CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 25198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso il 27 ottobre 2021. Ritenuto che il motivo proposto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 47 ord. pen.) rappresenta doglianza non consentita in sede di legittimità, in quanto riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della ordinanza impugnata. Rilevato, infatti, che il Tribunale non si è limitato, come dedotto, a considerare l'atteggiamento giustificativo nei confronti dei reati commessi, ma si è diffuso nel dare conto del percorso critico di riflessione intrapreso dal condannato e dell'esito dell'osservazione dell'equipe che ha concluso nel senso dell'opportunità di procedere con permessi premio, onde consentire al condannato di coltivare i legami affettivi, con necessità di intensificare i colloqui con lo psicologo, per consolidare il processo di revisione critica, ma segnalando la necessità di mantenere la prosecuzione del trattamento intramurale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]