CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15558/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a RIMINI il 09/12/1999 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gii atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7 cod. strada. Riievato che il ricorrente lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, cod. strada; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di omissione di assistenza; 3. Carenza o manifesta illogicità delia motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla entità della pena irrogata, da reputarsi eccessiva; carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Considerato che le ragioni di doglianza proposte nei primi due motivi di ricorso sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo l'impugnazione censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata a sostegno dell'elemento soggettivo dei reati e della insussistenza della fattispecie di all'art. 189, comma 7, cod. strada. Considerato che il ricorso non si confronta con le puntuali argornentazioni poste a fondamento del decisum: il giudice - incontestata la dinamica dell'incidente stradale nel quale erano coinvolte la vettura condotta dal ricorrente e la moto condotta da [OSCURATO:PERSONA] - ha evidenziato come, alla stregua delle deposizioni testimoniali assunte e sulla base delle videoriprese delle telecamere esistenti in loco, debba escludersi la credibilità della versione fornita dall'imputato, il quale, nella realtà, incurante del fatto che il motociclista fosse caduto, si allontanò alla guida della sua auto senza fermarsi e prestare soccorso (cfr. quanto argomentato alle pagine 4 e 5 della sentenza:"Ne/ caso di specie è da escludersi, sia sulla base delle deposizioni testimoniali che, soprattutto di quanto risulta dalle vide oriprese delle telecamere in loco, che [OSCURATO:PERSONA] possa avere avuto tempo e modo di constatare che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva riportato lesioni (laddove al contrario egli è rimasto ferito), ne' che altri avessero già provveduto a prestargli assistenza. Dai filmati, infatti, si vedono due donne alla fermata del bus che assistono alla caduta del [OSCURATO:PERSONA], si alzano e interloquiscono con l'uomo, il quale dolorante si avvicina loro dopo essersi rialzato da solo e aver posteggiato il motociclo. Dal suo modo di camminare e muoversi si capisce che è deferente al braccio, alla caviglia e alla testa. Tutto ciò avviene in un momento in CLIi la vettura dei Minrgiti si era già allontanata. Per quanto l'imputato sostenga di aver visto il [OSCURATO:PERSONA] rialzarsi da solo osservandolo dallo specchietto retrovisore, non può revocarsi in dubbio che il bisogno di assistenza della parte lesa fosse effettivo e che l'imputato abbia omesso di prestargliela, anche perchè si tratta di un sinistro ove vi è stata /a collisione tra un'autovettura ed un motociclista, che ovviamente è maggiormente e direttamente esposto agli urti in caso di sinistro, sicché, una veloce e furtiva occhiata nello specchietto retrovisore, senza nemmeno arrestare la marcia per un secondo non può certo ritenersi sufficiente ad accertarsi dello stato della persona coinvolta e del fatto che egli abbia trovato adeguata assistenza presso altri"). Considerato che la esclusione della prospettata ricorrenza della scriminante dello stato di necessità invocata è sostenuta da congrua motivazione in sentenza ("...anche ipotizzando che l'imputato fosse scosso per la pregressa lite e fosse spaventato all'idea di avvicinare il motociclista di persona temendo il riaccendersi dell'aggressività verso di sè da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agevolmente potuto fermarsi restando nell'abitacolo della propria auto e chiamare lui stesso i soccorsi"); considerato che l'evitabilità del paventato pericolo - come argomentato in sentenza - rende dei tutto inappiicabile l'esimente di cui si discute (cfr. ex frultis Sez. 2, n. 19714 dei 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533:"Lo stato di necessità è incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo e richiede l'esistenza diuna situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile"). Considerato che le deduzioni prospettate dal ricorrente, dunque, oltre ad essere generiche, risultano reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con motivazione logica, non censurabile in questa sede Considerato che la trama argomentativa della sentenza offre idonea giustificazione a sostegno dei trattamento sanzionatorio prescelto e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella parte in cui i giudici si soffermano sull'entità del fatto, sia pure ai fini del diniego dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. peri.: al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che i parametri valutativi espressi dal giudice non necessariamente devono essere contenuti nella parte destinata aila quantificazione della pena, ben potendo essere validamente desunti anche dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo (così Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rv. 267949). considerato che, nel giudizio di cassazione ; è inammissibile !a censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena :a cui detern -iinazione non sia frutto di mero arbitrio, o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n, 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvaiore oggettivo delle condotte accertate, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità (si veda quanto argomentato a pag. 5 della motivazione:"// fatto in ogni caso non è lieve, sia perché il prevenuto non solo non si è fermato, ma ha omesso di prestare soccorso, sia perché, come detto, la vittima era un motociclista maggiormente esposto al rischio di danni gravi alla persona e oi fatto risultato comunque ferito nel sinistro"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. P.Q.M