CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 41133/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: filli11,i#1. 47.4) 0111.4" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia sopra indicata, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] (DAP) contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il provvedimento della Casa circondariale che gli negava la possibilità di far accedere in istituto i componenti dell'associazione [OSCURATO:SOCIETA]. Onlus , resasi disponibile alla valutazione dell'attuazione di un percorso di giustizia riparativa nell'ambito del progetto Ri.[OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Ministero della giustizia ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo dell'Avvocatura dello Stato, affidandosi a tre motivi. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 41- bis I. n. 354 del 1975 (Ord. pen.), rispetto agli artt. 43 e 44 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sostenendo un'incompatibilità ontologica tra il regime detentivo speciale e la normativa in materia di giustizia riparativa poiché questa ultima contrasta con le ragioni di ordine e sicurezza alla base della prima. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 4 -bis e 15-bis Ord. pen., poiché la partecipazione al programma di giustizia riparativa proficuamente concluso sarebbe valutabile per l'accesso ad alcuni benefici penitenziari che, però, sarebbero preclusi rispetto ai condannati per i delitti ricompresi nell'art. 4 -bis Ord. pen. salvo che vi sia stata collaborazione con la giustizia o in assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, quindi, con esclusione dei reclusi in regime differenziato di cui all'art. 41 -bis. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 17 Ord. pen. e 61, 62, 63, 64 e 92 d.lgs. n. 150 del 2022, poiché l'attuale mancata istituzione dei centri di giustizia riparativa e il fatto che i referenti del progetto Ri.Me. non siano stati ancora legittimati a operare nell'Istituto non consentirebbe «l'esecuzione del provvedimento impugnato. 3. È stata depositata da parte del difensore dell'interessato [OSCURATO:PERSONA] una memoria di replica con cui si sostiene che i provvedimenti in materia di giustizia riparativa non sarebbero impugnabili come affermato dalla sentenza di questa Corte n. 2377 del 2023, nonché, ancora tre giorni prima dell'udienza, un'istanza di rinvio con riserva di articolare una questione di legittimità costituzionale in relazione alla novella normativa di cui all'art. 7 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92 ("misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"), che ha disposto «all'art. 41-bis, al comma 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modifiche: ... b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa". » 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento sia pure per ragioni diverse da quelle illustrate. 2. Preliminarmente va rigettata la richiesta di rinvio, con riserva di articolare una questione di legittimità costituzionale in relazione alla novella normativa di cui all'art. 7 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, poiché, come si avrà modo di illustrare al capo seguente, tale norma non influisce in alcun modo sul quadro normativo all'interno del quale deve essere collocata la fattispecie qui in esame. Appare, inoltre, opportuno specificare, in relazione all'eccezione d'inammissibilità del ricorso dedotta con memoria da parte del difensore dell'interessato, che la sentenza ivi indicata non si occupa affatto di giustizia riparativa, mentre esiste Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285930, così massimata "È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale". Dalla lettura della motivazione emerge come a tale conclusione si sia pervenuti in relazione al fatto che nessuna disposizione prevede specificamente l'impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa a causa del dovuto rispetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, espresso dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. (secondo il quale è la legge che "stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati"). Si è, infatti, affermato che non è consentito ritenere impugnabile l'ordinanza con la quale sia stata rigettata la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa mutuando il regime d'impugnabilità di provvedimenti diversi. Ciò, peraltro, in relazione a un provvedimento assunto su una r'ichiesta depositata dopo l'ordinanza di primo grado (emessa dal Tribunale in composizione monocratica, competente a decidere in quanto giudice procedente - ai sensi dell'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. -, poiché gli atti non erano ancora stati trasmessi alla Corte d'appello a seguito di impugnazione ex art. 590 cod. proc. pen.). Dal che emerge la differenza sostanziale tra il provvedimento di cui si è ritenuta l'inammissibilità - in via generale - del ricorso per cassazione e quello oggetto del ricorso qui in esame che, invece, rientra nei casi disciplinati dall'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen., il quale prevede che "la decisione del Tribunale di sorveglianza è riscorribile per cassazione per violazione di legge...". 3. Ciò premesso, la decisione impugnata è viziata nella parte in cui non ha considerato che, secondo il disposto dell'art. 44, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, ai programmi di giustizia riparativa, "si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse7 Essendo il ricorrente ancora detenuto in esecuzione di pena egli non può essere ammesso ad alcun programma di giustizia riparativa sintantoché la pena sarà in esecuzione, indipendentemente dal regime detentivo a cui è sottoposto. 4. Da quanto esposto discende che il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio insieme al precedente conforme emesso dal Magistrato di sorveglianza di L'Aquila. P.Q.M. Annulla senza rinvio