CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 20898/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di appello di Potenza del 24.9.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione che era stata presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza irrevocabile per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.p.r. 309 del 1990 ed ha condannato l'istante al pagamento delle spese del procedimento; 2. ricorre 7.) e r LE.-.s.-,- azione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore e procuratore speciale lamentando violazione di legge processuale per mancata assunzione di una prova decisiva consistente nelle testimonianze dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], raccolte nelle forme delle indagini difensive: rileva che la Corte di appello ha ritenuto che l'istanza di revisione, fondata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sarebbe la mera riproposizione di analoga istanza di revisione, depositata il 18.1.2022, decisa con la ordinanza del 24.3.2022, in cui la Corte aveva ritenuto sostenuto che gli elementi nuovi non erano stati acquisiti con il procedimento di cui agli artt. 391-bis e ssgg. cod. proc. pen., con conseguente loro inutilizzabilità rilevabile anche di ufficio; segnala come, pertanto, l'ordinanza in verifica abbia paradossalmente ribadito la inammissibilità dell'istanza di revisione questa volta fondata sulla acquisizione di informazioni attraverso il ricorso al rituale strumento delle indagini difensive; t\ richiama, ancora, la motivazione della ordinanza impugnata laddove la Corte ha ritenuto che gli elementi addotti difettassero del requisito della "novità", in quanto vertenti su un tema già oggetto di indagine nel corso del giudizio di cognizione e scrutinato dai giudici di merito; sottolinea, invece, come la Corte avrebbe dovuto prendere atto delle dichiarazioni, mai acquisite al processo, senza entrare nel merito della loro portata anticipando in tal modo la fase dibattimentale; richiama, ancora, la argomentazione della Corte secondo cui l'istanza non attingerebbe i capi 1 e 65 ma solo i capi 5 e 11 e rileva che il capo 1 è implicitamente compreso nel capo 5 e che il capo 65 non aveva formato oggetto di ricorso per cassazione; richiama, infine, la motivazione dell'ordinanza secondo cui lo strumento della revisione non può essere utilizzato per una rivisitazione del trattamento sanzionatorio non rappreentando un mezzo di impugnazione tardiva che consente di introdurre nel processo elementi mai dedotti, e ne denunzia la contraddittorietà e la forzatura anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; sottolinea che la Corte si è sottratta all'onere di valutare le prove nuove alla luce del patrimonio conoscitivo acquisito nel corso del processo finendo per confezionare una motivazione sostanzialmente apparente ovvero di fatto inesistente; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva il carattere generico del ricorso che nemmeno riporta il contenuto delle dichiarazioni acquisite quali prove nuove a discarico e la loro decisività; aggiunge che il ricorso è in ogni caso manifestamente infondato avendo la Corte ritenuto inammissibile l'istanza sul rilievo, assorbente, che essa rappresenta la riproposizione di altra ed analoga istanza già vagliata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Dalla verifica degli allegati al ricorso per cassazione non risulta, infatti, la procura speciale conferita al difensore per impugnare, in sede di legittimità, l'ordinanza della Corte di appello di Potenza. Il collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento, già più volte espresso da questa Corte, secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale ad hoc. Né rileva c.ne il difensore fosse munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione poiché la stessa ontologica "specialità" della procura, esclude che essa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata conferita (cfr., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 5, n. 2262 del 4.11.2022, Maritan; Sez. 1, n. 46513 del 13.9.2022, Maritan; Sez. 2, n. 44695 del 13.9.2022, Bonalumi; Sez. 2, n. 43931 del 26.10.2022, Valerio). 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore d