CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 17975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge per omessa assoluzione per l'art. 54 cod. pen. in quanto il ricorrente era un custode della droga inconsapevole e per omessa qualificazione dle fatto nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. 2. Il ricorso risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, in fatto e reiterativi dei motivi di appello, senza confronto con la motivazione della sentenza. Per la responsabilità la sentenza impugnata evidenzia la consapevolezza della detenzione della droga (per 20932 dosi singole medie giornaliere di hashish) in quanto la custodia era dietro compenso; nessun elemento concreto risulta per uno stato di necessità prospettato molto genericamente dal ricorrente. Per la qualificazione del fatto la sentenza evidenzia come una quantità di droga quale quella sequestrata al ricorrente è prerogativa di soggetti ben inseriti nel mondo del commercio su vasta scala. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M