CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37616/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 4 febbraio 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale milanese in data 12 marzo 2019 per il delitto di tentato furto di beni custoditi all'interno di un'autovettura e per la contravvenzione di porto e detenzione in luogo pubblico di un coltello multiuso: reati commessi in data 13 novembre 2018. Quattro i motivi di lagnanza. 1.1. Con il primo motivo/ l'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della figura del c.d. reato impossibile (art. 49, comma 2, cod.pen.), atteso che nel percorso argomentativo della sentenza non si fa alcun riferimento a beni specifici presenti nell'autovettura e che il Ghouwati intendesse sottrarre: richiamando l'indirizzo teorico in base al quale l'inidoneità dell'azione o l'inesistenza dell'oggetto dev'essere accertata in concreto, il deducente censura la motivazione laddove M afferma che l'inesistenza dell'oggetto che integra il reato impossibile é unicamente quella in cui l'oggetto sia inesistente in rerum natura: ciò stride con il principio di necessaria offensività che deve caratterizzare il reato. 1.2. Con il secondo motivq il deducente lamenta l'inosservanza dell'art. 131- bis cod.pen.: la non punibilità per particolare tenuità del fatto non é stata riconosciuta perché la Corte di merito si é lasciata condizionare dai precedenti penali dell'imputato e non ha fatto riferimento ad alcuno dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod.pen.. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 15, D.Lgs. n. 286/1998, atteso che la Corte di merito ha omesso di motivare circa la sussistenza del requisito della pericolosità sociale dell'imputato ai fini della sua espulsione. 1.4. Con il quarto motivoiil ricorrente lamenta violazione dell'art. 164 cod.pen. a proposito della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, riguardo alla quale la Corte di merito si é lasciata condizionare dai precedenti dattiloscopici del Ghouwati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. Quanto al primo motivo, é ius receptum che, in tema di reato impossibile, il giudizio sull'insussistenza dell'oggetto idoneo ad escludere la punibilità ai sensi dell'art. 49 cpv. cod. pen. deve essere effettuato con valutazione ex ante. Costituisce pertanto tentativo punibile e non reato impossibile il comportamento di chi si introduce in una vettura per commettere furto di cose nella stessa contenute posto che, con valutazione ex ante, nella vettura sono normalmente contenute cose che possono essere oggetto di furto (Sez. 5, Sentenza n. 84 del 09/12/1996, dep. 1997, Tansino, Rv. 206562; in senso conforme vds. Sez. 5, Sentenza n. 4269 del 13/10/2000, Benmoussa, Rv. 217914; e vds. anche Sez. 3, Sentenza n. 16499 del 08/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275569). Nella specie, quindi, il fatto che non sia stata accertata all'interno del veicolo la presenza di beni suscettibili di furto non vale a qualificare la condotta ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod.pen., trattandosi di accertamento intervenuto ex post. Quanto al secondo motivo, é ben vero che la pena astrattamente prevista per il delitto di tentato furto monoaggravato (a seguito dell'esclusione in primo grado dell'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede) sarebbe astrattamente compatibile con quella di cinque anni di reclusione, stabilita dall'art. 131-bis comma 1 cod.pen. come limite massimo di pena edittale per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; ma é noto - ed é affermato dalla giurisprudenza,. anche apicalef di legittimità - che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Nel caso di specie, oltre a prendere in considerazione i precedenti penali dell'imputato - anche ai fini della valutazione di abitualità della condotta, anch'essa ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità -, la Corte di merito richiama la valutazione della gravità del fatto nella sua interezza, anche con riferimento al fatto che, contestualmente, il Ghouwati si rendeva responsabile dell'ulteriore reato di porto ingiustificato di un coltello: ciò che integra senz'altro la valutazione dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod.pen.. Quanto al terzo motivo, relativo alla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 15, D.Lgs. 286/1998, va ricordato che agli effetti penali la pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice che deve tener conto, tra l'altro, della capacità criminale dell'imputato, nonché di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 cod. pen. (vds. da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408). Nella specie, tali requisiti argomentativi risultano pienamente integrati, a considerare che la Corte di merito fa riferimento al fatto che, oltre ai precedenti penali dell'imputato (di cui la sentenza impugnata fa menzione, avendo cura di precisare che il prevenuto si rendeva responsabile fin dal 1994 di vari furti e rapine, con diversi alias), lo stesso é gravato da ben 26 giudizi pendenti a suo carico, ciò che costituisce senz'altro indice di una spiccata indole delinquenziale. Per ragioni analoghe é manifestamente infondato anche il quarto motivo di lagnanza, riferito al diniego della sospensione condizionale della pena, in relazione al quale, sulla scorta della vita anteatta del giudicabile, la Corte di merito perviene a una prognosi negativa circa la futura astensione dal commettere reati: si rammenta, del resto, che la prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l'inutilizzabilità, ed anzi l'art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell'autorità giudiziaria ad essi "ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale" (Sez. 5, Sentenza n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, A., Rv. 278685). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]