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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28834/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'imputato è stato assolto dal reato previsto dall'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto, e nei suoi confronti è stata disposta la confisca del coltello già oggetto di sequestro, a norma dell'art. 6 della successiva legge n. 152 del 1975; che tale confisca è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nelle ipotesi, qui non riscontrabili, di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv. 272085-01); Rilevato che il ricorso, manifestamente infondato in diritto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che l'imputato è stato assolto dal reato previsto dall'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto, e nei suoi confronti è stata disposta la confisca del coltello già oggetto di sequestro, a norma dell'art. 6 della successiva legge n. 152 del 1975; che tale confisca è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nelle ipotesi, qui non riscontrabili, di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv. 272085-01); Rilevato che il ricorso, manifestamente infondato in diritto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28834/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris