CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza11.11.2022 con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il reato di cui agii artt. 56, 624 e 625 n. 2) e 7). Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'inosservanza degli artt. 129 e 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, adducendo peraltro aspetti solo genericamente indicati ovvero ritenuti giustamente dal giudice di merito di per sé non rilevanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente