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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 32796/2022

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9 ORDINANZA sul ricorso 17485/2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Andronico n.24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1328/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del 25/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1328/2019 del 26.3.2019, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla O.P. [OSCURATO:PERSONA] S.C.A. (d'ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) avverso il lodo arbitrale depositato il 27.4.2017 - nell'ambito del giudizio arbitrale pendente tra la predetta società e la [OSCURATO:SOCIETA]. - con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato e dichiarato l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] al contratto dì cessione di pomodoro campagna 2015, per avere consegnato a [OSCURATO:SOCIETA]. 8.278,18 tonnellate di pomodoro in meno rispetto alla media del territorio, determinando a carico di [OSCURATO:PERSONA] e a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. una penale nella somma di C 248.354,00.

Il giudice d'appello, per quanto ancora rileva, pur dando atto che il lodo arbitrale non aveva pronunciato sulla domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] (diretta ad ottenere l'addebito della penale a [OSCURATO:SOCIETA], per non aver ritirato il quantitativo di pomodoro offerto da [OSCURATO:PERSONA]) con la motivazione (in realtà erronea) che tale domanda era stata rinunciata in quanto non riproposta nelle conclusioni, ha comunque rigettato il primo motivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] di nullità del lodo per mancata pronuncia sulla predetta domanda riconvenzionale.

In particolare, la Corte d'Appello ha, infatti, osservato che l'accertamento contenuto nel lodo, relativo all'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all'obbligo di consegna del quantitativo di pomodoro contrattualmente previsto, si poneva, in ogni caso, in contrasto logico-giuridico con la domanda riconvenzionale formulata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere il pagamento della penale per la mancata accettazione del pomodoro.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112 e 829 comma 10 n. 12 proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che gli arbitri, pur avendo dichiarato rinunciata la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], abbiano implicitamente rigettato quella stessa domanda per effetto dell'accoglimento della domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., stante l'incompatibilità logico-giuridica tra le due contrapposte pretese.

In particolare, deduce la ricorrente che il principio di diritto affermato dalla sentenza impugnata - relativo all'implicito rigetto delle domande/eccezioni ove incompatibili con l'impostazione logico-giuridica seguita dalla sentenza sulle domande/eccezioni espressamente decise - trova applicazione solo nel caso in cui difetti un'espressa statuizione nel giudizio in ordine alla domanda e/o eccezione di cui sia stato omesso l'esame.

Solo in questo caso, infatti, si può presumere che il giudice, pur non prendendo espressamente in esame quella domanda/eccezione l'abbia nondimeno considerata e disattesa, motivando espressamente su altre domande/eccezioni incompatibili sul piano logico- giuridico con quelle non oggetto di espressa pronuncia.

Tuttavia, nel caso di specie, il lodo arbitrale non si era limitato a non pronunciare sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della penale, ma ha anche motivato, sul punto, dichiarando espressamente rinunciata quella domanda.Era stata quindi questa la ragione per cui gli arbitri avevano omesso di provvedere sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA], e non per l'implicito rigetto derivante dall'accoglimento della domanda di [OSCURATO:SOCIETA]..

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112 e 829 comma 10 n. 12 proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto implicitamente rigettata la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], per incompatibilità logico-giuridica con la domanda accolta di [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante l'espressa presenza nel lodo di una declaratoria di rinuncia alla domanda riconvenzionale.

3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati, anche se deve modificata la motivazione ex art. 384 ult comma c.p.c..

A tal proposito, va preliminarmente osservato che la Corte d'Appello, come già sopra riportato nella parte narrativa, ha ritenuto insussistente la dedotta nullità del lodo arbitrale per omessa pronuncia sulla domanda ríconvenzionale sul rilievo che, ponendosi l'accertamento contenuto nel lodo, relativo all'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all'obbligo di consegna del quantitativo di pomodoro contrattualmente previsto, in contrasto logico-giuridico con la domanda riconvenzionale formulata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] (diretta a ottenere il pagamento della penale per la mancata accettazione del pomodoro), il mancato esame della domanda riconvenzionale non era che una conseguenza logica dell'accoglimento della domanda principale di [OSCURATO:SOCIETA], dovendo, in questi termini, ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto.

Va, tuttavia, rilevato che, la stessa Corte d'Appello, nell'affermare tale principio, aveva altresì dato atto che il Collegio arbitrale, nel non pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, aveva (erroneamente) considerato la stessa domanda rinunciata, di talchè non è agevole ritenere che gli arbitri avessero consapevolmente adottato, sulla domanda riconvenzionale, una statuizione implicita di rigetto.

Se, da un lato, deve dunque convenirsi con la società ricorrente che il motivo per cui il collegio arbitrale non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale non risiede tanto nella indiscutibile incompatibilità logico-giuridica di quest'ultima con la domanda principale, quanto nell'erroneo convincimento che tale riconvenzionale fosse stata rinunciata, dall'altro, non è, tuttavia, comunque ipotizzabile un rinvio alla Corte d'Appello.

Infatti, la pacifica incompatibilità logico-giuridica della domanda principale svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. - per la quale vi è stata una statuizione di accoglimento ormai coperta da giudicato - con quella contrapposta riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] esclude che la Corte d'Appello debba provvedere ad accertare l'omessa pronuncia su una domanda riconvenzionale comunque non accoglibile.

In proposito, questa Corte (vedi Cass. n. 16171 del 28/06/2017; conf. n. 9693/2018; vedi anche n. 2313/2010), nell'applicare, già da tempo, il parametro del giusto processo, ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Tale principio, seppur pronunciato nella situazione sopra esposta, è, in generale, sempre applicabile tutte le volte in cui principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., rivelano l'inutilità di un annullamento di una decisione giurisdizionale - anche il lodo arbitrale ha una tale natura, come recentemente confermato da Cass.

S.U. n. 23418/2020 - per una violazione di natura meramente processuale, allorquando vi sia un'evidenza che l'organo giudicante a cui sarebbe rinviata la causa non potrebbe che rigettare (per la sua indiscutibile infondatezza) la domanda per la quale vi era stata l'omessa pronuncia (nel caso di specie, come detto, in ragione della sua incompatibilità logico-giuridica con la domanda principale già accolta con statuizione ormai passata in giudicato).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 8.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 17485/2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Andronico n.24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1328/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del 25/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1328/2019 del 26.3.2019, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla O.P. [OSCURATO:PERSONA] S.C.A. (d'ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) avverso il lodo arbitrale depositato il 27.4.2017 - nell'ambito del giudizio arbitrale pendente tra la predetta società e la [OSCURATO:SOCIETA]. - con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato e dichiarato l'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] al contratto dì cessione di pomodoro campagna 2015, per avere consegnato a [OSCURATO:SOCIETA]. 8.278,18 tonnellate di pomodoro in meno rispetto alla media del territorio, determinando a carico di [OSCURATO:PERSONA] e a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. una penale nella somma di C 248.354,00. Il giudice d'appello, per quanto ancora rileva, pur dando atto che il lodo arbitrale non aveva pronunciato sulla domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] (diretta ad ottenere l'addebito della penale a [OSCURATO:SOCIETA], per non aver ritirato il quantitativo di pomodoro offerto da [OSCURATO:PERSONA]) con la motivazione (in realtà erronea) che tale domanda era stata rinunciata in quanto non riproposta nelle conclusioni, ha comunque rigettato il primo motivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] di nullità del lodo per mancata pronuncia sulla predetta domanda riconvenzionale. In particolare, la Corte d'Appello ha, infatti, osservato che l'accertamento contenuto nel lodo, relativo all'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all'obbligo di consegna del quantitativo di pomodoro contrattualmente previsto, si poneva, in ogni caso, in contrasto logico-giuridico con la domanda riconvenzionale formulata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], diretta a ottenere il pagamento della penale per la mancata accettazione del pomodoro. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112 e 829 comma 10 n. 12 proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto che gli arbitri, pur avendo dichiarato rinunciata la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], abbiano implicitamente rigettato quella stessa domanda per effetto dell'accoglimento della domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., stante l'incompatibilità logico-giuridica tra le due contrapposte pretese. In particolare, deduce la ricorrente che il principio di diritto affermato dalla sentenza impugnata - relativo all'implicito rigetto delle domande/eccezioni ove incompatibili con l'impostazione logico-giuridica seguita dalla sentenza sulle domande/eccezioni espressamente decise - trova applicazione solo nel caso in cui difetti un'espressa statuizione nel giudizio in ordine alla domanda e/o eccezione di cui sia stato omesso l'esame. Solo in questo caso, infatti, si può presumere che il giudice, pur non prendendo espressamente in esame quella domanda/eccezione l'abbia nondimeno considerata e disattesa, motivando espressamente su altre domande/eccezioni incompatibili sul piano logico- giuridico con quelle non oggetto di espressa pronuncia. Tuttavia, nel caso di specie, il lodo arbitrale non si era limitato a non pronunciare sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della penale, ma ha anche motivato, sul punto, dichiarando espressamente rinunciata quella domanda.Era stata quindi questa la ragione per cui gli arbitri avevano omesso di provvedere sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA], e non per l'implicito rigetto derivante dall'accoglimento della domanda di [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112 e 829 comma 10 n. 12 proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto implicitamente rigettata la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], per incompatibilità logico-giuridica con la domanda accolta di [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante l'espressa presenza nel lodo di una declaratoria di rinuncia alla domanda riconvenzionale. 3. Entrambi i motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati, anche se deve modificata la motivazione ex art. 384 ult comma c.p.c.. A tal proposito, va preliminarmente osservato che la Corte d'Appello, come già sopra riportato nella parte narrativa, ha ritenuto insussistente la dedotta nullità del lodo arbitrale per omessa pronuncia sulla domanda ríconvenzionale sul rilievo che, ponendosi l'accertamento contenuto nel lodo, relativo all'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] all'obbligo di consegna del quantitativo di pomodoro contrattualmente previsto, in contrasto logico-giuridico con la domanda riconvenzionale formulata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] (diretta a ottenere il pagamento della penale per la mancata accettazione del pomodoro), il mancato esame della domanda riconvenzionale non era che una conseguenza logica dell'accoglimento della domanda principale di [OSCURATO:SOCIETA], dovendo, in questi termini, ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto. Va, tuttavia, rilevato che, la stessa Corte d'Appello, nell'affermare tale principio, aveva altresì dato atto che il Collegio arbitrale, nel non pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, aveva (erroneamente) considerato la stessa domanda rinunciata, di talchè non è agevole ritenere che gli arbitri avessero consapevolmente adottato, sulla domanda riconvenzionale, una statuizione implicita di rigetto. Se, da un lato, deve dunque convenirsi con la società ricorrente che il motivo per cui il collegio arbitrale non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale non risiede tanto nella indiscutibile incompatibilità logico-giuridica di quest'ultima con la domanda principale, quanto nell'erroneo convincimento che tale riconvenzionale fosse stata rinunciata, dall'altro, non è, tuttavia, comunque ipotizzabile un rinvio alla Corte d'Appello. Infatti, la pacifica incompatibilità logico-giuridica della domanda principale svolta da [OSCURATO:SOCIETA]. - per la quale vi è stata una statuizione di accoglimento ormai coperta da giudicato - con quella contrapposta riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] esclude che la Corte d'Appello debba provvedere ad accertare l'omessa pronuncia su una domanda riconvenzionale comunque non accoglibile. In proposito, questa Corte (vedi Cass. n. 16171 del 28/06/2017; conf. n. 9693/2018; vedi anche n. 2313/2010), nell'applicare, già da tempo, il parametro del giusto processo, ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto. Tale principio, seppur pronunciato nella situazione sopra esposta, è, in generale, sempre applicabile tutte le volte in cui principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., rivelano l'inutilità di un annullamento di una decisione giurisdizionale - anche il lodo arbitrale ha una tale natura, come recentemente confermato da Cass. S.U. n. 23418/2020 - per una violazione di natura meramente processuale, allorquando vi sia un'evidenza che l'organo giudicante a cui sarebbe rinviata la causa non potrebbe che rigettare (per la sua indiscutibile infondatezza) la domanda per la quale vi era stata l'omessa pronuncia (nel caso di specie, come detto, in ragione della sua incompatibilità logico-giuridica con la domanda principale già accolta con statuizione ormai passata in giudicato). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 8.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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