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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 43190/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di impugnazione relativi a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte del Giudice di pace di Lucca che (nel dichiarare l'odierno ricorrente responsabile del reato di cui all'art.14, comma 5-ter, d.lgs 286/98) ha evidenziato, per respingere la richiesta del difensore di accertare la presenza dell'imputato nel territorio dello Stato al momento della emissione del decreto di citazione a giudizio, la irrilevanza giuridica di tale circostanza trattandosi di reato omissivo proprio di natura istantanea che consiste nella inottemperanza all'ordine di allontanamento dallo Stato entro il termine previsto e che, comunque, è competenza del Questore accertare se l'espulsione è avvenuta.

Considerato, altresì, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, non contesta la ritualità del decreto di citazione a giudizio e nulla deduce circa l'effettivo allontanamento dal territorio dello Stato in epoca antecedente l'emissione di detto decreto.

Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di impugnazione relativi a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte del Giudice di pace di Lucca che (nel dichiarare l'odierno ricorrente responsabile del reato di cui all'art.14, comma 5-ter, d.lgs 286/98) ha evidenziato, per respingere la richiesta del difensore di accertare la presenza dell'imputato nel territorio dello Stato al momento della emissione del decreto di citazione a giudizio, la irrilevanza giuridica di tale circostanza trattandosi di reato omissivo proprio di natura istantanea che consiste nella inottemperanza all'ordine di allontanamento dallo Stato entro il termine previsto e che, comunque, è competenza del Questore accertare se l'espulsione è avvenuta. Considerato, altresì, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, non contesta la ritualità del decreto di citazione a giudizio e nulla deduce circa l'effettivo allontanamento dal territorio dello Stato in epoca antecedente l'emissione di detto decreto. Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ottobre 20
Decreto Cassazione n. 43190/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris