CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23363/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di reati cui agli art. 341-bis e 635 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone e della pubblicità del luogo, ha dato atto che le espressioni oltraggiose venivano pronunciate dall'imputato nella stazione ferroviaria, all'indirizzo dei pubblici ufficiali "a causa e nel corso dello svolgimento dell'attività di ufficio"; e ciò in quanto gli operanti ponevano in essere un'attività di controllo finalizzata alla pubblica sicurezza, estrinsecatasi nell'identificazione dell'imputato, nella ricostruzione dei fatti e nell'assicurare l'arrivo dei soccorsi, e in tale contesto si collocano le espressioni oltraggiose dell'imputato. Per quanto poi riguarda la censura relativa all'identificazione dell'imputato come colui che operò il danneggiamento del vagone ferroviario, infrangendone un finestrino, la Corte territoriale valorizza, in modo certamente non illogico, le circostanze che il capotreno vedeva Trombaccia scagliarsi contro il treno in corso e, soprattutto, che il predetto aveva delle ferite alle mani, ancora sanguinanti, evidente conseguenza dei colpi inferti al finestrino. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 674 j, Il C nsigliere rel tore PE-:POSITATA [OSCURATO:PERSONA] t