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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 settembre 2021

Cassazione n. 08625/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale del riesame di Pordenone, in ac- coglimento dell'appello cautelare proposto dal PM, annullava l'ordinanza GUP/tri- bunale di Pordenone 6.09.2021, dichiarando inammissibile l'istanza di revoca e restituzione proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], confermando il mantenimento in sequestro preventivo dell'autovettura BMW serie 1 tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], disposto dal GIP/tribunale di Pordenone 8.02.2020.

2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, va premesso che nell'ambito 'del procedimento penale in cui è imputato il [OSCURATO:PERSONA], è stato disposto il sequestro del predetto veicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato; l'autovettura, come documentato in atti, era stata acquistata con denaro proveniente da un finanziamento acceso con Findomestic dal padre dell'imputato che risulta essersi occupato dei relativi pagamenti, eseguiti a mezzo bonifici bancari effettuati dall'intestatario dell'autovettura.

L'autovettura era stata sequestrata diversamente sul presupposto della fittizia intestazione della stessa al padre dell'imputato, che in realtà si riteneva nella disponibilità del figlio, attuale imputato del reato di cessione di stupefacenti.

A seguito dell'istanza di dissequestro e restituzione proposta dalla difesà dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], corredata da documentazione comprovante la riferibilità diretta della provvista ne- cessaria all'acquisto dell'autovettura da parte del padre dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il GUP/tribunale di Pordenone ne disponeva il dissequestro in favore del [OSCURATO:PERSONA].

Il tribunale di Pordenone, adito dal PM con appello cautelare, rilevato che l'istanza era stata proposta dall'imputato - che dichiarava di non aver alcun rapporto con il bene avendo agito di fatto nell'interesse del padre Giorgio, soggetto terzo, in favore del quale aveva chiesto la restituzione dell'autovettura -, riteneva che l'istante [OSCURATO:PERSONA] non fosse legittimato a proporre istanza di disseque- stro e restituzione, ciò che determinava quale conseguenza l'inamrnissibilità dell'istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

3. Avverso l'ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.

3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 322-bis, c.p.p.

In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che l'ordinanza del tribunale del riesame sarebbe affetta da nullità per aver accolto l'appello cautelare del PM av- verso l'ordinanza di dissequestro emessa dal GUP dott. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo già fissata l'udienza preliminare per il 10.01.2022; ed invero, secondo la difesa, dovendo escludersi la ricorribilità per cassazione della decisione del GUP di rigetto della richiesta di restituzione in quanto mezzo non consentito dalla legge processuale con riferimento a tale ipotesi né consentito ex art. 111 Cost. (pur dando atto dell'esistenza di un precedente contrario: Cass. n. 11489/2015), il terzo interessato ad ottenere la restituzione di un bene sequestrato nella fase delle indagini preliminari, è legittimato, dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del Pm di un diniego di dissequestro, a proporre appello ex art. 322-bis, c.p.p.; diver- samente, il PM, che è parte del procedimento, non potrebbe impugnare l'ordinanza del GUP di dissequestro e restituzione, essendo ciò vietato dall'art. 586, c.p.p., che esclude la separata impugnabilità, rispetto alla sentenza conclusiva dal giudi- zio, delle ordinanze emesse dal giudice diverse da quelle in materia di libertà per- sonale, dunque anche del provvedimento con cui il GUP abbia deciso su una ri- chiesta di restituzione di un bene sottoposto a sequestro.

3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 322, c.p.p., essendovi concreto interesse dell'imputato a proporre istanza di dissequestro e restituzione in favore del terzo, interesse rappresentato dall'esigenza difensiva di escludere la condotta incriminata, attestando l'effettiva proprietà del bene in capo a terza persona e, in tal modo, smentendo la natura fittizia e fraudolenta dell'intestazione.

In sintesi, la difesa del ricorrente sostiene l'erroneità della tesi seguita dal tribunale del riesame laddove ha ritenuto carente di interesse dell'imputato a pro- porre istanza di dissequestro e restituzione dell'autovettura in favore del padre [OSCURATO:PERSONA], dovendosi sempre riconoscere all'imputato l'interesse a proporre richiesta di riesame contro il sequestro, indipendentemente dal fatto che i beni siano sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi; in particolare, nel caso di specie, l'interesse necessario per proporre impugnazione è riscontrabile non con riferimento ad uno specifico risultato, bensì, nella misura in cui l'impugnazione è riscontrabile non con riferimento ad uno specifico risultato, bensì nella misura in cui l'impugnazione o la richiesta di riesame siano idonee a provocare un risultato più favorevole al proponente; l'interesse quindi non sarebbe individuabile nella restituzione della cosa, bensì con riferimento alla possibilità che dal riesame sor- tisca il dissequestro ed inerisce, quindi, allo stesso mezzo considerato, a prescin- dere dal soggetto che rientrerà in possesso della cosa sottoposta a sequestro.

Più nello specifico, il concreto interesse all'impugnazione, si sostiene, sebbene con l'impugnazione venga affermata l'altruità del bene, è rappresentato dall'esigenza difensiva di escludere la condotta incriminata, attestando l'effettiva proprietà del veicolo in capo a terze persone e in tal modo smentendo la natura fittizia e frau- dolenta dell'intestazione.

4. Con requisitoria scritta del 4.01.2022 il Procuratore Generale presso que- sta Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

In particolare, osserva il PG che la sequenza procedimentale seguita dai giudici di merito non risulta viziata, atteso che l'ordinanza, con cui il giudice per le indagini preliminari provvede sull'i- stanza di dissequestro, è impugnabile esclusivamente con l'appello previsto dall'art. 322-bis cod. proc. pen., non trovando applicazione in tale ipotesi il gene- rale principio dell'impugnabilità dell'ordinanza unitamente alla sentenza che defi- nisce il giudizio.

Con riferimento, altresì, al difetto di interesse dell'indagato a pro- porre istanza di restituzione del bene a favore di un terzo (nella specie, il padre Giorgio del Ben), il Tribunale del riesame ha fondatamente rilevato che le fonti di prova in atti e, in particolare, le intercettazioni, avevano dimostrato l'utilizzo non occasionale del veicolo per la commissione dei reati, per cui il bene è assogget- tabile a confisca facoltativa, dovendo ogni altra questione essere esaminata nel prosieguo del procedimento, a prescindere dalla sussistenza dell'interesse ad im- pugnare.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, conformemente alle conclusioni del Procuratore generale, è inammissibile.

2. Ed invero, in materia di misure cautelari reali, soggetti legittimati alla impugnazione sono il proprietario della cosa, i titolari di un diritto reale di godi- mento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il pos- sesso o la detenzione qualificati (ad esempio, il conduttore di bene immobile; Sez. 3, 22/04/2010 n. 26196 Rv. 247693).

L'impugnazione, infatti, può essere propo- sta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene (giurisprudenza costante: da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 - dep. 29/04/2021, Rv. 281098).

3. Nella specie il provvedimento di sequestro preventivo è stato adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ipotizzandosi che costui non sia l'effettivo proprietario, ma il mero intestatario fiduciario dell'au- tovettura. [OSCURATO:PERSONA], invece, ricorre per sostenere che il padre non sa- rebbe un semplice prestanome, bensì il vero titolare.

La prospettazione del ricorrente pone dunque davanti alla seguente alter- nativa: o la titolarità dei bene appartiene a tutti gli effetti al padre, ed allora il ricorrente (che non sarebbe né proprietario,. né titolare di diritti reali, né posses- sore qualificato) sarebbe privo di legittimazione ad agire; oppure i beni dovrebbero essere riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] e, in tal caso, il suo ricorso sarebbe mani- festamente infondato.

Infatti, l'impugnativa dell'interponente, che contesti la rite- nuta divaricazione tra l'apparenza e l'effettiva realtà giuridica, implica il riconosci- mento dell'effettiva disponibilità da parte sua e dunque la fondatezza del presup- posto legittimante l'ablazione del cespite, non avendo altrimenti egli alcun altro interesse a dedurre l'inesistenza di una situazione di mera apparenza.

Poiché la legittimazione ad impugnare la misura cautelare reale deve farsi avendo riguardo alla situazione di fatto e di diritto prospettata dal ricorrente, il ricorrente - che assume di essere estraneo alla titolarità dell'autovettura - deve essere dichiarato carente di interesse in relazione ad entrambi i motivi dedotti in ricorso.

4. È quindi possibile riaffermare il seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto in- terposto (terzo), è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal presunto interponente che assume l'inesistenza del rapporto fiducia- rio e quindi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto, in tal caso, la legittimazione ad impugnare spetta solamente a quest'ul- timo, quale unico soggetto avente diritto alla restituzione del bene» (v., in senso conforme: Sez. 2, n. 15474 del 20/01/2012 - dep. 23/04/2012, Rv. 252811).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale del riesame di Pordenone, in ac- coglimento dell'appello cautelare proposto dal PM, annullava l'ordinanza GUP/tri- bunale di Pordenone 6.09.2021, dichiarando inammissibile l'istanza di revoca e restituzione proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], confermando il mantenimento in sequestro preventivo dell'autovettura BMW serie 1 tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], disposto dal GIP/tribunale di Pordenone 8.02.2020. 2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in questa sede, va premesso che nell'ambito 'del procedimento penale in cui è imputato il [OSCURATO:PERSONA], è stato disposto il sequestro del predetto veicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato; l'autovettura, come documentato in atti, era stata acquistata con denaro proveniente da un finanziamento acceso con Findomestic dal padre dell'imputato che risulta essersi occupato dei relativi pagamenti, eseguiti a mezzo bonifici bancari effettuati dall'intestatario dell'autovettura. L'autovettura era stata sequestrata diversamente sul presupposto della fittizia intestazione della stessa al padre dell'imputato, che in realtà si riteneva nella disponibilità del figlio, attuale imputato del reato di cessione di stupefacenti. A seguito dell'istanza di dissequestro e restituzione proposta dalla difesà dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], corredata da documentazione comprovante la riferibilità diretta della provvista ne- cessaria all'acquisto dell'autovettura da parte del padre dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], il GUP/tribunale di Pordenone ne disponeva il dissequestro in favore del [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale di Pordenone, adito dal PM con appello cautelare, rilevato che l'istanza era stata proposta dall'imputato - che dichiarava di non aver alcun rapporto con il bene avendo agito di fatto nell'interesse del padre Giorgio, soggetto terzo, in favore del quale aveva chiesto la restituzione dell'autovettura -, riteneva che l'istante [OSCURATO:PERSONA] non fosse legittimato a proporre istanza di disseque- stro e restituzione, ciò che determinava quale conseguenza l'inamrnissibilità dell'istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. 3. Avverso l'ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi. 3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 322-bis, c.p.p. In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che l'ordinanza del tribunale del riesame sarebbe affetta da nullità per aver accolto l'appello cautelare del PM av- verso l'ordinanza di dissequestro emessa dal GUP dott. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo già fissata l'udienza preliminare per il 10.01.2022; ed invero, secondo la difesa, dovendo escludersi la ricorribilità per cassazione della decisione del GUP di rigetto della richiesta di restituzione in quanto mezzo non consentito dalla legge processuale con riferimento a tale ipotesi né consentito ex art. 111 Cost. (pur dando atto dell'esistenza di un precedente contrario: Cass. n. 11489/2015), il terzo interessato ad ottenere la restituzione di un bene sequestrato nella fase delle indagini preliminari, è legittimato, dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del Pm di un diniego di dissequestro, a proporre appello ex art. 322-bis, c.p.p.; diver- samente, il PM, che è parte del procedimento, non potrebbe impugnare l'ordinanza del GUP di dissequestro e restituzione, essendo ciò vietato dall'art. 586, c.p.p., che esclude la separata impugnabilità, rispetto alla sentenza conclusiva dal giudi- zio, delle ordinanze emesse dal giudice diverse da quelle in materia di libertà per- sonale, dunque anche del provvedimento con cui il GUP abbia deciso su una ri- chiesta di restituzione di un bene sottoposto a sequestro. 3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 322, c.p.p., essendovi concreto interesse dell'imputato a proporre istanza di dissequestro e restituzione in favore del terzo, interesse rappresentato dall'esigenza difensiva di escludere la condotta incriminata, attestando l'effettiva proprietà del bene in capo a terza persona e, in tal modo, smentendo la natura fittizia e fraudolenta dell'intestazione. In sintesi, la difesa del ricorrente sostiene l'erroneità della tesi seguita dal tribunale del riesame laddove ha ritenuto carente di interesse dell'imputato a pro- porre istanza di dissequestro e restituzione dell'autovettura in favore del padre [OSCURATO:PERSONA], dovendosi sempre riconoscere all'imputato l'interesse a proporre richiesta di riesame contro il sequestro, indipendentemente dal fatto che i beni siano sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi; in particolare, nel caso di specie, l'interesse necessario per proporre impugnazione è riscontrabile non con riferimento ad uno specifico risultato, bensì, nella misura in cui l'impugnazione è riscontrabile non con riferimento ad uno specifico risultato, bensì nella misura in cui l'impugnazione o la richiesta di riesame siano idonee a provocare un risultato più favorevole al proponente; l'interesse quindi non sarebbe individuabile nella restituzione della cosa, bensì con riferimento alla possibilità che dal riesame sor- tisca il dissequestro ed inerisce, quindi, allo stesso mezzo considerato, a prescin- dere dal soggetto che rientrerà in possesso della cosa sottoposta a sequestro. Più nello specifico, il concreto interesse all'impugnazione, si sostiene, sebbene con l'impugnazione venga affermata l'altruità del bene, è rappresentato dall'esigenza difensiva di escludere la condotta incriminata, attestando l'effettiva proprietà del veicolo in capo a terze persone e in tal modo smentendo la natura fittizia e frau- dolenta dell'intestazione. 4. Con requisitoria scritta del 4.01.2022 il Procuratore Generale presso que- sta Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In particolare, osserva il PG che la sequenza procedimentale seguita dai giudici di merito non risulta viziata, atteso che l'ordinanza, con cui il giudice per le indagini preliminari provvede sull'i- stanza di dissequestro, è impugnabile esclusivamente con l'appello previsto dall'art. 322-bis cod. proc. pen., non trovando applicazione in tale ipotesi il gene- rale principio dell'impugnabilità dell'ordinanza unitamente alla sentenza che defi- nisce il giudizio. Con riferimento, altresì, al difetto di interesse dell'indagato a pro- porre istanza di restituzione del bene a favore di un terzo (nella specie, il padre Giorgio del Ben), il Tribunale del riesame ha fondatamente rilevato che le fonti di prova in atti e, in particolare, le intercettazioni, avevano dimostrato l'utilizzo non occasionale del veicolo per la commissione dei reati, per cui il bene è assogget- tabile a confisca facoltativa, dovendo ogni altra questione essere esaminata nel prosieguo del procedimento, a prescindere dalla sussistenza dell'interesse ad im- pugnare. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, conformemente alle conclusioni del Procuratore generale, è inammissibile. 2. Ed invero, in materia di misure cautelari reali, soggetti legittimati alla impugnazione sono il proprietario della cosa, i titolari di un diritto reale di godi- mento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il pos- sesso o la detenzione qualificati (ad esempio, il conduttore di bene immobile; Sez. 3, 22/04/2010 n. 26196 Rv. 247693). L'impugnazione, infatti, può essere propo- sta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene (giurisprudenza costante: da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021 - dep. 29/04/2021, Rv. 281098). 3. Nella specie il provvedimento di sequestro preventivo è stato adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ipotizzandosi che costui non sia l'effettivo proprietario, ma il mero intestatario fiduciario dell'au- tovettura. [OSCURATO:PERSONA], invece, ricorre per sostenere che il padre non sa- rebbe un semplice prestanome, bensì il vero titolare. La prospettazione del ricorrente pone dunque davanti alla seguente alter- nativa: o la titolarità dei bene appartiene a tutti gli effetti al padre, ed allora il ricorrente (che non sarebbe né proprietario,. né titolare di diritti reali, né posses- sore qualificato) sarebbe privo di legittimazione ad agire; oppure i beni dovrebbero essere riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] e, in tal caso, il suo ricorso sarebbe mani- festamente infondato. Infatti, l'impugnativa dell'interponente, che contesti la rite- nuta divaricazione tra l'apparenza e l'effettiva realtà giuridica, implica il riconosci- mento dell'effettiva disponibilità da parte sua e dunque la fondatezza del presup- posto legittimante l'ablazione del cespite, non avendo altrimenti egli alcun altro interesse a dedurre l'inesistenza di una situazione di mera apparenza. Poiché la legittimazione ad impugnare la misura cautelare reale deve farsi avendo riguardo alla situazione di fatto e di diritto prospettata dal ricorrente, il ricorrente - che assume di essere estraneo alla titolarità dell'autovettura - deve essere dichiarato carente di interesse in relazione ad entrambi i motivi dedotti in ricorso. 4. È quindi possibile riaffermare il seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto in- terposto (terzo), è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal presunto interponente che assume l'inesistenza del rapporto fiducia- rio e quindi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto, in tal caso, la legittimazione ad impugnare spetta solamente a quest'ul- timo, quale unico soggetto avente diritto alla restituzione del bene» (v., in senso conforme: Sez. 2, n. 15474 del 20/01/2012 - dep. 23/04/2012, Rv. 252811). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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