limiti fissati all'art. 163 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 26 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in data 18 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti escluso il beneficio, gravando già sul prevenuto una precedente condanna per delitto a pena detentiva che determina il superamento dei limiti fissati all'art. 163 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45006/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris