CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 1999
Cassazione n. 35267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/08/1999 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza per nuovo esame in relazione al secondo e al terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 la Corte di appello di Bari ha riformato la condanna pronunciata in data 19 novembre dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa, confermando nel resto. 2. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione e 200,00 euro di multa con l'applicazione del beneficio della pena sospesa, per il reato di cui agli artt. 624,625 comma 1 nn.2 e 1 7 cod. pen., in Foggia il 6 settembre 2017, per essersi il ricorrente impossessato di capi di abbigliamento, accessori per telefono cellulare e di un barattolo di crema corpo per il complessivo valore di euro 156,38, asportando tale merce dagli scaffali di un supermercato e riponendoli all'interno di uno zaino, uscendo dall'esercizio commerciale attraverso le porte automatiche destinate ai clienti che utilizzano il servizio di pagamento automatico dopo essersi accodato ad uno di questi. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, con un atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 56,624 cod. pen. In particolare, secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la condotta del ricorrente quale furto consumato, essendo possibile qualificare il suo comportamento come un'ipotesi di furto tentato. Il teste [OSCURATO:PERSONA], allora direttore del supermercato dove si è verificato il fatto, ha chiarito che la sottrazione della merce si è realizzata sotto la sua diretta percezione unitamente al personale addetto sino al momento in cui il ricorrente ha raggiunto le casse. La Corte territoriale ha ravvisato la consumazione nella circostanza che il ricorrente sia riuscito ad oltrepassare le casse. Richiamando la pronunzia delle Sezioni Unite n.52217/2014 e il principio in essa contenuto, la difesa ha ritenuto la ipotesi di specie perfettamente conforme ai principi ivi richiamati dal momento che il ricorrente è stato sempre sottoposto alla sorveglianza del personale addetto, non conseguendo in alcun momento l'autonoma ed effettiva disponibilità del bene e dunque ponendo in essere solo un tentativo di furto. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante della esposizione della cosa alla pubblica fede, la cui esclusione si ravvisa invece allorquando sussiste una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene, come nel caso di specie dal momento che il direttore del supermercato ha costantemente monitorato l'imputato. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento dal momento che la condotta dell'imputato è stata quella di mero occultamento della merce nello zainetto che aveva in spalla e dunque non si ravviserebbero quegli elementi caratteristici della citata aggravante quale l'insidiosità, l'astuzia e la scaltrezza nel comportamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito espresse. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata nel ricorso, "In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo" (S.U. n.52117 del 17/04/14, Prevete, Rv. 261186). 1.1. La quaestio iuris in esame, come chiarito dalle Sezioni Unite, involge il più ampio tema della definizione giuridica della azione di impossessamento della cosa altrui, tipizzata dalla norma incriminatrice. L'art. 624, primo comma, cod. pen. contempla la condotta di chi «si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri». Nel caso del furto in supermercato la difficoltà di individuazione del momento di consumazione è legata a due fattori: «[..] la sovrapposizione dei piani del tutto diversi della qualificazione della condotta e della prova del reato e, segnatamente, dell'elemento psicologico; b) la relazione di tipo prenegoziale, presupposta dalla condotta delittuosa, che lega l'agente al soggetto passivo, offerente in vendita della merce esposta, e che abilita il primo al prelievo dei beni dai banchi di esposizione[..]». In tale prospettiva la condotta dell'agente il quale oltrepassi la cassa, senza pagare la merce prelevata, rende difficilmente contestabile l'intento furtivo, ma lascia impregiudicata la questione se la circostanza comporti di per sé sola la consumazione del reato, quando l'azione delittuosa sia stata rilevata nel suo divenire dalla persona offesa, o dagli addetti alla vigilanza, i quali, nella immediatezza intervengano a difesa della proprietà della merce prelevata. Decisiva è la premessa che, in difetto del perfezionamento del possesso della refurtiva in capo all'agente è, comunque, certamente da escludere che il reato possa ritenersi consumato.L'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente; laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo. 1.2.Alla luce di siffatti principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, sono fondati i motivi di censura nella parte in cui la Corte territoriale non ha considerato che, come risulta dalla deposizione testimoniale del teste Maiellaro (la trascrizione della cui testimonianza è stata allegata al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza dello stesso), la sottrazione della merce si è realizzata sotto la diretta percezione del direttore unitamente al personale addetto sino a quando il ricorrente ha raggiunto le casse. Sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 2.Fondato il secondo motivo di censura. Sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. in tema di furto, questa Corte ha chiarito che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez.5, n.1509 del 26/10/2020 (2021), Rv.280157; Sez, 5, n. 45172 del 15/05/2015, Rv. 26568101). Dunque, la circostanza aggravante è correttamente contestata, ogni qualvolta non sussiste un continuo e costante monitoraggio sulla res oggetto del furto e la sua mancata sottrazione sia lasciata al senso di responsabilità e di rispetto degli utenti. 2.1.Sono fondate le censure del ricorrente della sentenza impugnata nella parte relativa al riconoscimento della aggravante in esame dal momento che, con motivazione apparente, la sentenza si limita ad affermare 2ipoditticamente che "[..] non può nemmeno dubitarsi della sussistenza dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen. ovvero dei beni esposti per necessità alla pubblica fede[..], richiamando immediatamente dopo la giurisprudenza di questa Corte relativa, tuttavia, alla diversa questione della distinzione tra furto consumato e tentato. La sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto. 3.Egualmente fondato risulta il terzo motivo Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. (Sez.5, n.32847, del 03/04/2019, Rv.276924). Sono fondati i motivi di censura del ricorrente nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la condotta aggravata dal mezzo fraudolento in quanto "[..] l'imputato, [..], dopo avere prelevato i beni dagli scaffali, li riponeva all'interno dello zainetto[..]". La sentenza impugnata non ha chiarito sufficientemente in che cosa sia consistita l'azione insidiosa improntata ad astuzia o scaltrezza, limitandosi a ravvisare la circostanza aggravante nella condotta del ricorrente consistita nel riporre la merce prelevata nello zainetto. La sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra se