CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34945/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inamrnissibilità di tutti i ricorsi. Lette le conclusioni scritte di [OSCURATO:PERSONA] rappresentata dal difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano a seguito di rito abbreviato, sull'appello proposto da tutti gli imputati, nonché dal Pubblico Ministero limitatamente alla pronuncia assolutoria di [OSCURATO:PERSONA] Emanuele con riferimento alla detenzione di arma da guerra, nel confermare la responsabilità degli imputati in relazione a tutte le altre conte- stazioni, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla detenzione di due fucili di cui non era stata denunciata la detenzione, in mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Emanuele e di [OSCURATO:PERSONA] Sciana, in relazione a due episodi di furto pluriaggravato all'interno di un supermercato e di un altro negozio e della ricettazione di carte di credito e di carte di identità, di cui era stata denunciato il furto o lo smarrimento, uniti in continuazione, alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa ciascuno e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sharon, relativamente al concorso nei due episodi di furto di cui sopra in anni due, mesi due giorni venti di reclusione ed euro 400 di multa. Veniva confermata la pronuncia assolutoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Emanuele in relazione alla detenzione dell'arma da guerra. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per la cassazione la difesa di tutti gli imputati. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] denuncia totale assenza di motivazione della sentenza impugnata relativamente alla doglianza subordinata concernente l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 2.2 Con un primo motivo di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Emanuele e di [OSCURATO:PERSONA] Sciana deducono violazione di legge in ragione della omessa riqualifica- zione dei fatti di ricettazione nel reato di furto trattandosi di detenzione accertata a breve distanza temporale dalle condotte furtive come desumibili dalle denunce di furto. Inoltre lamentano difetto di motivazione nella parte in cui il giudice appello ha escluso che la responsabilità delle condotte furtive fosse a carico della sola imputata [OSCURATO:PERSONA] 2.2.1 Con un secondo motivo di ricorso deducono violazione di legge e man- canza di motivazione in relazione al riconoscimento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]- BERGHER Emanuele in relazione alle condotte furtive ascritte in concorso con la [OSCURATO:PERSONA] per mancata applicazione dell'istituto della connivenza passiva non punibile. In particolare assume violazione dell'obbligo motivazionale in ordine al ruolo rive- stito dal ricorrente nel reato contestato in concorso, non essendo risultata specifi- cata la sua condotta contributiva in una delle molteplici ipotesi di concorso (age- volazione, rafforzamento del proposito di altro concorrente, adesione, istigazione ecc.), la quale al contrario si era risolta nella mera presenza del ricorrente all'in- terno dell'autovettura ove era custodita la refurtiva, così da risultare del tutto ir- risolta la posizione di concorrente eventualmente rivestita. 2.2.2 Con una terza articolazione deducono violazione di legge e vizio motiva- zionale in ragione della omessa esclusione della circostanza aggravante del furto commesso su beni esposti alla pubblica fede in quanto, a prescindere dall'opzione interpretativa offerta dalla giurisprudenza di legittimità, era mancata una motiva- zione adeguata sul fatto che all'interno degli esercizi commerciali in cui si erano compiuti gli atti predatori, fosse presente una sorveglianza continua sui beni espo- sti, a prescindere dalla presenza di telecamere. 2.2.3 Con una ultima articolazione lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, criticando la illogicità dell'impianto motivazio- nale e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. 2.3 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Sharon articola due motivi di ricorso. 2.3.1 Con il primo deduce erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod.pen. mediante argomentazioni analoghe a quelle formulate dagli altri due imputati. 2.3.2 Con una seconda articolazione lamenta difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?, tenuto conto della collaborazione immediatamente fornita agli inquirenti e all'ammissione delle pro- prie responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile laddove la censura concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. risulta implicitamente disattesa laddove la Corte di Appello, pur riconoscendo la tenuità della condotta illecita ascritta, ha modulato nel minimo edittale il trattamento sanzionatorio mentre, tenuto conto della pena massima ir- rogabile per la detenzione di armi comuni di sparo, superiore a cinque anni di reclusione, la causa di non punibilità non poteva trovare ingresso in ragione delle condizioni indicate dallo stesso art.131 bis cod.pen. 2. I ricorsi proposti da EZZEMBERHER Emanuele e da [OSCURATO:PERSONA] Sciana risultano del pari inammissibili in quanto i motivi che li sorreggono risultano argomentati in fatto, manifestamente infondati e privi di confronto con la motivazione della sen- tenza impugnata, in quanto ripropositivi di identiche doglianze, già esaminate dal giudice distrettuale e disattese con motivazione logica e non contraddittoria. 2.1 In fatto e manifestamente infondata è la prima censura che attiene alla riqualificazione giuridica del reato di ricettazione in furto dei documenti e delle carte di credito, già oggetto di denunce di smarrimento o di furto; il giudice di- strettuale ha fornito congrua argomentazione delle ragioni per cui la qualificazione giuridica doveva ritenersi corretta, tenuto conto del possesso dei beni, del decorso di un congruo spazio temporale dalla commissione dei reati di furto ovvero dalla denuncia di smarrimento e dell'assenza di una plausibile ricostruzione alternativa, tenuto conto che nessuno dei detentori ha ammesso di avere concorso a realizzare il reato presupposto. 2.1 Privo di confronto con la sentenza impugnata è il motivo di ricorso concer- nente l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Emanuele nel reato di furto pluriaggravato. Invero il giudice distrettuale non si è limitato ad affermare, come sostenuto dalla parte ricorrente, che il giudizio di responsabilità si fonda sulla mera presenza del concorrente nel luogo in cui è stato commesso il reato, ovvero nell'autoveicolo in cui era stata riposta la refurtiva, ma perviene al rilievo contri- butivo dell'EZZEMBERHER, quale concorrente, attraverso una serie di elementi presuntivi dotati di univocità e gravità, quali la circostanza che i tre imputati si erano spostati insieme per fare compere nonostante fossero privi di denaro, che erano rimasti insieme e si erano ritrovati dopo la perpetrazione delle condotte furtive portando con loro la refurtiva e comunque riponendola all'interno dell'au- tovettura pertanto contribuendo a realizzare un segmento dell'azione tipica (sot- trazione previo impossessamento della merce), ovvero agevolando la sottrazione o l'occultamento, nella consapevolezza della provenienza furtiva dei beni sottratti. 2.3 In contrasto con la pacifica giurisprudenza di legittimità, e quindi inammis- sibile, è l'ulteriore doglianza concernente la ricorrenza della circostanza aggra- vante della esposizione della merce a pubblica fede, laddove il giudice distrettuale ha evidenziato come, in assenza di placca antitaccheggio, non ricorrei altresì la dimostrazione di uno specifico ed efficace sistema di video controllo o di sorve- glianza a distanza e comunque del fatto che la circostanza non è esclusa dalla presenza di sistema di videoripresa a distanza, che ha carattere discontinuo ed inibitorio, ma non ostativo al prelievo self service (sez.5, 1609 del 26.10.2020 [OSCURATO:PERSONA], Rv.280157). 3. Pea-analoghe considerazioni deve pertanto ritenersi manifestamente infon- dato il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Sharon, anch'esso teso a denunciare vizio motivazionale in ragione della mancata esclu- sione della circostanza attenuante di cui all'art.625 comma 1 n.7 cod.pen.Sulla specifica censura va inoltre ribadito che secondo la costante giurisprudenza di legittimità ricorre la suddetta circostanza aggravante quando il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self ser- vice" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (sez.5, n.6416 del 14.11.2014, Garofalo, Rv.262663; n.6351 del 8 Gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280493; n.1509 del 26 Ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280157). Nella specie difetta del tutto la prova, ma anche l'allegazione da parte della ricorrente di una sorveglianza continua sulla merce esposta nell'esercizio commerciale nel quale è stata perpetrata l'azione furtiva. 4. Quanto al motivo di ricorso, comune ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Sciana ed [OSCURATO:PERSONA] Sharon, concernente il mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, anche in relazione a tale cen- sura i ricorrenti non tengono conto del costante insegnamento del S.C. secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi fa- vorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giusti- ficato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comporta- mento processuale). Il ragionamento sviluppato dalla corte distrettuale è pertanto corretto nell'escludere il beneficio in ragione dei precedenti penali, anche specific. di 4 cui ciascun ricorrente è gravato e dell'assenza di profili di meritevolezza in quanto, come recentemente ribadito da questa torte di legittimità, il riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conse- guente all'assenza di elementi negativi, ma richiede l'accertamento di segno posi- tivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione del beneficio (sez.3, n.24128 del 18 Marzo 2021, Rv.281590). 5. In conclusioni tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricor- renti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché, non sussi- stendo ragioni per escludere la colpa nel proporre l'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispo- sitivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000