CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 21673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa dal Tribunale in sede datata 24.5.2019, con la quale Dell'[OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, era stato condannato, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi quattro di arresto. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. poiché non ha considerato la doglianza difensiva espressa in sede di giudizio di secondo grado circa l'incolpevole versamento della cauzione". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art 606 lett. e cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 62 -bis e 133 cod. pen.". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, di tenore meramente confutativo, tende a sottoporre, senza, peraltro, effettuare una necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (cfr. pag. 3), al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento delle risultanze istruttorie rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito. A fronte di un argomentare assolutamente logico, conforme alla disamina dei dati procedimentali e alla giurisprudenza di legittimità, le doglianze difensive, lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente sussistenti nel percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale, in parte, riproducono profili già valutati e disattesi e, in parte, si risolvono in censure di fatto, non consentite in questa sede. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). A detto principio si è correttamente uniformata la sentenza impugnata, mettendo in rilievo la personalità dell'imputato e l'assenza di qualsivoglia elemento di carattere positivo. 3. La sentenza impugnata, inoltre, è sufficientemente motivata in relazione alla determinazione della pena inflitta all'imputato e resiste alle doglianze difensive che, oltre a essere assolutamente generiche, sono volte, in buona sostanza, a prefigurare una diversa e/o alternativa rilettura dei dati processuali. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E