CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 luglio 2025
Cassazione n. 36572/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 04KEDIR) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 05KYS2A) avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 25/07/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il GUP del Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato agli odierni ricorrenti la pena di anni 3, mesi 4 reclusione ed € 700 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 628 cod. pen. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alla congruità della pena applicata nell'accordo delle parti. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis. cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. 4.La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dai ricorrenti esula dunque completamente dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,