Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 42566/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla detrazione, dalla pena da espiare indicata nell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal locale Procuratore generale, del periodo di detenzione di dieci mesi e diciannove giorni, patito nell'ambito di un procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione e che, ha osservato il giudice dell'esecuzione, era già stato computato, secondo quanto chiarito in contraddittorio, dal competente ufficio di procura, che aveva in tal senso modificato il provvedimento originario.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di disporre — una volta preso atto della rideterminazione della pena residua in misura inferiore a quattro anni di reclusione — la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, così da consentirgli di presentare, da libero, richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione. 1 Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.

2. [OSCURATO:PERSONA], nel proporre l'incidente avverso l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e notificatogli l'11 settembre 2021, aveva sostenuto che, scomputando dalla sanzione residua da espiare il periodo di custodia cautelare sofferta in relazione a procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione, la pena da espiare sarebbe stata ridotta in misura inferiore a quattro anni di reclusione, sì da imporre, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018, la declaratoria di temporanea ineficacia dell'ordine dell'esecuzione per la carcerazione al fine di consentirgli di chiedere, da libero, l'accesso ad eventuali misure alternative alla detenzione (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, Bosco, Rv. 273105 - 01; Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, Dello Russo, Rv. 245568 - 01).

La Corte di appello, nel dare atto che la Procura generale aveva, medio tempore, effettuato un nuovo calcolo della pena da espiare, comprensivo del presofferto indicato dal condannato, ha, tuttavia, omesso di compiere l'ulteriore verifica — da parametrarsi al momento di emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione — propedeutica ad un adempimento direttamente influente, almeno in potenza, sullo status libertatis.

Il provvedimento impugnato si palesa, sotto questo aspetto, viziato, ciò che ne impone l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, si estenda all'accertamento, alla data di emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, delle condizioni per disporne la sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., con le consequenziali statuizioni.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa alla detrazione, dalla pena da espiare indicata nell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal locale Procuratore generale, del periodo di detenzione di dieci mesi e diciannove giorni, patito nell'ambito di un procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione e che, ha osservato il giudice dell'esecuzione, era già stato computato, secondo quanto chiarito in contraddittorio, dal competente ufficio di procura, che aveva in tal senso modificato il provvedimento originario. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di disporre — una volta preso atto della rideterminazione della pena residua in misura inferiore a quattro anni di reclusione — la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, così da consentirgli di presentare, da libero, richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione. 1 Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto. 2. [OSCURATO:PERSONA], nel proporre l'incidente avverso l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e notificatogli l'11 settembre 2021, aveva sostenuto che, scomputando dalla sanzione residua da espiare il periodo di custodia cautelare sofferta in relazione a procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione, la pena da espiare sarebbe stata ridotta in misura inferiore a quattro anni di reclusione, sì da imporre, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018, la declaratoria di temporanea ineficacia dell'ordine dell'esecuzione per la carcerazione al fine di consentirgli di chiedere, da libero, l'accesso ad eventuali misure alternative alla detenzione (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, Bosco, Rv. 273105 - 01; Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, Dello Russo, Rv. 245568 - 01). La Corte di appello, nel dare atto che la Procura generale aveva, medio tempore, effettuato un nuovo calcolo della pena da espiare, comprensivo del presofferto indicato dal condannato, ha, tuttavia, omesso di compiere l'ulteriore verifica — da parametrarsi al momento di emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione — propedeutica ad un adempimento direttamente influente, almeno in potenza, sullo status libertatis. Il provvedimento impugnato si palesa, sotto questo aspetto, viziato, ciò che ne impone l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, si estenda all'accertamento, alla data di emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, delle condizioni per disporne la sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., con le consequenziali statuizioni. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appel
Sentenza Cassazione n. 42566/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris