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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18847/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Massa di Somma avverso la sentenza in data 22/04/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza in data 22/04/2022 della Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente presentato ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato in violazione di quanto specificamente prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.-

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Massa di Somma avverso la sentenza in data 22/04/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza in data 22/04/2022 della Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente presentato ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato in violazione di quanto specificamente prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.- 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16
Sentenza Cassazione n. 18847/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris