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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14036/2026

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digitalmente ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesadall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente –nonché sul ricorso successivamente proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Data pubblicazione 13/05/2026Cardani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Casavola CarloDonato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CervelliniPatrizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente exlege;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesadall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente –nonché sul ricorso successivamente proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato digitalmente ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesadall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente e ricorrente incidentale –e nei confronti diCampanari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Carnovale Fortunato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Caruso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CasulaMaria Valmira, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CiarelliAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4175/2023,depositata il 9 giugno 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Numerosi medici specializzati, tra cui gli odierni ricorrenti, convennerodavanti al Tribunale di Roma, nel 2017, insieme con altri medici, laPresidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e ilMinistero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido,al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiveeuropee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE.Esposero a fondamento della domanda di aver frequentato vari corsi dispecializzazione post lauream in diverse discipline mediche senza percepirealcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativaeurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257 del 1991 avevastabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favoredei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’annoaccademico 1991/1992.Chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepireun’adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioni convenute,in via alternativa a titolo di risarcimento.2.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 8255/2021:─ in parziale accoglimento degli appelli proposti (tra gli altri e per quantoNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Data pubblicazione 13/05/2026qui interessa) dai dottori Campanari, Caranna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], haliquidato in favore di ciascuno di essi il risarcimento spettante, secondo gliimporti e i criteri sopra indicati, per la frequenza dei corsi di specializzazionerispettivamente in "Igiene e [OSCURATO:PERSONA] - indirizzo [OSCURATO:PERSONA]","Igiene e medicina preventiva – orientamento medicina scolastica","Radiodiagnostica" e "Medicina fisica e riabilitazione", quest’ultima perchéritenuta «equiparabile a “Fisioterapia”».─ rigettò le domande di alcuni dei medici istanti, ritenendo non compresele relative specializzazioni negli elenchi delle specializzazioni comuni a tuttio ad almeno due Stati membri; si videro per tal motivo rigettate ledomande, per quanto interessa in questa sede, i dottori:• Campanari, specializzata in “Igiene e [OSCURATO:PERSONA] –indirizzo [OSCURATO:PERSONA]”;• Campostrini, specializzato in “Oncologia medica”;• Cappelletti, specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”;• Caranna, specializzata in “Igiene e medicina preventiva –orientamento medicina scolastica”;• [OSCURATO:PERSONA], specializzato in “Radiodiagnostica”;• Chiaiese, specializzato in “Medicina fisica e riabilitazione”;• Colella, specializzata in “Chirurgia d’urgenza e di prontosoccorso”;─ accolse invece le domande di altri tra i medici istanti, tra i quali, perquanto interessa:• [OSCURATO:PERSONA], specializzato in “Ematologia generale, clinica e dilaboratorio”;• Canto, specializzato in “Anestesia e rianimazione”;• Carangelo, specializzato in “Cardiochirurgia”;• [OSCURATO:PERSONA], specializzato in “Malattie apparato cardiovascolare”;• Cardani, specializzato in “Radiologia e radioterapia”;• Carozzi, specializzata in “Chirurgia generale”;• Carrara, specializzato in “Radiologia”;• Casavola, specializzato in “Radiodiagnostica”;Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026• [OSCURATO:PERSONA], per la specializzazione in “Ematologia generale, clinica e diData pubblicazione 13/05/2026laboratorio”;• Caspani, specializzata in “Neurologia”;• Centi, specializzata in “Anatomia patologica”;• Cervellini, specializzato in “Anatomia patologica”;• Cherubini, specializzato in “Medicina interna”;• Chiaiese, per la specializzazione in “Biologia clinica”;• Ciaccio, specializzato in “Chirurgia” e in “Chirurgia vascolare”;─ per questo secondo gruppo di medici ha liquidato, per ciascun istante,l’importo unitario di euro 6.713,94 (motivando la stima equitativa inrelazione all’importo fissato dall’art. 11 l. n. 370 del 1999), rapportato alladurata del corso successiva al 1° gennaio 1983.3.

Pronunciando sui contrapposti gravami separatamente interposti dallaPresidenza del Consiglio dei ministri e da alcuni medici (in tutto o in partesoccombenti rispetto alle iniziali pretese), la Corte d’appello di Roma, consentenza n. 4175/2023, resa pubblica il 9 giugno 2023, successivamentecorretta ─ con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e su istanza dellostesso ─ con ordinanza del 13 gennaio 2024, notificata alle controparti il 23gennaio 2024, ha così deciso per quanto ancora in questa sede interessa:─ in accoglimento dell’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri ha rigettato le domande dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avendo in particolare ritenuto:(a) quanto ai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non indennizzabile la frequenzanel corso da entrambi seguito in “Ematologia generale, clinica e dilaboratorio” poiché di durata (tre anni, anziché quattro anni) inferiore alladurata minima prevista dalla direttiva 93/16/CEE per il corso di “Ematologiabiologica”, dato, questo, considerato indicativo della sostanziale diversitàdel corso frequentato rispetto a quello previsto dalla normativa europea, aprescindere dalla denominazione;(b) analogamente, quanto al dottor [OSCURATO:PERSONA], che il corso frequentato di“Malattie dell’apparato cardiovascolare”, in quanto previsto per la durata ditre anni, non può essere assimilato al corso di “Cardiologia”, previsto dallaNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Data pubblicazione 13/05/2026direttiva 93/16/CEE per la durata minima di cinque anni;4.

Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi,nell’ordine:─ [OSCURATO:PERSONA], per ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con un solo motivo;─ [OSCURATO:PERSONA] e altri diciotto medici (elencati in epigrafe)difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi;─ [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con unsolo motivo.Le amministrazioni statali intimate depositano separati controricorsi perresistere a ciascuno dei detti ricorsi.

Con il controricorso depositato perresistere al terzo ricorso (proposto da [OSCURATO:PERSONA]) la [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei ministri ha proposto ricorso incidentale con unico mezzo.5.

È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da ritualecomunicazione alle parti in data 26 febbraio 2026.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie; lo stessohanno fatto i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno depositatoanche una seconda memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA].

Rilievi preliminari.1.

La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medicinei cui confronti nessuno dei tre ricorsi risulta notificato.

Il solo ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta diretto anche nei confronti di tutti i medicilitisconsorti nel processo d’appello, ma non vi è prova in atti delperfezionamento della notifica nei loro confronti avviata a mezzo posta.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, inconseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine dinotificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormail'impugnazione per essi preclusa.2.

I tre ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto propostiNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattatiData pubblicazione 13/05/2026unitariamente.3.

Tutti e tre i ricorsi risultano tempestivamente proposti entro il termineper impugnare e segnatamente, i primi due, entro il termine lungo ex art.327 cod. proc. civ. decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, ilterzo, entro il termine breve decorrente, ex art. 288, quarto comma, cod.proc. civ., dalla notifica dell’ordinanza di correzione dalla cui pronuncia puòdirsi effettivamente sorto l’interesse ad impugnare sia per il [OSCURATO:PERSONA] che perla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, ricorrente incidentale.Mette conto precisare che, onde stabilire l’ordine cronologico dei ricorsi,deve aversi riguardo alla data di notifica anche dei ricorsi successivi alprimo, e non a quella di deposito, come dovrebbe farsi, ex art. 371 c.p.c.,nel testo novellato applicabile ratione temporis, se si trattasse di ricorsiincidentali proposti nella sede propria del controricorso (nella specie, seinvece a questa seconda data dovesse aversi riguardo, il ricorso proposto aministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe considerarsi tardivo rispetto altermine esterno per impugnare).Non può, infatti, nella specie, trovare applicazione il principio secondocui, «per la necessaria unitarietà del processo di impugnazione contro unastessa sentenza, una volta avvenuta la notificazione della primaimpugnazione tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nellostesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'attocontenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non puòconsiderarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte,indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a séstante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispettodelle forme e dei termini risultanti dal combinato disposto degli artt. 370 e371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) diimpugnazione in astratto operativi» (v., ex multis, Cass. n. 36057 del23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622 del 06/12/2005).Tale principio presuppone, infatti, che le impugnazioni successive allaprima provengano da chi di questa abbia comunque ricevuto la notifica, neNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Data pubblicazione 13/05/2026sia o meno destinatario in quanto controparte o litisconsorte necessario oinvece quale mero litisconsorte facoltativo, ex art. 332 c.p.c.Solo in tal caso, infatti, il destinatario della notifica del primo ricorso, seintende a sua volta proporre impugnazione, deve farlo depositandocontroricorso o, in alternativa, anche con atto diversamente denominatocome ricorso, dovendo tuttavia — anche ove opti per tale seconda forma —rispettare termini e modalità di proposizione del controricorso, divenendopertanto irrilevante, nel vigore delle norme novellate dalla riforma Cartabia,ai fini della tempestività dell’impugnazione rispetto al termine esterno perimpugnare (artt. 325 o 327 c.p.c.), che egli notifichi tale atto nel terminee, invece, dirimente che entro quel termine egli lo depositi telematicamente,in caso contrario la sua ammissibilità, come ricorso tardivo, restandosubordinata, oltre che al rispetto del termine interno di quaranta giornidecorrente dalla notifica del primo ricorso, alla sussistenza dei presuppostidi cui all’art. 334 c.p.c.La condizione perché tale disciplina trovi applicazione è, però, comedetto, che il ricorrente successivo abbia ricevuto la notifica del primo ricorso.Ben si comprende, infatti, che, ove tale condizione manchi, risulterebbelesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire in giudizio (e dunqueanche di impugnare) rapportare la verifica della tempestività (e dunqueanche, eventualmente, dell’ammissibilità) della successiva impugnazione aun’attività (il deposito telematico dell’atto) che la parte, nel momento in cuisi accinge a proporre il ricorso, non avendo ricevuto la notifica dell’altruiprecedente impugnazione, non è in condizioni di conoscere come quellarilevante al detto fine.È per tale motivo che, nella specie, non avendo i ricorrenti difesi dall’Avv.Tortorella ricevuto la notifica del primo ricorso, il ricorso da essi propostodeve ritenersi tempestivo in quanto notificato all’amministrazione resistenteentro il termine lungo per impugnare (trattandosi di sentenza nonnotificata).II.

Primo ricorso ([OSCURATO:PERSONA]).1.

Con l’unico motivo il ricorrente principale denuncia «Violazione e falsaNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026applicazione degli articoli 5 e 7 delle direttive 75/362/CEE, nonché delleData pubblicazione 13/05/2026direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE in relazione al numero 3 delprimo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile».Il dott. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata nella parte in cui haescluso che la specializzazione da lui conseguita in “Ematologia generale,clinica e di laboratorio”, della durata di tre anni, fosse compresa tra quellecontemplate dalla normativa unionale.

Deduce che la Corte territorialeavrebbe erroneamente assimilato tale corso a quello di “ematologiabiologica”, avente durata quadriennale, mentre la direttiva 75/362/CEE e lasuccessiva direttiva 93/16/CEE contemplerebbero anche la specializzazionein “ematologia generale”, di durata triennale, corrispondente a quella da luifrequentata; ne conseguirebbe l’erroneità del rilievo attribuito dal giudiced’appello al dato della durata, non occorrendo alcuna prova di equipollenzalà dove la specializzazione sarebbe già espressamente prevista dalledirettive.III.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri (difesi dall’Avv.Tortorella).1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degliartt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dellesentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimentoC-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n.191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell’art. 360c.p.c.».Si contesta con tale motivo il rigetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la Corte territoriale avrebbeillegittimamente valorizzato la minore durata dei corsi in “Malattiedell’apparato cardiovascolare” ed “Ematologia generale, clinica e dilaboratorio” rispetto ai corsi ritenuti corrispondenti dalla normativaunionale.

Si sostiene che, in una controversia risarcitoria fondata proprioNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026sull’inadempimento statale agli obblighi di adeguamento dei corsi alleData pubblicazione 13/05/2026direttive, il mancato rispetto della durata prevista dalla disciplinacomunitaria non potrebbe essere utilizzato come argomento per negare ildanno, poiché l’inosservanza di quei parametri costituisce precisamente unadelle conseguenze dell’inadempimento; si aggiunge che le duespecializzazioni sarebbero comunque riconducibili, anche sul pianocontenutistico e terminologico, ai corrispondenti corsi contemplati dalledirettive.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono «Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degliartt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dellesentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimentoC-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n.191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell’art. 360c.p.c.».La censura investe il rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai corsi di“Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso”, “Medicina legale e delleassicurazioni”, “Oncologia” e “Oncologia medica”.

I ricorrenti assumono chela motivazione della sentenza d’appello sarebbe apodittica e non chiarirebbese il diniego dipenda dalla durata, dalla denominazione o dalla ritenutatassatività degli elenchi contenuti nelle direttive; prospettano inoltre che ild.m. 31 ottobre 1991, emanato per dare attuazione alla disciplina unionale,integrerebbe e aggiornerebbe gli elenchi delle specializzazioni conformi,sicché non potrebbe escludersene, almeno in parte, la rilevanzainterpretativa o ricognitiva anche per i corsi anteriori, e formulano istanzadi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul carattere chiuso o meno deglielenchi unionali.

Rimarcano inoltre, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che neld.m. 30 gennaio 1998 è prevista l’equipollenza della specializzazione in“Chirurgia d’Urgenza e [OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Viene in conclusione formulata espressa istanza di interpello alla CGUEData pubblicazione 13/05/2026con rinvio pregiudiziale perché chiarisca «se alla stregua del dirittodell’Unione, anche alla luce della previsione di cui all’art. 1 della direttivaCEE/362/75, gli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 possono definirsi a caratterechiuso e se, alla luce delle previsioni di cui alle direttive CEE 82/76, 75/363,75/362, tali elenchi debbano ritenersi integrati ed aggiornati in sede di3.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono «Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degliartt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dellesentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimentoC-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n.191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 - Violazione o falsa applicazionedell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, in relazione al n. 3dell’art. 360 c.p.c.».Essi censurano la statuizione con cui la Corte d’appello, pur accogliendoo confermando per taluni ricorrenti il diritto all’indennizzo, ha ritenuto diquantificare il danno facendo applicazione del parametro di cui all’art. 11della legge n. 370 del 1999.

Sostengono che il corretto criterio risarcitoriosarebbe invece quello dell’adeguata remunerazione prevista dal d.lgs. n.257 del 1991, da assumere come parametro dell’integrale danno da perditadella possibilità di frequentare corsi conformi al diritto unionale, conconseguente necessità di riconsiderare anche le questioni di compatibilitàdell’art. 11 citato con i principi di effettività, equivalenza e proporzionalitàdel rimedio risarcitorio.4.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 dellaLegge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, nonché omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazioneal n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Con tale mezzo si deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteData pubblicazione 13/05/2026escluso rivalutazione monetaria e interessi compensativi, qualificando ilcredito risarcitorio come debito di valuta.

Secondo i ricorrenti, trattandosidi debito di valore nascente da illecito dello Stato per omesso recepimentodelle direttive, avrebbero dovuto essere riconosciuti sia il danno emergenteda svalutazione sia il lucro cessante da ritardato conseguimentodell’equivalente monetario, da calcolarsi sulle somme via via rivalutate.5.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono «Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degliartt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dellesentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimentoC-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; Violazionee falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispettodei beni); dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 - Violazione ofalsa applicazione dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91,in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».La censura ribadisce, sotto il profilo convenzionale e costituzionale,l’inadeguatezza del ristoro riconosciuto ai medici ricorrenti, prospettando laviolazione del diritto al pacifico godimento dei beni e il caratterediscriminatorio della disciplina applicata dalla Corte territoriale.

Si assumeche la liquidazione ancorata all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, unita aldiniego di rivalutazione e interessi compensativi, comporti un sacrificiosproporzionato e discriminatorio rispetto ai medici che hanno fruito dellaborsa di studio ex d.lgs. n. 257 del 1991 o delle erogazioni riconosciute nel1999 ai destinatari di giudicati amministrativi, con conseguente richiesta dirinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.IV.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].1.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce «Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degliNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026artt. 5 e 189 del Trattato CEE delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delleData pubblicazione 13/05/2026sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimentoC-131/97) e del 3 ottobre 2000; della sentenza della Corte di GiustiziaEuropea 3 marzo 2022 (procedimento n.

C–590/20); degli artt. 2, 3, 10 e97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 - Violazione ofalsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98 (in G.U.C.E. 11 maggio1998, n.

L 139) e LEGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31dicembre 1998, n.

L 359); Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 delProtocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni); degli artt. 1223, 1226,1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs. n. 257/91,nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto diliquidazione del danno».Il dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto dell’avvenuta correzione dell’errore materialein ordine al riconoscimento della somma dovuta per il corso di “Medicinafisica e riabilitazione”, censura la sentenza d’appello nella parte in cui harigettato le ulteriori domande dell’appellante incidentale relative al criteriodi quantificazione del danno e agli accessori.

In sintesi, il ricorrente sostieneche il parametro dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 non assicurerebbeun ristoro effettivo e proporzionato, che il credito risarcitorio dovrebbequalificarsi come debito di valore con conseguente spettanza dirivalutazione monetaria e interessi compensativi e che il complessivoassetto interpretativo accolto dalla Corte territoriale si porrebbe in contrastocon i principi desumibili dalla giurisprudenza unionale, anche alla luce dellasentenza CGUE 3 marzo 2022, causa C-590/20, nonché con l’art. 1 delProtocollo addizionale alla CEDU; chiede inoltre, in via subordinata, rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia sulle questioni relative alla correttadeterminazione del risarcimento e alla natura del credito.V.

Ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri.1.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri denuncia «Violazione e falsa applicazione delle Direttive82/362/CEE, 75/363/CEE, 75/362/CEE, 93/16/CEE, art. 11 disp. prel. c.c.Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Data pubblicazione 13/05/2026ed art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.».L’Amministrazione censura la sentenza, come corretta in sede diprocedimento ex artt. 287 ss. c.p.c., nella parte in cui ha riconosciuto ildiritto del dott. [OSCURATO:PERSONA] all’indennizzo per la specializzazione in “Medicinafisica e riabilitazione”.

Deduce che, alla data di immatricolazione del mediconel 1990, erano vigenti le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, che noncontemplavano tale specializzazione fra quelle remunerabili e prevedevano,invece, il diverso corso di “Fisioterapia”, di durata triennale; assumepertanto che la successiva equiparazione desumibile dall’allegato C delladirettiva 93/16/CEE non potrebbe operare retroattivamente, e che ilsanitario non avrebbe comunque assolto all’onere di provare una concretaequipollenza tra il corso frequentato e quello unionale di riferimento.VI.

Scrutinio dei motivi di ricorso.1.

Sono fondati l’unico motivo del ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sua specializzazione in “Ematologia Generale(clinica e di laboratorio)”, ed il primo motivo del primo del ricorso successivo(patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), ma solo in quanto relativo alla posizionedel dott. [OSCURATO:PERSONA], per la sua specializzazione nella stessa predettamateria.Trattasi infatti di specializzazione già espressamente contemplatanell’art. 7, comma 2, della Direttiva 75/362/CEE.Erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la durata di legge delcorso frequentato dall’appellante, tre anni, anziché quattro anni, durataminima prevista dalla direttiva 93/16/CEE per il corso di “Ematologiabiologica”, sia indicativa della sostanziale diversità del corso frequentatorispetto a quello previsto dalla normativa europea, a prescindere dalladenominazione.Come fondatamente rilevato in ricorso, l’assunto è errato anzituttoperché motivato in relazione alla specializzazione in “Ematologia biologica”senza considerare che la corrispondenza andava valutata in relazione alladiversa specializzazione in “Ematologia generale” essa pure contemplataespressamente, al pari di “Ematologia biologica”, nella menzionataNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026disposizione della Direttiva.Data pubblicazione 13/05/2026In ogni caso varrà rammentare che ─ come questa Corte ha già più volteaffermato con riferimento alle specializzazioni di durata del corso inferiorea quella “unionale” ─ essendo lo Stato tenuto ad adeguare i corsi dispecializzazione alle prescrizioni delle direttive comunitarie anche conriguardo alla loro durata, il fatto che il mancato adeguamento abbiaeventualmente comportato una durata inferiore del corso non toglie che ilmedico abbia subìto il danno da mancata percezione della remunerazioneper la durata del corso frequentato (v., da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 11577del 28/04/2026; Sez. 3, n. 11412 del 27/04/2026; ma v. già, richiamate daentrambe, Cass., Sez. 3, n. 19748 del 23/07/2019; n. 1059 del 17/01/2019,che a sua volta richiama Cass., Sez.

L., n. 10611 del 22/05/2015; Sez. 3,n. 16663 del 09/08/2016; Sez. 3, n. 20411 del 11/10/2016; Sez. 3, n.3537 del 05/06/2018).2.

Sono invece infondati il secondo motivo del ricorso patrocinatodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ─ riferito alla posizione dei dottori Colella (specializzatain "Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso"), Cappelletti (specializzata in"Medicina legale e delle assicurazioni"), [OSCURATO:PERSONA] (per la sua ulteriorespecializzazione in "Oncologia") e Campostrini (specializzato in "Oncologiamedica") ─ ed anche il primo motivo dello stesso ricorso, in quanto riferitoal dott. [OSCURATO:PERSONA], specializzato in "Malattie dell’apparato cardiorespiratorio".In particolare, con riferimento alle specializzazioni cui è riferito ilsecondo motivo, va anzitutto rilevato che, diversamente da quanto dedottoin ricorso, la giustificazione del rigetto della pretesa risarcitoria appareunivocamente rappresentata, nella sentenza impugnata, dalla mancatainclusione delle stesse negli elenchi delle direttive, da un lato, e, dall’altro,dalla mancata dimostrazione della equipollenza dei corsi quali di fattofrequentati a quelli comuni ad almeno due o più Stati membri.In ogni caso, quand’anche così non fosse e per essi la giustificazionefosse da ritenere rappresentata solo dal rilievo della durata inferiore rispettoa quella prevista dalle Direttive, non potrebbe comunque giungersi a diversoesito, risultando comunque la decisione corretta in iure e dovendosi dunqueNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026solo provvedere alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384,Data pubblicazione 13/05/2026quarto comma, cod. proc. civ..E ciò è quanto deve dirsi con riferimento al primo motivo, per laposizione del dr. [OSCURATO:PERSONA] e la sua specializzazione in "Malattie dell’apparatocardiorespiratorio".È bensì vero che la motivazione al riguardo addotta dalla Corte d’appello,che ha escluso che tale corso possa essere assimilato al corso di“Cardiologia”, previsto dalla direttiva 93/16/CEE, per essere il primoprevisto per la durata di tre anni invece che cinque, durata minima del corsoin “Cardiologia”, non può di per sé considerarsi dirimente alla stregua delprincipio sopra esposto a proposito della specializzazione in “Ematologiagenerale”.

Nondimeno, il rigetto della pretesa risarcitoria si rivela correttodal momento che, al di là del mero aspetto temporale, non risultanoacquisiti in giudizio, né tanto meno il ricorso ne dà specifica indicazione,elementi indicativi dei relativi fatti costitutivi.È sufficiente in proposito rammentare che le Sezioni Unite di questaCorte, con sentenza n. 26603 del 14/10/2024, hanno enunciato il principiodi diritto -che va qui ribadito- secondo il quale «Non possono pretenderedallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delledirettive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro iquali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplatadalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fattoalle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazioneconseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi allenorme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991»Ciò deve dirsi anche con riferimento alle previsioni del d.m. 30 gennaio1998, invocato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Tale provvedimento, infatti, non stabilisce alcuna equipollenza tra lespecializzazioni previste dall’ordinamento interno e quelle indicate nelledirettive comunitarie, ma disciplina unicamente l’equipollenza tra lespecializzazioni interne ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalleAziende Sanitarie e Ospedaliere, per l’attribuzione della qualifica diNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026dirigente.Data pubblicazione 13/05/2026Una disciplina, dunque, del tutto irrilevante ai fini in discorso, come giàpiù volte rimarcato da questa Corte (v. ex multis Cass. n. 4575 del 2022;n. 20303 del 2019; n. 1058 del 2019).3.

In quanto, dunque, negli esiti conforme ai principi surrichiamati lasentenza impugnata si sottrae alle censure formulate.Sarà utile comunque rammentare che in numerosi precedenti – dei qualiqui di seguito si indicano solo alcuni, anche agli effetti dell’art. 118 disp. att.c.p.c. ─ questa Corte ha già ritenuto infondate richieste di risarcimento infattispecie identiche:─ “Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso” (Cass. n. 16265 del 2025; n.4277 del 2025; n. 15203 del 2024; n. 25363 del 2022; n. 147 del 2016);─ “Medicina legale e delle assicurazioni” (Cass. Sez.

U. n. 26603 del2024; Cass. n. 7802 del 2026; n. 15080 del 2023; n. 25414 del 2022; n.28440 del 2020; n. 17986 del 2025);─ “Oncologia” (Sez.

U. n. 26603 del 2024; Cass. n. 2054 del 2026; n.16268 del 2022; n. 10580 del 2023; n. 15203 del 2024; n. 3175 del 2024;n. 25414 del 2022; n. 25388 del 2023);─ “Oncologia medica” (Cass. n. 17986 del 2025; n. 16268 del 2025; n.8096 del 2022; n. 26439 del 2020; n. 13280 del 2020; n. 20303 del 2019);─ “Malattie dell’apparato cardiovascolare” (Cass. Sez.

U. n. 26603 del14/10/2024; Cass. n. 29730 del 2024; n. 6739 del 2024; n. 3294 del 2024;n. 2284 del 2024; n. 33634 del 2022; n. 25388 del 2023; n. 25414 del2022).4.

Sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea.I ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno insistentemente sollecitato,anche con una seconda memoria, la rimessione alla Corte di giustiziadell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, deducendo la necessità diun’interpretazione autentica della normativa unionale rilevante ai fini delladecisione.La richiesta non può essere accolta.Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Data pubblicazione 13/05/2026Occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza della Cortedi giustizia (sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, CILFIT), il giudicenazionale le cui decisioni non sono ulteriormente impugnabili è esoneratodall’obbligo di rinvio pregiudiziale quando ricorra una delle ipotesi iviindividuate, ed in particolare quando la questione sollevata sia già stataoggetto di interpretazione da parte della Corte ovvero quando la correttaapplicazione del diritto dell’Unione si imponga con evidenza tale da nonlasciare adito a ragionevoli dubbi.Quest’ultima è certamente la condizione che ricorre nella fattispecie.L’interpretazione della disposizione unionale rilevante si presenta infattiunivoca e coerente alla luce:del dato letterale, considerato nelle diverse versioni linguistiche;del contesto sistematico della norma;della finalità perseguita dal legislatore dell’Unione.Non emergono, pertanto, ragionevoli margini di incertezza interpretativatali da giustificare l’attivazione del meccanismo di cooperazione previstodall’art. 267 TFUE, dovendosi escludere che la questione possa dar luogo asoluzioni divergenti tra gli ordinamenti degli Stati membri.Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di rinvio pregiudiziale deveessere disattesa, potendo il giudice nazionale procedere direttamenteall’applicazione del diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte digiustizia, senza violazione dell’obbligo di leale cooperazione di cui all’art. 4,par. 3, TUE.5.

Per le medesime considerazioni deve trovare accoglimento anchel’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri.Non vi è dubbio, infatti, che la specializzazione in “Medicina fisica eriabilitazione” non è compresa tra le specializzazioni comuni ad almeno dueo più Stati membri quali elencate negli artt. 5 e 7 della Direttiva75/362/Cee, né a fondare la pretesa risarcitoria può essere sufficiente lamera vicinanza semantica tra la denominazione del corso in questione equella del corso in “Fisioterapia”, esso sì invece compreso negli elenchi.Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Anche in tal caso sussistono diversi precedenti nei quali si è negato ilData pubblicazione 13/05/2026diritto al risarcimento in relazione alla frequenza del corso in parola, ai qualipuò farsi rimando anche agli effetti dell’art. 118 disp. att. c.p.c.: v.

Cass. n.18381 del 2024; n. 30749 del 2022.6.

Resta conseguentemente assorbito l’esame dell’unico motivo posto afondamento del terzo ricorso (proposto da [OSCURATO:PERSONA]), postulando essola statuizione di condanna, in relazione alla specializzazione predetta, chedeve essere cassata in accoglimento del ricorso incidentale.Il motivo, comunque, avrebbe dovuto dirsi inammissibile, ai sensidell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. per le considerazioni che si vanno qui di seguitoad esporre con riferimento alle analoghe censure proposte con i motivi dalterzo al quinto del secondo ricorso.7.

Il terzo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.In punto di quantificazione dell’importo spettante a titolo di risarcimentola Corte di merito ha, infatti, deciso conformemente alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi perconfermare o mutare l'orientamento della stessa.Come ripetutamente affermato da questa Corte, con la legge n. 370 del1999, art. 11, lo Stato italiano, in coerenza con i criteri dettati dalla Cortedi giustizia, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazionedella direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diversecomponenti, e dunque tanto il danno da mancata percezione dellaremunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto il pregiudiziorelativo all'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento neglialtri stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsiper l'accesso ai profili professionali.È stato inoltre affermato che il parametro di cui alla legge n. 370 del1999, art. 11, è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizicausalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italianoall'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosaprova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali,Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima dellaData pubblicazione 13/05/2026maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie(Cass. n. 14376 del 2015; n. 1917 del 2012; n. 5533 del 2012).È appena il caso di ribadire che non vi è alcuna violazione dellanormativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità ditrattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio delladiscrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempisuccessivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente,è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative diregolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass.19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).8.

Sono parimenti inammissibili i motivi quarto e quinto del ricorsopatrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].È invero altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che,trattandosi di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua quantificazioneequitativa — da compiersi, come detto, sulla base delle indicazionicontenute nella legge n. 370 del 1999 — comporta esclusivamente ladecorrenza degli interessi nella misura legale (e non anche la necessità dellarivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, c.c.) dalla data di messa in mora, in quanto, con lamonetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazionerisarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (Cass. n. 23635del 2014; n. 1917del 2012; n. 458 del 2019).VII.

Conclusioni.1.

Per le considerazioni che precedono devono trovare accoglimento: (a)il ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (b) il primo motivo delsecondo ricorso (patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) in quanto proposto daldott. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sua specializzazione in “Ematologiagenerale (clinica e di laboratorio)”; (c) il ricorso incidentale della Presidenzadel Consiglio dei ministri.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione aimotivi accolti e con limitato riferimento ai dottori [OSCURATO:PERSONA], MarcoNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Casini e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al giudice a quo affinché riesamini leData pubblicazione 13/05/2026domande da essi proposte alla luce dei principi sopra esposti.Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese delpresente giudizio di legittimità relativamente al rapporto tra i predettiricorrenti e l’amministrazione controricorrente.Il ricorso proposto a ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] deve invece essererigettato nel resto, in quanto relativo agli altri ricorrenti.Resta assorbito l’unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].2.

I ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], diversi dal dott. [OSCURATO:PERSONA],vanno di conseguenza condannati al pagamento, in favoredell’amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate come da dispositivo.3.

Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, neiconfronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'impostadi bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficialegiudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitataal rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte daquesta Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del2019).4.

Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.Maccoglie: (a) il ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (b) ilprimo motivo del secondo ricorso (patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), inquanto proposto del dott. [OSCURATO:PERSONA] e in relazione alla suaspecializzazione in “Ematologia generale (clinica e di laboratorio)”; (c) ilricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri; rigetta nelresto il ricorso proposto a ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito ilNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza in relazione ai motiviData pubblicazione 13/05/2026accolti e con limitato riferimento ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCiro Chiaiese; rinvia per essi ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma,comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alregolamento delle spese del presente giudizio di legittimità relativamente alrapporto tra i predetti ricorrenti e l’amministrazione controricorrente.Condanna i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], diversi dal dott.

MarcoCasini, al pagamento, in favore dell’amministrazione controricorrente, dellespese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 18.500 percompensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti soccombenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
digitalmente ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesadall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente –nonché sul ricorso successivamente proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Data pubblicazione 13/05/2026Cardani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Casavola CarloDonato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CervelliniPatrizio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente exlege;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesadall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente –nonché sul ricorso successivamente proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliato digitalmente ex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesadall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege;– controricorrente e ricorrente incidentale –e nei confronti diCampanari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Carnovale Fortunato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Caruso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CasulaMaria Valmira, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CiarelliAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4175/2023,depositata il 9 giugno 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Numerosi medici specializzati, tra cui gli odierni ricorrenti, convennerodavanti al Tribunale di Roma, nel 2017, insieme con altri medici, laPresidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e ilMinistero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido,al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttiveeuropee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE.Esposero a fondamento della domanda di aver frequentato vari corsi dispecializzazione post lauream in diverse discipline mediche senza percepirealcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativaeurounitaria, poiché lo Stato italiano solo con d.lgs. n. 257 del 1991 avevastabilito una borsa di studio annuale di £ 21.500.000 unicamente a favoredei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’annoaccademico 1991/1992.Chiesero, pertanto, il riconoscimento del loro diritto a percepireun’adeguata remunerazione e la condanna delle amministrazioni convenute,in via alternativa a titolo di risarcimento.2. L’adito Tribunale, con sentenza n. 8255/2021:─ in parziale accoglimento degli appelli proposti (tra gli altri e per quantoNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Data pubblicazione 13/05/2026qui interessa) dai dottori Campanari, Caranna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], haliquidato in favore di ciascuno di essi il risarcimento spettante, secondo gliimporti e i criteri sopra indicati, per la frequenza dei corsi di specializzazionerispettivamente in "Igiene e [OSCURATO:PERSONA] - indirizzo [OSCURATO:PERSONA]","Igiene e medicina preventiva – orientamento medicina scolastica","Radiodiagnostica" e "Medicina fisica e riabilitazione", quest’ultima perchéritenuta «equiparabile a “Fisioterapia”».─ rigettò le domande di alcuni dei medici istanti, ritenendo non compresele relative specializzazioni negli elenchi delle specializzazioni comuni a tuttio ad almeno due Stati membri; si videro per tal motivo rigettate ledomande, per quanto interessa in questa sede, i dottori:• Campanari, specializzata in “Igiene e [OSCURATO:PERSONA] –indirizzo [OSCURATO:PERSONA]”;• Campostrini, specializzato in “Oncologia medica”;• Cappelletti, specializzata in “Medicina legale e delle assicurazioni”;• Caranna, specializzata in “Igiene e medicina preventiva –orientamento medicina scolastica”;• [OSCURATO:PERSONA], specializzato in “Radiodiagnostica”;• Chiaiese, specializzato in “Medicina fisica e riabilitazione”;• Colella, specializzata in “Chirurgia d’urgenza e di prontosoccorso”;─ accolse invece le domande di altri tra i medici istanti, tra i quali, perquanto interessa:• [OSCURATO:PERSONA], specializzato in “Ematologia generale, clinica e dilaboratorio”;• Canto, specializzato in “Anestesia e rianimazione”;• Carangelo, specializzato in “Cardiochirurgia”;• [OSCURATO:PERSONA], specializzato in “Malattie apparato cardiovascolare”;• Cardani, specializzato in “Radiologia e radioterapia”;• Carozzi, specializzata in “Chirurgia generale”;• Carrara, specializzato in “Radiologia”;• Casavola, specializzato in “Radiodiagnostica”;Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026• [OSCURATO:PERSONA], per la specializzazione in “Ematologia generale, clinica e diData pubblicazione 13/05/2026laboratorio”;• Caspani, specializzata in “Neurologia”;• Centi, specializzata in “Anatomia patologica”;• Cervellini, specializzato in “Anatomia patologica”;• Cherubini, specializzato in “Medicina interna”;• Chiaiese, per la specializzazione in “Biologia clinica”;• Ciaccio, specializzato in “Chirurgia” e in “Chirurgia vascolare”;─ per questo secondo gruppo di medici ha liquidato, per ciascun istante,l’importo unitario di euro 6.713,94 (motivando la stima equitativa inrelazione all’importo fissato dall’art. 11 l. n. 370 del 1999), rapportato alladurata del corso successiva al 1° gennaio 1983.3. Pronunciando sui contrapposti gravami separatamente interposti dallaPresidenza del Consiglio dei ministri e da alcuni medici (in tutto o in partesoccombenti rispetto alle iniziali pretese), la Corte d’appello di Roma, consentenza n. 4175/2023, resa pubblica il 9 giugno 2023, successivamentecorretta ─ con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e su istanza dellostesso ─ con ordinanza del 13 gennaio 2024, notificata alle controparti il 23gennaio 2024, ha così deciso per quanto ancora in questa sede interessa:─ in accoglimento dell’appello interposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri ha rigettato le domande dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avendo in particolare ritenuto:(a) quanto ai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non indennizzabile la frequenzanel corso da entrambi seguito in “Ematologia generale, clinica e dilaboratorio” poiché di durata (tre anni, anziché quattro anni) inferiore alladurata minima prevista dalla direttiva 93/16/CEE per il corso di “Ematologiabiologica”, dato, questo, considerato indicativo della sostanziale diversitàdel corso frequentato rispetto a quello previsto dalla normativa europea, aprescindere dalla denominazione;(b) analogamente, quanto al dottor [OSCURATO:PERSONA], che il corso frequentato di“Malattie dell’apparato cardiovascolare”, in quanto previsto per la durata ditre anni, non può essere assimilato al corso di “Cardiologia”, previsto dallaNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Data pubblicazione 13/05/2026direttiva 93/16/CEE per la durata minima di cinque anni;4. Per la cassazione di tale sentenza propongono separati ricorsi,nell’ordine:─ [OSCURATO:PERSONA], per ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con un solo motivo;─ [OSCURATO:PERSONA] e altri diciotto medici (elencati in epigrafe)difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi;─ [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con unsolo motivo.Le amministrazioni statali intimate depositano separati controricorsi perresistere a ciascuno dei detti ricorsi. Con il controricorso depositato perresistere al terzo ricorso (proposto da [OSCURATO:PERSONA]) la [OSCURATO:PERSONA] delConsiglio dei ministri ha proposto ricorso incidentale con unico mezzo.5. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da ritualecomunicazione alle parti in data 26 febbraio 2026.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie; lo stessohanno fatto i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno depositatoanche una seconda memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA]. Rilievi preliminari.1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medicinei cui confronti nessuno dei tre ricorsi risulta notificato. Il solo ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta diretto anche nei confronti di tutti i medicilitisconsorti nel processo d’appello, ma non vi è prova in atti delperfezionamento della notifica nei loro confronti avviata a mezzo posta.Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, inconseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine dinotificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormail'impugnazione per essi preclusa.2. I tre ricorsi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto propostiNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattatiData pubblicazione 13/05/2026unitariamente.3. Tutti e tre i ricorsi risultano tempestivamente proposti entro il termineper impugnare e segnatamente, i primi due, entro il termine lungo ex art.327 cod. proc. civ. decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, ilterzo, entro il termine breve decorrente, ex art. 288, quarto comma, cod.proc. civ., dalla notifica dell’ordinanza di correzione dalla cui pronuncia puòdirsi effettivamente sorto l’interesse ad impugnare sia per il [OSCURATO:PERSONA] che perla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, ricorrente incidentale.Mette conto precisare che, onde stabilire l’ordine cronologico dei ricorsi,deve aversi riguardo alla data di notifica anche dei ricorsi successivi alprimo, e non a quella di deposito, come dovrebbe farsi, ex art. 371 c.p.c.,nel testo novellato applicabile ratione temporis, se si trattasse di ricorsiincidentali proposti nella sede propria del controricorso (nella specie, seinvece a questa seconda data dovesse aversi riguardo, il ricorso proposto aministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe considerarsi tardivo rispetto altermine esterno per impugnare).Non può, infatti, nella specie, trovare applicazione il principio secondocui, «per la necessaria unitarietà del processo di impugnazione contro unastessa sentenza, una volta avvenuta la notificazione della primaimpugnazione tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nellostesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'attocontenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non puòconsiderarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte,indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a séstante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispettodelle forme e dei termini risultanti dal combinato disposto degli artt. 370 e371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) diimpugnazione in astratto operativi» (v., ex multis, Cass. n. 36057 del23/11/2021; n. 5695 del 20/03/2015; n. 26622 del 06/12/2005).Tale principio presuppone, infatti, che le impugnazioni successive allaprima provengano da chi di questa abbia comunque ricevuto la notifica, neNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Data pubblicazione 13/05/2026sia o meno destinatario in quanto controparte o litisconsorte necessario oinvece quale mero litisconsorte facoltativo, ex art. 332 c.p.c.Solo in tal caso, infatti, il destinatario della notifica del primo ricorso, seintende a sua volta proporre impugnazione, deve farlo depositandocontroricorso o, in alternativa, anche con atto diversamente denominatocome ricorso, dovendo tuttavia — anche ove opti per tale seconda forma —rispettare termini e modalità di proposizione del controricorso, divenendopertanto irrilevante, nel vigore delle norme novellate dalla riforma Cartabia,ai fini della tempestività dell’impugnazione rispetto al termine esterno perimpugnare (artt. 325 o 327 c.p.c.), che egli notifichi tale atto nel terminee, invece, dirimente che entro quel termine egli lo depositi telematicamente,in caso contrario la sua ammissibilità, come ricorso tardivo, restandosubordinata, oltre che al rispetto del termine interno di quaranta giornidecorrente dalla notifica del primo ricorso, alla sussistenza dei presuppostidi cui all’art. 334 c.p.c.La condizione perché tale disciplina trovi applicazione è, però, comedetto, che il ricorrente successivo abbia ricevuto la notifica del primo ricorso.Ben si comprende, infatti, che, ove tale condizione manchi, risulterebbelesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire in giudizio (e dunqueanche di impugnare) rapportare la verifica della tempestività (e dunqueanche, eventualmente, dell’ammissibilità) della successiva impugnazione aun’attività (il deposito telematico dell’atto) che la parte, nel momento in cuisi accinge a proporre il ricorso, non avendo ricevuto la notifica dell’altruiprecedente impugnazione, non è in condizioni di conoscere come quellarilevante al detto fine.È per tale motivo che, nella specie, non avendo i ricorrenti difesi dall’Avv.Tortorella ricevuto la notifica del primo ricorso, il ricorso da essi propostodeve ritenersi tempestivo in quanto notificato all’amministrazione resistenteentro il termine lungo per impugnare (trattandosi di sentenza nonnotificata).II. Primo ricorso ([OSCURATO:PERSONA]).1. Con l’unico motivo il ricorrente principale denuncia «Violazione e falsaNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026applicazione degli articoli 5 e 7 delle direttive 75/362/CEE, nonché delleData pubblicazione 13/05/2026direttive 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE in relazione al numero 3 delprimo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile».Il dott. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata nella parte in cui haescluso che la specializzazione da lui conseguita in “Ematologia generale,clinica e di laboratorio”, della durata di tre anni, fosse compresa tra quellecontemplate dalla normativa unionale. Deduce che la Corte territorialeavrebbe erroneamente assimilato tale corso a quello di “ematologiabiologica”, avente durata quadriennale, mentre la direttiva 75/362/CEE e lasuccessiva direttiva 93/16/CEE contemplerebbero anche la specializzazionein “ematologia generale”, di durata triennale, corrispondente a quella da luifrequentata; ne conseguirebbe l’erroneità del rilievo attribuito dal giudiced’appello al dato della durata, non occorrendo alcuna prova di equipollenzalà dove la specializzazione sarebbe già espressamente prevista dalledirettive.III. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri (difesi dall’Avv.Tortorella).1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degliartt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dellesentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimentoC-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n.191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell’art. 360c.p.c.».Si contesta con tale motivo il rigetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la Corte territoriale avrebbeillegittimamente valorizzato la minore durata dei corsi in “Malattiedell’apparato cardiovascolare” ed “Ematologia generale, clinica e dilaboratorio” rispetto ai corsi ritenuti corrispondenti dalla normativaunionale. Si sostiene che, in una controversia risarcitoria fondata proprioNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026sull’inadempimento statale agli obblighi di adeguamento dei corsi alleData pubblicazione 13/05/2026direttive, il mancato rispetto della durata prevista dalla disciplinacomunitaria non potrebbe essere utilizzato come argomento per negare ildanno, poiché l’inosservanza di quei parametri costituisce precisamente unadelle conseguenze dell’inadempimento; si aggiunge che le duespecializzazioni sarebbero comunque riconducibili, anche sul pianocontenutistico e terminologico, ai corrispondenti corsi contemplati dalledirettive.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono «Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degliartt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dellesentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimentoC-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n.191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 in relazione al n. 3 dell’art. 360c.p.c.».La censura investe il rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai corsi di“Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso”, “Medicina legale e delleassicurazioni”, “Oncologia” e “Oncologia medica”. I ricorrenti assumono chela motivazione della sentenza d’appello sarebbe apodittica e non chiarirebbese il diniego dipenda dalla durata, dalla denominazione o dalla ritenutatassatività degli elenchi contenuti nelle direttive; prospettano inoltre che ild.m. 31 ottobre 1991, emanato per dare attuazione alla disciplina unionale,integrerebbe e aggiornerebbe gli elenchi delle specializzazioni conformi,sicché non potrebbe escludersene, almeno in parte, la rilevanzainterpretativa o ricognitiva anche per i corsi anteriori, e formulano istanzadi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul carattere chiuso o meno deglielenchi unionali. Rimarcano inoltre, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che neld.m. 30 gennaio 1998 è prevista l’equipollenza della specializzazione in“Chirurgia d’Urgenza e [OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Viene in conclusione formulata espressa istanza di interpello alla CGUEData pubblicazione 13/05/2026con rinvio pregiudiziale perché chiarisca «se alla stregua del dirittodell’Unione, anche alla luce della previsione di cui all’art. 1 della direttivaCEE/362/75, gli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 possono definirsi a caratterechiuso e se, alla luce delle previsioni di cui alle direttive CEE 82/76, 75/363,75/362, tali elenchi debbano ritenersi integrati ed aggiornati in sede di3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono «Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degliartt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dellesentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimentoC-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n.191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 - Violazione o falsa applicazionedell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, in relazione al n. 3dell’art. 360 c.p.c.».Essi censurano la statuizione con cui la Corte d’appello, pur accogliendoo confermando per taluni ricorrenti il diritto all’indennizzo, ha ritenuto diquantificare il danno facendo applicazione del parametro di cui all’art. 11della legge n. 370 del 1999. Sostengono che il corretto criterio risarcitoriosarebbe invece quello dell’adeguata remunerazione prevista dal d.lgs. n.257 del 1991, da assumere come parametro dell’integrale danno da perditadella possibilità di frequentare corsi conformi al diritto unionale, conconseguente necessità di riconsiderare anche le questioni di compatibilitàdell’art. 11 citato con i principi di effettività, equivalenza e proporzionalitàdel rimedio risarcitorio.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano «Violazione o falsaapplicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 dellaLegge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, nonché omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazioneal n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Con tale mezzo si deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteData pubblicazione 13/05/2026escluso rivalutazione monetaria e interessi compensativi, qualificando ilcredito risarcitorio come debito di valuta. Secondo i ricorrenti, trattandosidi debito di valore nascente da illecito dello Stato per omesso recepimentodelle direttive, avrebbero dovuto essere riconosciuti sia il danno emergenteda svalutazione sia il lucro cessante da ritardato conseguimentodell’equivalente monetario, da calcolarsi sulle somme via via rivalutate.5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono «Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degliartt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dellesentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimentoC-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; Violazionee falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispettodei beni); dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 - Violazione ofalsa applicazione dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91,in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».La censura ribadisce, sotto il profilo convenzionale e costituzionale,l’inadeguatezza del ristoro riconosciuto ai medici ricorrenti, prospettando laviolazione del diritto al pacifico godimento dei beni e il caratterediscriminatorio della disciplina applicata dalla Corte territoriale. Si assumeche la liquidazione ancorata all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, unita aldiniego di rivalutazione e interessi compensativi, comporti un sacrificiosproporzionato e discriminatorio rispetto ai medici che hanno fruito dellaborsa di studio ex d.lgs. n. 257 del 1991 o delle erogazioni riconosciute nel1999 ai destinatari di giudicati amministrativi, con conseguente richiesta dirinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.IV. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce «Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degliNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026artt. 5 e 189 del Trattato CEE delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delleData pubblicazione 13/05/2026sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimentoC-131/97) e del 3 ottobre 2000; della sentenza della Corte di GiustiziaEuropea 3 marzo 2022 (procedimento n. C–590/20); degli artt. 2, 3, 10 e97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.Uff., 16 agosto, n. 191) e dell’art. 11 della Legge n. 370/99 - Violazione ofalsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98 (in G.U.C.E. 11 maggio1998, n. L 139) e LEGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31dicembre 1998, n. L 359); Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 delProtocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni); degli artt. 1223, 1226,1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs. n. 257/91,nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto diliquidazione del danno».Il dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto dell’avvenuta correzione dell’errore materialein ordine al riconoscimento della somma dovuta per il corso di “Medicinafisica e riabilitazione”, censura la sentenza d’appello nella parte in cui harigettato le ulteriori domande dell’appellante incidentale relative al criteriodi quantificazione del danno e agli accessori. In sintesi, il ricorrente sostieneche il parametro dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 non assicurerebbeun ristoro effettivo e proporzionato, che il credito risarcitorio dovrebbequalificarsi come debito di valore con conseguente spettanza dirivalutazione monetaria e interessi compensativi e che il complessivoassetto interpretativo accolto dalla Corte territoriale si porrebbe in contrastocon i principi desumibili dalla giurisprudenza unionale, anche alla luce dellasentenza CGUE 3 marzo 2022, causa C-590/20, nonché con l’art. 1 delProtocollo addizionale alla CEDU; chiede inoltre, in via subordinata, rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia sulle questioni relative alla correttadeterminazione del risarcimento e alla natura del credito.V. Ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri denuncia «Violazione e falsa applicazione delle Direttive82/362/CEE, 75/363/CEE, 75/362/CEE, 93/16/CEE, art. 11 disp. prel. c.c.Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Data pubblicazione 13/05/2026ed art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.».L’Amministrazione censura la sentenza, come corretta in sede diprocedimento ex artt. 287 ss. c.p.c., nella parte in cui ha riconosciuto ildiritto del dott. [OSCURATO:PERSONA] all’indennizzo per la specializzazione in “Medicinafisica e riabilitazione”. Deduce che, alla data di immatricolazione del mediconel 1990, erano vigenti le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, che noncontemplavano tale specializzazione fra quelle remunerabili e prevedevano,invece, il diverso corso di “Fisioterapia”, di durata triennale; assumepertanto che la successiva equiparazione desumibile dall’allegato C delladirettiva 93/16/CEE non potrebbe operare retroattivamente, e che ilsanitario non avrebbe comunque assolto all’onere di provare una concretaequipollenza tra il corso frequentato e quello unionale di riferimento.VI. Scrutinio dei motivi di ricorso.1. Sono fondati l’unico motivo del ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sua specializzazione in “Ematologia Generale(clinica e di laboratorio)”, ed il primo motivo del primo del ricorso successivo(patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), ma solo in quanto relativo alla posizionedel dott. [OSCURATO:PERSONA], per la sua specializzazione nella stessa predettamateria.Trattasi infatti di specializzazione già espressamente contemplatanell’art. 7, comma 2, della Direttiva 75/362/CEE.Erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la durata di legge delcorso frequentato dall’appellante, tre anni, anziché quattro anni, durataminima prevista dalla direttiva 93/16/CEE per il corso di “Ematologiabiologica”, sia indicativa della sostanziale diversità del corso frequentatorispetto a quello previsto dalla normativa europea, a prescindere dalladenominazione.Come fondatamente rilevato in ricorso, l’assunto è errato anzituttoperché motivato in relazione alla specializzazione in “Ematologia biologica”senza considerare che la corrispondenza andava valutata in relazione alladiversa specializzazione in “Ematologia generale” essa pure contemplataespressamente, al pari di “Ematologia biologica”, nella menzionataNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026disposizione della Direttiva.Data pubblicazione 13/05/2026In ogni caso varrà rammentare che ─ come questa Corte ha già più volteaffermato con riferimento alle specializzazioni di durata del corso inferiorea quella “unionale” ─ essendo lo Stato tenuto ad adeguare i corsi dispecializzazione alle prescrizioni delle direttive comunitarie anche conriguardo alla loro durata, il fatto che il mancato adeguamento abbiaeventualmente comportato una durata inferiore del corso non toglie che ilmedico abbia subìto il danno da mancata percezione della remunerazioneper la durata del corso frequentato (v., da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 11577del 28/04/2026; Sez. 3, n. 11412 del 27/04/2026; ma v. già, richiamate daentrambe, Cass., Sez. 3, n. 19748 del 23/07/2019; n. 1059 del 17/01/2019,che a sua volta richiama Cass., Sez. L., n. 10611 del 22/05/2015; Sez. 3,n. 16663 del 09/08/2016; Sez. 3, n. 20411 del 11/10/2016; Sez. 3, n.3537 del 05/06/2018).2. Sono invece infondati il secondo motivo del ricorso patrocinatodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ─ riferito alla posizione dei dottori Colella (specializzatain "Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso"), Cappelletti (specializzata in"Medicina legale e delle assicurazioni"), [OSCURATO:PERSONA] (per la sua ulteriorespecializzazione in "Oncologia") e Campostrini (specializzato in "Oncologiamedica") ─ ed anche il primo motivo dello stesso ricorso, in quanto riferitoal dott. [OSCURATO:PERSONA], specializzato in "Malattie dell’apparato cardiorespiratorio".In particolare, con riferimento alle specializzazioni cui è riferito ilsecondo motivo, va anzitutto rilevato che, diversamente da quanto dedottoin ricorso, la giustificazione del rigetto della pretesa risarcitoria appareunivocamente rappresentata, nella sentenza impugnata, dalla mancatainclusione delle stesse negli elenchi delle direttive, da un lato, e, dall’altro,dalla mancata dimostrazione della equipollenza dei corsi quali di fattofrequentati a quelli comuni ad almeno due o più Stati membri.In ogni caso, quand’anche così non fosse e per essi la giustificazionefosse da ritenere rappresentata solo dal rilievo della durata inferiore rispettoa quella prevista dalle Direttive, non potrebbe comunque giungersi a diversoesito, risultando comunque la decisione corretta in iure e dovendosi dunqueNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026solo provvedere alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384,Data pubblicazione 13/05/2026quarto comma, cod. proc. civ..E ciò è quanto deve dirsi con riferimento al primo motivo, per laposizione del dr. [OSCURATO:PERSONA] e la sua specializzazione in "Malattie dell’apparatocardiorespiratorio".È bensì vero che la motivazione al riguardo addotta dalla Corte d’appello,che ha escluso che tale corso possa essere assimilato al corso di“Cardiologia”, previsto dalla direttiva 93/16/CEE, per essere il primoprevisto per la durata di tre anni invece che cinque, durata minima del corsoin “Cardiologia”, non può di per sé considerarsi dirimente alla stregua delprincipio sopra esposto a proposito della specializzazione in “Ematologiagenerale”. Nondimeno, il rigetto della pretesa risarcitoria si rivela correttodal momento che, al di là del mero aspetto temporale, non risultanoacquisiti in giudizio, né tanto meno il ricorso ne dà specifica indicazione,elementi indicativi dei relativi fatti costitutivi.È sufficiente in proposito rammentare che le Sezioni Unite di questaCorte, con sentenza n. 26603 del 14/10/2024, hanno enunciato il principiodi diritto -che va qui ribadito- secondo il quale «Non possono pretenderedallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delledirettive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro iquali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplatadalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fattoalle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazioneconseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi allenorme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991»Ciò deve dirsi anche con riferimento alle previsioni del d.m. 30 gennaio1998, invocato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Tale provvedimento, infatti, non stabilisce alcuna equipollenza tra lespecializzazioni previste dall’ordinamento interno e quelle indicate nelledirettive comunitarie, ma disciplina unicamente l’equipollenza tra lespecializzazioni interne ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalleAziende Sanitarie e Ospedaliere, per l’attribuzione della qualifica diNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026dirigente.Data pubblicazione 13/05/2026Una disciplina, dunque, del tutto irrilevante ai fini in discorso, come giàpiù volte rimarcato da questa Corte (v. ex multis Cass. n. 4575 del 2022;n. 20303 del 2019; n. 1058 del 2019).3. In quanto, dunque, negli esiti conforme ai principi surrichiamati lasentenza impugnata si sottrae alle censure formulate.Sarà utile comunque rammentare che in numerosi precedenti – dei qualiqui di seguito si indicano solo alcuni, anche agli effetti dell’art. 118 disp. att.c.p.c. ─ questa Corte ha già ritenuto infondate richieste di risarcimento infattispecie identiche:─ “Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso” (Cass. n. 16265 del 2025; n.4277 del 2025; n. 15203 del 2024; n. 25363 del 2022; n. 147 del 2016);─ “Medicina legale e delle assicurazioni” (Cass. Sez. U. n. 26603 del2024; Cass. n. 7802 del 2026; n. 15080 del 2023; n. 25414 del 2022; n.28440 del 2020; n. 17986 del 2025);─ “Oncologia” (Sez. U. n. 26603 del 2024; Cass. n. 2054 del 2026; n.16268 del 2022; n. 10580 del 2023; n. 15203 del 2024; n. 3175 del 2024;n. 25414 del 2022; n. 25388 del 2023);─ “Oncologia medica” (Cass. n. 17986 del 2025; n. 16268 del 2025; n.8096 del 2022; n. 26439 del 2020; n. 13280 del 2020; n. 20303 del 2019);─ “Malattie dell’apparato cardiovascolare” (Cass. Sez. U. n. 26603 del14/10/2024; Cass. n. 29730 del 2024; n. 6739 del 2024; n. 3294 del 2024;n. 2284 del 2024; n. 33634 del 2022; n. 25388 del 2023; n. 25414 del2022).4. Sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea.I ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno insistentemente sollecitato,anche con una seconda memoria, la rimessione alla Corte di giustiziadell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, deducendo la necessità diun’interpretazione autentica della normativa unionale rilevante ai fini delladecisione.La richiesta non può essere accolta.Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Data pubblicazione 13/05/2026Occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza della Cortedi giustizia (sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, CILFIT), il giudicenazionale le cui decisioni non sono ulteriormente impugnabili è esoneratodall’obbligo di rinvio pregiudiziale quando ricorra una delle ipotesi iviindividuate, ed in particolare quando la questione sollevata sia già stataoggetto di interpretazione da parte della Corte ovvero quando la correttaapplicazione del diritto dell’Unione si imponga con evidenza tale da nonlasciare adito a ragionevoli dubbi.Quest’ultima è certamente la condizione che ricorre nella fattispecie.L’interpretazione della disposizione unionale rilevante si presenta infattiunivoca e coerente alla luce:del dato letterale, considerato nelle diverse versioni linguistiche;del contesto sistematico della norma;della finalità perseguita dal legislatore dell’Unione.Non emergono, pertanto, ragionevoli margini di incertezza interpretativatali da giustificare l’attivazione del meccanismo di cooperazione previstodall’art. 267 TFUE, dovendosi escludere che la questione possa dar luogo asoluzioni divergenti tra gli ordinamenti degli Stati membri.Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di rinvio pregiudiziale deveessere disattesa, potendo il giudice nazionale procedere direttamenteall’applicazione del diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte digiustizia, senza violazione dell’obbligo di leale cooperazione di cui all’art. 4,par. 3, TUE.5. Per le medesime considerazioni deve trovare accoglimento anchel’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri.Non vi è dubbio, infatti, che la specializzazione in “Medicina fisica eriabilitazione” non è compresa tra le specializzazioni comuni ad almeno dueo più Stati membri quali elencate negli artt. 5 e 7 della Direttiva75/362/Cee, né a fondare la pretesa risarcitoria può essere sufficiente lamera vicinanza semantica tra la denominazione del corso in questione equella del corso in “Fisioterapia”, esso sì invece compreso negli elenchi.Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Anche in tal caso sussistono diversi precedenti nei quali si è negato ilData pubblicazione 13/05/2026diritto al risarcimento in relazione alla frequenza del corso in parola, ai qualipuò farsi rimando anche agli effetti dell’art. 118 disp. att. c.p.c.: v. Cass. n.18381 del 2024; n. 30749 del 2022.6. Resta conseguentemente assorbito l’esame dell’unico motivo posto afondamento del terzo ricorso (proposto da [OSCURATO:PERSONA]), postulando essola statuizione di condanna, in relazione alla specializzazione predetta, chedeve essere cassata in accoglimento del ricorso incidentale.Il motivo, comunque, avrebbe dovuto dirsi inammissibile, ai sensidell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. per le considerazioni che si vanno qui di seguitoad esporre con riferimento alle analoghe censure proposte con i motivi dalterzo al quinto del secondo ricorso.7. Il terzo motivo del ricorso patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.In punto di quantificazione dell’importo spettante a titolo di risarcimentola Corte di merito ha, infatti, deciso conformemente alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi perconfermare o mutare l'orientamento della stessa.Come ripetutamente affermato da questa Corte, con la legge n. 370 del1999, art. 11, lo Stato italiano, in coerenza con i criteri dettati dalla Cortedi giustizia, ha compiuto una aestimatio del danno da ritardata attuazionedella direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diversecomponenti, e dunque tanto il danno da mancata percezione dellaremunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto il pregiudiziorelativo all'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento neglialtri stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsiper l'accesso ai profili professionali.È stato inoltre affermato che il parametro di cui alla legge n. 370 del1999, art. 11, è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizicausalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italianoall'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosaprova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali,Numero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima dellaData pubblicazione 13/05/2026maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie(Cass. n. 14376 del 2015; n. 1917 del 2012; n. 5533 del 2012).È appena il caso di ribadire che non vi è alcuna violazione dellanormativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità ditrattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio delladiscrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempisuccessivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente,è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative diregolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass.19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).8. Sono parimenti inammissibili i motivi quarto e quinto del ricorsopatrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].È invero altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che,trattandosi di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua quantificazioneequitativa — da compiersi, come detto, sulla base delle indicazionicontenute nella legge n. 370 del 1999 — comporta esclusivamente ladecorrenza degli interessi nella misura legale (e non anche la necessità dellarivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, c.c.) dalla data di messa in mora, in quanto, con lamonetizzazione effettuata dalla legge n. 370 del 1999, l'obbligazionerisarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (Cass. n. 23635del 2014; n. 1917del 2012; n. 458 del 2019).VII. Conclusioni.1. Per le considerazioni che precedono devono trovare accoglimento: (a)il ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (b) il primo motivo delsecondo ricorso (patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) in quanto proposto daldott. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sua specializzazione in “Ematologiagenerale (clinica e di laboratorio)”; (c) il ricorso incidentale della Presidenzadel Consiglio dei ministri.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione aimotivi accolti e con limitato riferimento ai dottori [OSCURATO:PERSONA], MarcoNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026Casini e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio al giudice a quo affinché riesamini leData pubblicazione 13/05/2026domande da essi proposte alla luce dei principi sopra esposti.Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese delpresente giudizio di legittimità relativamente al rapporto tra i predettiricorrenti e l’amministrazione controricorrente.Il ricorso proposto a ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] deve invece essererigettato nel resto, in quanto relativo agli altri ricorrenti.Resta assorbito l’unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].2. I ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], diversi dal dott. [OSCURATO:PERSONA],vanno di conseguenza condannati al pagamento, in favoredell’amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate come da dispositivo.3. Poiché la parte vittoriosa è una amministrazione dello Stato, neiconfronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'impostadi bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficialegiudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitataal rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte daquesta Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del2019).4. Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Maccoglie: (a) il ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA]; (b) ilprimo motivo del secondo ricorso (patrocinato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), inquanto proposto del dott. [OSCURATO:PERSONA] e in relazione alla suaspecializzazione in “Ematologia generale (clinica e di laboratorio)”; (c) ilricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri; rigetta nelresto il ricorso proposto a ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito ilNumero registro generale 1339/2024Numero sezionale 1582/2026Numero di raccolta generale 14036/2026ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza in relazione ai motiviData pubblicazione 13/05/2026accolti e con limitato riferimento ai dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCiro Chiaiese; rinvia per essi ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma,comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alregolamento delle spese del presente giudizio di legittimità relativamente alrapporto tra i predetti ricorrenti e l’amministrazione controricorrente.Condanna i ricorrenti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], diversi dal dott. MarcoCasini, al pagamento, in favore dell’amministrazione controricorrente, dellespese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 18.500 percompensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti soccombenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca
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