CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31318/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando in mitius la pena, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen., ma confermandone la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624 bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si assume il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, in particolare dell'elemento soggettivo tipico del reato, declinato in termini di consapevolezza della destinazione del luogo a privata dimora - non muove compiute critiche di legittimità all'iter espresso dalla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) - che, condividendo le conclusioni a cui era giunto il Giudice di prime cure, ha disatteso il gravame dando conto dei segni di effrazione riscontrati nella specie e delle ammissioni dell'imputato, negando pertanto in maniera congrua e logica la fondatezza della prospettazione difensiva anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo (segnatamente, con riguardo al dedotto stato di abbandono dell'immobile, nel quale invece solo temporaneamente non era presente la persona offesa); piuttosto, la difesa ha finito col perorare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le medesime allegazioni senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01 considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del comportamento dell'imputato nell'alveo della desistenza volontaria, di cui 56, comma 3, cod. pen. - si risolve pure nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto di escludere la desistenza volontaria in conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, T., Rv. 275647 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. per). la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, dì una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.