CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20440/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03QT3CI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624, cod. pen.; mentre ha ridotto il trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., si risolve in assunti generici che non si confrontano con le effettive ragioni del diniego, fondate sul rilievo della abitualità del comportamento desunto dalle precedenti condanne (cfr. pag. 1 della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0