CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Perugia ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., relativa ai reati accertati con diciassette sentenze di condanna, osservando che - oltre all'identità dei fatti delittuosi considerati - non vi erano altri elementi indicativi dell'identità del disegno criminoso: invero si trattava di reati seriali, commessi in circostanze occasionali, ed al più espressione di una generica propensione alla reiterazione di condotte illecite. Ha altresì osservato che tra i fatti di cui alle indicate sentenze non sussiste neppure contiguità cronologica, in quanto essi coprono un arco temporale che va dal 2006 al 2008, a riprova della frammentazione delle condotte criminose e dell'assenza di un disegno criminoso unitario. 2. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato ricono- scimento della continuazione in sede esecutiva, per avere il giudice dell'esecu- zione trascurato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, le modalità della condotta e la contiguità spazio-temporale dei delitti unificandi. Con ulteriore motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 172 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione mancato di dichiarare l'estinzione delle pene inflitte nelle sentenze dalla n. 5 alla n. 14, circostanza rilevata dalla difesa nell'udienza camerale senza ottenere alcuna pronuncia sulla questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della conti- nuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, ai quali si è data congrua interpretazione, ritenendoli ostativi - nella estemporaneità dell'azione indicativa di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti - al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto.L'individuazione del filo conduttore tra i reati che si chiede di unificare nella progettualità delinquenziale avente come fine unico quello di procurarsi i mezzi di sostentamento, come illustra la difesa ricorrente, equivale a postulare che la mera oggettività giuridica di delitti contro il patrimonio varrebbe a costituire la continuazione, senza avvedersi che ciò è per l'appunto espressione di quella abitualità criminosa antitetica all'invocato istituto, che è stata stigmatizzata dal giudice dell'esecuzione. Va inoltre evidenziato che, come pure rilevato nell'impugnata ordinanza, la ricorrente non ha allegato elementi concreti che valgano a tracciare l'unitarietà genetico-ideativa dei vari reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), il che non costituisce oggetto di un onere in senso tecnico, ma è pur sempre un dato rilevante al fine di consentire l'individuazione e la decifrazione di un criterio ispiratore, che non può ridursi alla generica affermazione dell'intento di rinvenire illecitamente denaro commettendo delitti contro il patrimonio. 2. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata declaratoria di estinzione delle pene inflitte nelle sentenze dalla n. 5 alla n. 14 per decorso del tempo. Infatti, detta richiesta non era stata proposta nel ricorso per incidente di esecuzione né era stata avanzata nella discussione dell'udienza camerale, sicché non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità. 3. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle O spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle u.1 ;52 < ammende. z o r '5) Così