CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 41824/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato, con decorrenza dalla data di emissione, la misura alternativa dell'affidamento in prova concesso a [OSCURATO:PERSONA] ed ha, per l'effetto, disposto la prosecuzione dell'espiazione della pena in regime detentivo. A ragione osserva che la condannata aveva dimostrato, in costanza di esecuzione, di non essere incline al rispetto delle prescrizioni imposte da qualunque misura di contenuto auto custodiale: non solo aveva smesso di relazionarsi con l'UEPE ma, senza alcuna giustificazione, aveva interrotto l'attività lavorativa presso la mensa diocesana. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 47 e 51-ter Ord. pen. Lamenta l'illegittimità della decisione e l'illogicità della motivazione con cui è stata respinta la richiesta, formulata in via gradata dalla difesa, di applicazione della misura della detenzione domiciliare. Il Tribunale ha considerato di particolare gravità la condotta dell'affidata, al punto da desumerne l'inclinazione a non osservare le presèvizioni e l'incapacità ad autolimitarsi anche in caso di concessione di misure contenitive, senza considerare le argomentazioni in base alle quali il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto insussistenti le ragioni di urgenza per disporre l'immediata revoca dell'affidamento in prova nonché il lungo percorso di esecuzione della pena, caratterizzato da aspetti largamente positivi, oltre che dall'accertamento dell'assenza di profili di pericolosità. D'altra parte, alla Franciosa era stata reiteratamente concessa la liberazione anticipata per la proficua partecipazione all'opera di rieducazione. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, il Tribunale avrebbe dovuto giustificare la scelta di non concedere una misura alternativa più contenitiva di quella revocata con diversa e più esauriente motivazione. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo dedotto è infondato. 1. Come ricordato dal ricorrente l'art. 51-ter, comma 1, Ord. pen., nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5 comma 1 lettera b) del d. I.gs., 2 ottobre 2018, n. 123, consente al tribunale di sorveglianza, una volta ricevuta la comunicazione del magistrato di sorveglianza ed a prescindere dei provvedimenti cautelativi eventualmente adottati da quest'ultimo, di disporre non solo la revoca, ma anche la prosecuzione o la sostituzione della misura alternativa in corso di esecuzione in caso di comportamenti negativi della persona che vi è sottoposta. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, sia pure con motivazione sintetica, ma comunque idonea a sottrarsi alle censure di logicità dedotte dal ricorrente, ha correttamente esercitato il potere discrezionale conferitogli. Ha, infatti, disatteso la richiesta del condannato di sostituire con la detenzione domiciliare la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ove revocata, ed ha, conseguentemente, ripristinato il regime di detenzione carceraria, valutando i fatti esposti nelle informative - in particolare la decisione di non relazionarsi più con l'UEPE e di interrompere l'attività lavorativa prevista dal programma di risocializzazione - frutto del completo disinteresse della condannata al conseguimento degli obbiettivi fissati dal programma e della sua incapacità di osservare le prescrizioni, anche meno invasive, ed è, quindi, pervenuto alla conclusione, logica e coerente, di considerare la condotta della Franciosa, anche alla luce della rilevante gravità del fatto di reato per il quale era stata inflitta la severa condanna alla pena di anni dieci di reclusione, del tutto incompatibile a fondare un giudizio prognostico favorevole in ordine all'applicazione di qualunque misura alternativa, compresa la detenzione domiciliare, che postula, anch'essa, nel condannato una capacità di autocontrollo, quanto meno utile ad assicurare, oltre alla prevenzione del rischio di consumazione di reati, il rispetto dell'obbligo di permanere all'interno del domicilio. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delta_ ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 9 giugno 2023