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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 31 luglio 2025

Cassazione n. 28292/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con il rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza prelminare del Tribunale di Bergamo 7 aprile 2025 di applicazione della pena per il reato di rapina aggravata e resistenza, eccependo che il giudice, in ordine alla verifica della mancanza di cause di non punibilità, si era liimitato a dichiarare che in atti non vi era alcuna prova, dell'innocenza dell'imputato, né della estinzione del reato o della mancanza di una condizione di procedibilità, tali da imporre una sentenza di proscioglimento, senza argomentare sufficientemente l'assunzione di tale scelta e senza che venissero enunciate le prove che avrebbero determinato detto conviincimento

2. Il ricorso è inammissibile.

Y\A,‘ 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017.

"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza";poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicat, III ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato con il rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza prelminare del Tribunale di Bergamo 7 aprile 2025 di applicazione della pena per il reato di rapina aggravata e resistenza, eccependo che il giudice, in ordine alla verifica della mancanza di cause di non punibilità, si era liimitato a dichiarare che in atti non vi era alcuna prova, dell'innocenza dell'imputato, né della estinzione del reato o della mancanza di una condizione di procedibilità, tali da imporre una sentenza di proscioglimento, senza argomentare sufficientemente l'assunzione di tale scelta e senza che venissero enunciate le prove che avrebbero determinato detto conviincimento 2. Il ricorso è inammissibile. Y\A,‘ 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza";poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicat, III ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31/07/2025
Sentenza Cassazione n. 28292/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris