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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40495/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di )/ Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Marsala a anni uno di reclusione per i reati ex art 110, 61 n.2, 614 comma 4, 582, 585 e 587 comma 4, cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dell'art 114 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, peraltro, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 1 della sentenza); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto ed all'intensità dell'elemento soggettivo (pag. 2 della sentenza impugnata), ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale.

D'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende - che nulla deve essere liquidato in favore della parte civile, atteso che la relativa partecipazione si è risolta, sostanzialmente, nella presentazione delle richieste finali e della nota spese, senza alcuna significativa prospettazione, a sostegno delle medesime, di argomenti ritenuti idonei allo scopo di contrastare l'iniziativa dell'imputato (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716); P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle pet. -9.e 5c ct,,k_Q t c.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di )/ Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Marsala a anni uno di reclusione per i reati ex art 110, 61 n.2, 614 comma 4, 582, 585 e 587 comma 4, cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dell'art 114 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, peraltro, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 1 della sentenza); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto ed all'intensità dell'elemento soggettivo (pag. 2 della sentenza impugnata), ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale. D'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende - che nulla deve essere liquidato in favore della parte civile, atteso che la relativa partecipazione si è risolta, sostanzialmente, nella presentazione delle richieste finali e della nota spese, senza alcuna significativa prospettazione, a sostegno delle medesime, di argomenti ritenuti idonei allo scopo di contrastare l'iniziativa dell'imputato (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716); P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle pet. -9.e 5c ct,,k_Q t c. Così deciso il 29 settembre 2022 Il Consigliere estensore
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