Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17701/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 maggio 2022, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 8 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi A) (artt.110 e 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.) e B) (artt. 110 cod. pen. e art. 4, L. n. 110/1975), ha rideterminato la pena per effetto della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti contestate, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante delle più persone riunite, è privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici.

In particolare, i giudici del gravame, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, hanno rilevato come la simultanea presenza dei due correi al momento della realizzazione della condotta ha oggettivamente fornito un quid pluris alla potenzialità criminosa dell'azione posta in essere, a prescindere dalla percezione della stessa da parte della persona offesa (cfr. pag. 4 della pronuncia impugnata).

In tal senso, la motivazione della sentenza gravata dimostra aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza di più soggetti, poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, quanto piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone sul luogo del delitto e nella esecuzione dello stesso, atteso che la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva genera nei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività illecita risultante dall'impegno contestuale di più persone (Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Rv. 277776; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, Rv. 278521; Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10 maggio 2022, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata in data 8 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi A) (artt.110 e 628, commi 1 e 3, n. 1, cod. pen.) e B) (artt. 110 cod. pen. e art. 4, L. n. 110/1975), ha rideterminato la pena per effetto della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti contestate, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante delle più persone riunite, è privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici. In particolare, i giudici del gravame, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, hanno rilevato come la simultanea presenza dei due correi al momento della realizzazione della condotta ha oggettivamente fornito un quid pluris alla potenzialità criminosa dell'azione posta in essere, a prescindere dalla percezione della stessa da parte della persona offesa (cfr. pag. 4 della pronuncia impugnata). In tal senso, la motivazione della sentenza gravata dimostra aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza di più soggetti, poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, quanto piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone sul luogo del delitto e nella esecuzione dello stesso, atteso che la predisposizione di un'organizzazione plurisoggettiva genera nei concorrenti l'affidamento reciproco sull'immediato ausilio disponibile e si risolve in una garanzia di successo dell'attività illecita risultante dall'impegno contestuale di più persone (Sez. 2, n. 46148 del 10/10/2019, Rv. 277776; Sez. 2, n. 10695 del 30/10/2019, Rv. 278521; Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Rv. 281916). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 17701/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris