CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 12776/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]';lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa il 7 ottobre 2025 il Tribunale di Palermo ha applicato aCristofalo Alessandro, ex art. 444 cod. proc. pen, la pena di anni uno e mesi sei direclusione ed euro 1.600,00 di multa per il reato di cui all’art. 603 bis cod. pen, edha disposto, ai sensi dell’art. 603 bis 2 cod pen, la confisca per un valorecorrispondente alla somma di euro 198.667,71, quantificata quale profitto del reato.2. Ricorre avverso tale sentenza l’imputato. Con il primo motivo lamentainosservanza ed erronea applicazione dell’art. 603 bis 2 cod. pen. Era statodimostrato l’avvenuto risarcimento del danno nei confronti delle persone offese edetta circostanza impediva di dare corso alla confisca, come affermato dallagiurisprudenza di legittimità in materia di reati tributari, venendosi in caso contrarioa determinare una inammissibile duplicazione sanzionatoria. Con il secondo motivodeduce carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Lasomma confiscata era stata determinata richiamando le argomentazioni del GIP cheaveva recepito le conclusioni della consulenza tecnica di parte, nella quale erano statiliquidati, in favore dei lavoratori, ben euro 21,590,03 a titolo di interessi erivalutazione, certamente non costituenti profitto del reato. Inoltre, non erano stateespunte dall’importo confiscabile le somme restituite alle persone offese, pari acomplessivi euro 85.634,02.3. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. L'art. 603-bis 2 cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle "cose cheservirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,il prodotto o il profitto" e, ove non sia possibile, anche la confisca per equivalente,che è stata disposta nel caso di specie per un valore corrispondente ad euro198.667,71, somma identificata quale profitto del reato.3. Le Sezioni Unite hanno da tempo definito la nozione di "profitto del reato" ,affermando che il profitto deve essere identificato col vantaggio economico ricavatoin via immediata dal reato stesso, cui non va attribuito il significato di utile netto o direddito, bensì di beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, sottolineando inoltre che"occorre una correlazione diretta del profitto con il reato ed una stretta affinità conl'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazioneindefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire,pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito".(Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239926 – 01;Sez. U, Sentenza n. del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 – 01).4. Dai requisiti di effettività e stretto collegamento immediato del profitto con il reatoderiva l’ulteriore principio secondo cui il giudice di merito deve modulare la misuraablatoria in ragione del profitto "attuale" al momento della sua applicazione e,dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore dellavittima e da questa accettate, scorporando quella parte di utilità non più costituenteillecito accrescimento patrimoniale (Sez. 6 n. 34290 del 17/05/2023, Rv. 285175 –01). In simili casi, infatti, le condotte riparatorie, poste in essere volontariamente dalreo, elidono, anche in parte, l’effettivo vantaggio economico conseguito(Sez. 6 - , Sentenza n. 21353 del 24/06/2020, Rv. 279286 – 01).5. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopraillustrati. Da un lato, risulta che il Cristofalo non ha correttamente retribuito ilavoratori per le ore effettive lavorate, permessi o ferie non godute e ha per di piùpreteso e ottenuto la restituzione di parte delle somme corrisposte, facendo in modoche i lavoratori, dopo aver riscosso tutto l’importo riportato in busta paga, glieneversassero nuovamente una parte: ciò costituisce un sicuro vantaggio economico didiretta derivazione dall’illecito, risolvendosi in un indubbio mutamento, in positivo,della situazione patrimoniale del reo. Non può però dirsi altrettanto riguardo agliinteressi e rivalutazione maturati a favore dei lavoratori. La sentenza impugnata haimputato detta somma al profitto derivante dal reato, ma la rivalutazione e gliinteressi dovuti in favore dei lavoratori, secondo la disposizione di legge ( art. 429cod.proc.civ.) non sono somme indebitamente trattenute o ricevute da datore dilavoro per effetto dell’illecito compiuto, come tali concorrenti ad incrementare ilpatrimonio del reo, ma una forma di indennizzo dovuta in ragione della ritardatacorresponsione della retribuzione a fronte delle prestazioni lavorative effettuate. Neconsegue che la somma di euro 21,590,03 è stata erroneamente computata qualeprofitto del reato; così come, in base ai principi sopra richiamati, non sono statidetratti dal complessivo profitto gli importi corrisposti dal Cristofalo a titolo dirisarcimento del danno in favore dei lavoratori, ammontanti a complessivi euro85.634,02.6. Alla luce di quanto esposto, l’importo confiscabile può essere ridotto mediante uncalcolo che la Corte – in base alla previsione di cui all’art. 620, lett. l, cod. proc. pen.- può direttamente compiere, sottraendo dal complessivo ammontare confiscato lesomme indicate. Precisamente, va calcolato l’importo delle differenze retributive senzainteressi e rivalutazione ( pari a 128.222,93); a tale importo vanno aggiunte le sommerestituite al Cristofalo dai lavoratori ( ossia 48.854,48) ottenendosi così il totale di euro177.077,41, cui va sottratto l’ammontare corrisposto ai lavoratori a titolo risarcitorio,ossia euro 85.634,02. Si ottiene così la somma di euro 91.443,39, costituente ilprofitto effettivo che può essere oggetto di confisca.7. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinviolimitatamente alla statuizione concernente l’entità della somma per la quale è statadisposta la confisca, come sopra rideterminata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizioneconcernente l'entità della somma per la quale è stata disposta la confisca, somma cheridetermina in 91.443,38 euro.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLOREDANA [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]