CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9 settembre 2020 della CORTE APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Asti il 13 novembre 2018, che era stata annullata da questa Corte di cassazione il 17 aprile 2019, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato previsto dall'articolo 334, comma unol codice penale commesso il 25 agosto 2014 perché aveva disperso l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di cui era stato nominato custode giudiziale all'atto del sequestro amministrativo eseguito il 19 agosto 2014, in quanto il veicolo risultava privo di copertura assicurativa. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 601 cod. proc.pen. poiché la corte ha respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione che indicava l'imputato quale appellante avverso la sentenza del Tribunale di Asti, benché questi non avesse interposto appello, in quanto il procedimento proveniva da un annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione resa in primo grado, pronunziato su ricorso del Procuratore della Repubblica. Il ricorrente lamenta altresì che nel corpo della motivazione sono presenti diversi altri errori e refusi in cui si parla di appello dell'imputato, che in realtà non ha mai proposto appello, e osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità , che richiama, il decreto di citazione del giudizio di appello privo della menzione dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero è affetto da nullità . 2.2 violazione dell'articolo 3341 comma due cod pen poiché in sede di discussione il t • • difensore chiedeva che il fatto contestato all'imputato venisse qualificato ai sensi dell'articolo 3341comma due cod.pen., ma la corte respingeva la richiesta di acquisizione del documento offerto in produzione, in quanto non idoneo a dimostrare la proprietà del mezzo oggetto di sequestro, che avrebbe dovuto essere provata con le risultanze del P.R.A. o con atto scritto comprovante il trasferimento della proprietà. Tale tesi non è, tuttavia, condivisibile poiché secondo la giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità del reato in oggetto la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, essendo sufficiente la effettiva disponibilità del bene sottoposto a sequestro. Nel caso in esame la proprietà del veicolo può essere desunta dall'interesse ad impugnare l'atto di sequestro del veicolo e dalla costatazione che l'intestatario del veicolo non ha intrapreso alcuna iniziativa per ottenerne il dissequestro. 3.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché le cause di nullità del decreto di citazione sono esplicitamente indicate nell'articolo 601 comma terzo cod.proc.pen., che richiama i requisiti previsti dall'articolo 429 lett. F e G cod.proc.pen., sicché non risulta rilevante e non comporta nullità la circostanza che erroneamente sia stata indicata la qualità di appellante dell'odierno imputato, non inficiando in alcun modo le prerogative della difesa. 3.2 II secondo motivo è manifestamente infondato. E' vero che ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendosi intendere in senso estensivo sì da includervi anche la persona che abbia l'effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale utilizzatore. (Sez. 6, Sentenza n. 22529 del 27/04/2018 Ud. (dep. 21/05/2018 ) Rv. 273387 - 01). Tuttavia dal verbale di udienza del 9 settembre 2020 emerge che la difesa non ha avanzato richieste in ordine alla diversa qualificazione giuridica della condotta e il tema non era stato neppure esplorato in primo grado. Inoltre ; il difensore non ha neppure allegato al presente ricorso copia dei documenti che voleva produrre in appello e che sono stati respinti dalla corte, e ciò in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, poiché il collegio non è nelle condizioni di valutare la rilevanza della prova documentale offerta. Ma anche a volere aderire alla prospettazione del ricorrente, dal tenore del ricorso emerge che la difesa voleva produrre copia dell'impugnazione proposta dinanzi al Giudice di pace, in cui si sosteneva che l'auto gli era stata consegnata il giorno prima del controllo e non aveva ancora ricevuto i documenti per effettuare il passaggio di proprietà: trattasi di assunto di parte proposto in altro giudizio, che in effetti nulla dimostra in merito alla effettiva disponibilità del veicolo da parte dell'imputato, come correttamente rilevato dalla corte di merito, e da cui, di contro isi desume che almeno fino al giorno prima del sequestro il veicolo non era neppure nella disponibilità di fatto dell'imputato. Non va poi trascurato che l'imputato non ha reso dichiarazioni in ordine all'effettiva disponibilità del veicolo da parte sua, neppure in occasione del sequestro, e durante il giudizio di primo grado sicchè il tema è rimasto estraneo al processo, come evidenziato nella sentenza di appello. 3.3 La questione sollevata con la memoria scritta depositata ex art. 23 d.l. 127/2020, oltre che manifestamente infondata ) risulta inammissibile per carenza di interesse poiché la eventuale dimostrazione che il custode perseguisse una finalità diversa da quella di agevolare il proprietario del veicolo tramite la sottrazione configurerebbe una fattispecie di reato più grave. Va osservato che il dolo necessario a dar vita al reato di cui al primo comma dell'art 334 cod pen è quello specifico consistente nell'esclusivo scopo di favorire il proprietario delle cose sottoposte a pignoramento o a sequestrò mancando questo fine, o non risultando esso esclusivo, il custode commette malversazione (Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 17/05/1966 Ud. (dep. 14/10/1966 ) Rv. 102658 - 01). 4.Per tali considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] il consi