CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 10334/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce (in termini peraltro generici) l'erronea determinazione della pena e la violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, non viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che, avendo mutato i componenti del computo della pena per il reato ascritto - nel caso di specie per la sopravvenienza di un nuovo trattamento sanzionatorio più favorevole agli imputati - operi, per le già concesse attenuanti generiche, una riduzione minore, sia in termini assoluti, sia in termini di rapporto proporzionale, rispetto a quella effettuata, in ordine a tale componente, dal primo giudice (Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022 dep. 05/01/2023, Cundari, Rv. 284311); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024 Il ponsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]