CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45681/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, dichiarando di non doversi procedere per i reati di cui ai capi A e B (limitatamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) perché estinti per intervenuta prescrizione, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile anche del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. in ordine all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, lamentando che non vi è prova che lo stesso si fosse dolosamente attribuito la qualità di coniuge della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere generici, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, ed altresì in quanto sono volti a prefigurare una rivalutazione o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, come tale estranea al sindacato di legittimità; detti motivi sono inoltre manifestamente infondati, atteso che il ricorrente, affermando in una richiesta ufficiale che la donna era sua moglie, era necessariamente consapevole che ciò non corrispondeva al verso e che pertanto stava dichiarando il falso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso