CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 39408/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8017-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 158, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8017/2017 avverso la sentenza n. 5663/2016 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 2476/2021Numero di raccolta generale 39408/2021 ROMA, depositata il 28/09/2016; Data pubblicazione 10/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Roma, esponendo di essere proprietaria di un appartamento sito in via di [OSCURATO:PERSONA] n. 2/C, con due annessi terrazzi, dei quali aveva sempre goduto; che [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di un immobile in parte confinante con uno di detti terrazzi, si era appropriata dello stesso, recintandolo, vi aveva aperto una porta-finestra ed aveva creato una luce in precedenza inesistente, in violazione dell’art. 903, secondo comma, c.c. Invocava quindi la reintegrazione dello stato dei luoghi e la cessazione delle molestie. Si costituiva, resistendo alla domanda, [OSCURATO:SOCIETA].; la società, in particolare, rivendicava di essere la proprietaria di uno dei due terrazzi. Intervenivano inoltre in giudizio, sempre in resistenza rispetto alla domanda della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. la proprietà dell’immobile già della società convenuta, con annesso terrazzo, posto a confine con quello della [OSCURATO:PERSONA]. Sentiti gli informatori, il Tribunale denegava l’interdetto. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio nel merito ed il Tribunale, con sentenza n. 6512/2002, dichiarava in parte cessata la materia del contendere, relativamente ad alcune condotte asseritamente poste in essere da [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile oggi di proprietà Fabiani e Boitani; accoglieva la domanda di reintegrazione del terrazzo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo provato il possesso esclusivo dello stesso da parte di quest’ultima e lo spoglio lamentato; respingeva, invece F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8017/2017 Numero sezionale 2476/2021 quella relativa alla luce, poiché -anche all’esito della sua Numero di raccolta generale 39408/2021Data pubblicazione 10/12/2021 modificazione- essa non consentiva l’affaccio dall’interno della proprietà Fabiani e Boitani; respingeva anche la domanda relativa all’apertura della porta-finestra di accesso sul terrazzo oggetto di contestazione, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato di aver proposto l’azione possessoria tempestivamente rispetto alla data di realizzazione di detta apertura. Il giudice di merito, infine, compensava in parte le spese tra la ricorrente, da un lato, ed [OSCURATO:SOCIETA]. e gli intervenuti, dall’altro lato, ponendone la residua parte a carico di questi ultimi, compensando invece per intero le spese di lite tra [OSCURATO:SOCIETA]. e gli intervenuti. Interponevano appello avverso detta decisione Fabiani e Boitani e si costituiva, per resistere al gravame, la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva contumace in seconde cure. Con la sentenza impugnata, n. 5663/2016, la Corte di Appello di Roma accoglieva in parte l’impugnazione, configurando sul terrazzo oggetto di causa un compossesso tra le parti, e conseguentemente condannando [OSCURATO:SOCIETA]. alla reintegrazione della [OSCURATO:PERSONA] nel corrispondente diritto, attraverso l’eliminazione della recinzione posta in essere. La Corte territoriale compensava poi in parte le spese del secondo grado, ponendo le stesse, per la restante parte, a carico degli appellanti. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], spiegando a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi, resistito da controricorso dei ricorrenti principali. In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti principali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo del ricorso principale, i ricorrenti lamentano la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, il F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8017/2017 Numero sezionale 2476/2021 travisamento dei fatti e la violazione dell’art. 1144 c.c., perché la Numero di raccolta generale 39408/2021Data pubblicazione 10/12/2021 Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, omettendo di considerare: (1) in primo luogo, che lo spoglio era stato realizzato non mediante una chiusura, ma attraverso una illecita apertura nella recinzione prima esistente tra il terrazzo di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, di Fabiani e Boitani) e quello della [OSCURATO:PERSONA]; (2) in secondo luogo, che quest’ultima aveva locato a terzi il proprio appartamento, al tempo in cui era stata proposta la domanda possessoria, onde non aveva potuto esercitare materialmente il possesso del terrazzo acquistato dai coniugi Fabiani e Boitani; (3) in terzo luogo, che la mera tolleranza dell’apertura nella grata, ad opera dei danti causa dei coniugi Fabiani e Boitani, non poteva costituire, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], alcun valido possesso ad usucapionem in relazione al terrazzo di cui è causa. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 1168, 2697 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe escluso il suo possesso esclusivo del terrazzo, ravvisando un diritto di compossesso sullo stesso, sulla base del rilievo che anche la proprietà Fabiani – Boitani avesse un’apertura che consentiva l’accesso allo spazio esterno. In tal modo la Corte di merito si sarebbe pronunciata su una domanda di riconoscimento del diritto di compossesso mai proposta dai ricorrenti principali, ed avrebbe omesso di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato di aver sempre posseduto in modo esclusivo il terrazzo di cui è causa. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta invece la nullità della sentenza e la pronuncia ultra petita, in violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte capitolina avrebbe configurato un diritto di compossesso in assenza di domanda di riconoscimento dello stesso proposta da parte dei coniugi Fabiani e Boitani. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8017/2017 Tanto le censure proposte con il ricorso principale che quelle Numero sezionale 2476/2021Numero di raccolta generale 39408/2021 contenute nel ricorso incidentale, suscettibili di esame congiunto, Data pubblicazione 10/12/2021 sono inammissibili, in quanto attengono alla ricostruzione in fatto operata dal Giudice di merito. La Corte di Appello, in concreto, ha ritenuto che: 1) le deposizioni degli informatori, assunti nella fase sommaria, e dei testimoni, escussi nel corso del giudizio di prima istanza, concordassero sul fatto che esisteva un varco nella recinzione posta tra i due terrazzi, tale da consentire il passaggio dall’uno all’altro; 2) uno dei testi (il Proietta) avesse confermato che tale apertura esisteva ancora dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; data rispetto alla quale l’azione di reintegrazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] era da considerare tempestiva; 3) fossero irrilevanti le circostanze che la recinzione fosse stata tagliata, che i due terrazzi avessero pavimentazioni diverse e che tra di essi esistesse un muretto. Il complessivo apprezzamento del fatto condotto dal giudice di appello, sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, ha condotto la Corte capitolina a ravvisare l’esercizio di un diritto di compossesso, da parte della [OSCURATO:PERSONA], sul terrazzo di proprietà dei coniugi Fabiani e Boitani. Rispetto a tale accertamento, sia i ricorrenti principali che la ricorrente incidentale propongono una ricostruzione alternativa delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa, invocando in tal modo un inammissibile riesame del merito, estraneo a natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Nè si configura alcuna pronuncia ultra petita, posto che la materia del contendere era il possesso del terrazzo di proprietà Fabiani-Boitani, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rivendicato a titolo esclusivo: detta domanda è stata accolta dal giudice di merito, all’esito della valutazione delle risultanze istruttorie, solo in parte, F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8017/2017 ovverosia limitatamente al riconoscimento del solo diritto di Numero sezionale 2476/2021Numero di raccolta generale 39408/2021 compossesso. La statuizione della Corte di Appello è coerente con Data pubblicazione 10/12/2021 gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui sussiste un rapporto di continenza tra la domanda di rivendicazione di un possesso esclusivo e l’accertamento del minor diritto di compossesso (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11410 del 11/05/2010, Rv. 612968) e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4948 del 20/08/1981, Rv. 415719, la quale ultima rinvia, a sua volta, a Cass. n. 914/62, mass. n. 251472 e Cass. N. 1228/62, mass. n. 252005). L’accoglimento solo parziale della domanda svolta dall’odierna ricorrente incidentale ha correttamente condotto la Corte distrettuale a disporre la parziale compensazione delle spese del grado. In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili. In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate per intero. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto da parte dei ricorrenti principali che di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che il ricorso incidentale e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto da parte dei ricorrenti principali che della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8017/2017 Numero sezionale 2476/2021 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma Numero di raccolta generale 39408/2021Data pubblicazione 10/12/20211- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile, in data 22 novembre 2021 Il Presidente (R.M. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U