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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 02898/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6891/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via della Scrofa, 57 - controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 6891/2015 Numero sezionale 181/2022 Numero di raccolta generale 2898/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via della Scrofa, 57 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4219/27/14, depositata in data 1° agosto 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] Le società contribuenti [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] e consolidata, nonché [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consolidante, hanno impugnato due avvisi di accertamento e un atto di contestazione di sanzioni, relativi al periodo di imposta 2004, con i quali veniva contestato l’indebito assoggettamento a esenzione - a termini dell’art. 87 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), c.d. participation exemption (PEX) - della plusvalenza conseguente alla cessione della partecipazione detenuta nella società [OSCURATO:SOCIETA], con recupero di imposte e applicazione di sanzioni; che gli avvisi erano conseguenti a un PVC in data 30 ottobre 2009, con il quale si evidenziava la carenza della commercialità in capo alla partecipata a termini dell’art. 87, comma 1, lett. d) TUIR; che gli avvisi si articolavano secondo lo schema precedente l’entrata in vigore dell’art. 40-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con un avviso relativo alle rettifiche di primo livello attinenti al reddito della società consolidante e della consolidata, con conseguente determinazione della maggiore imposta teorica, nonché in un avviso di F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 6891/2015 Numero sezionale 181/2022 Numero di raccolta generale 2898/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 secondo livello, in cui si liquidavano le imposte in relazione alle menzionate rettifiche; che la CTP di Milano ha accolto parzialmente i ricorsi riuniti quanto alle sanzioni; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 1° agosto 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e ha accolto gli appelli delle società contribuenti, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché ritenendo infondata nel merito la pretesa tributaria; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso sia la società consolidante, sia la società consolidata, anche in qualità di incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Le società controricorrenti hanno presentato domande di definizione agevolata a termini dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione agli atti impugnati, dando atto di avere effettuato il versamento degli importi in relazione all’atto impositivo di «secondo livello», con allegata quietanza di pagamento dell’importo dovuto (docc. 2-a e 2-b); che i documenti sono stati notificati a parte ricorrente; che parte ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione dell’ente impositore con cui è stato comunicato che le domande di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018 sono risultate regolari, per cui ha formulato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; che deve dichiararsi estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 6891/2015 Numero sezionale 181/2022 Numero di raccolta generale 2898/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 che non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 quanto alla ricorrente Agenzia delle Entrate; P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, in data 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6891/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via della Scrofa, 57 - controricorrente – F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 6891/2015 Numero sezionale 181/2022 Numero di raccolta generale 2898/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via della Scrofa, 57 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4219/27/14, depositata in data 1° agosto 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] Le società contribuenti [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] e consolidata, nonché [OSCURATO:PERSONA], in qualità di consolidante, hanno impugnato due avvisi di accertamento e un atto di contestazione di sanzioni, relativi al periodo di imposta 2004, con i quali veniva contestato l’indebito assoggettamento a esenzione - a termini dell’art. 87 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), c.d. participation exemption (PEX) - della plusvalenza conseguente alla cessione della partecipazione detenuta nella società [OSCURATO:SOCIETA], con recupero di imposte e applicazione di sanzioni; che gli avvisi erano conseguenti a un PVC in data 30 ottobre 2009, con il quale si evidenziava la carenza della commercialità in capo alla partecipata a termini dell’art. 87, comma 1, lett. d) TUIR; che gli avvisi si articolavano secondo lo schema precedente l’entrata in vigore dell’art. 40-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con un avviso relativo alle rettifiche di primo livello attinenti al reddito della società consolidante e della consolidata, con conseguente determinazione della maggiore imposta teorica, nonché in un avviso di F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 6891/2015 Numero sezionale 181/2022 Numero di raccolta generale 2898/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 secondo livello, in cui si liquidavano le imposte in relazione alle menzionate rettifiche; che la CTP di Milano ha accolto parzialmente i ricorsi riuniti quanto alle sanzioni; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 1° agosto 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio e ha accolto gli appelli delle società contribuenti, ritenendo insussistenti i presupposti di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché ritenendo infondata nel merito la pretesa tributaria; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso sia la società consolidante, sia la società consolidata, anche in qualità di incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Le società controricorrenti hanno presentato domande di definizione agevolata a termini dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione agli atti impugnati, dando atto di avere effettuato il versamento degli importi in relazione all’atto impositivo di «secondo livello», con allegata quietanza di pagamento dell’importo dovuto (docc. 2-a e 2-b); che i documenti sono stati notificati a parte ricorrente; che parte ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione dell’ente impositore con cui è stato comunicato che le domande di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018 sono risultate regolari, per cui ha formulato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; che deve dichiararsi estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 6891/2015 Numero sezionale 181/2022 Numero di raccolta generale 2898/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 che non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 quanto alla ricorrente Agenzia delle Entrate; P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma, in data 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
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