CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35009/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diEmiliano [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 13 aprile 2021 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.) ai danni del personale dell’Ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano realizzato mediante la presentazione all’incasso di un assegno circolare falsificato, reato commesso in data 26 settembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio; Rilevato che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, il giudice di merito ha assolto il proprio onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata, ove il discostamento dal minimo edittale è giustificato dalla gravità del danno, nonché dalle modalità della condotta capaci di mettere in luce la spregiudicatezza del ricorrente, emergente altresì dai numerosi precedenti penali). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/20